Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4831 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9134-2018 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, VIA della BALDUINA 66;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ope legis dalli Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1348/2018 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI depositato il 13.03.2018, nonchè il decreto n. 2601/2017 della medesima CORTE d’APPELLO del 14.09.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con istanza depositata in data 25.9.2017 S.M. chiedeva che venisse corretto l’errore materiale contenuto nel decreto n. 2601/2017, depositato in data 14.9.2017, con il quale la Corte d’Appello di Napoli, in un giudizio di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, aveva condannato il MINISTERO della GIUSTIZIA al pagamento delle spese processuali dei tre gradi di giudizio, asseritamente omettendone la declaratoria nella parte dispositiva, nella quale la condanna alle spese di lite era limitata alla sola fase di rinvio.

Con decreto depositato in data 13.3.2018, la Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile l’istanza suddetta, non evincendosi che il provvedimento fosse viziato da una mera svista o da errori di calcolo, mentre ogni altra doglianza, in ordine al quantum liquidato, avrebbe dovuto essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Avverso entrambi i provvedimenti propone ricorso per cassazione S.M. sulla base di due motivi, illustrati da memorie. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Nel primo ricorso (riguardante il decreto n. 1348/2018, della Corte di merito, depositato il 13.03.2018), il ricorrente lamentava la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, là dove mentre nella motivazione del decreto, la Corte d’Appello aveva statuito la condanna di detto provvedimento del Ministero “al pagamento delle spese delle tre fasi di giudizio liquidate d’ufficio ai sensi della normativa vigente, tenuto conto dell’attività effettivamente svolta e del valore della controversia” – nel dispositivo limitava la condanna alle spese di lite del “presente giudizio”. Per cui, avendo la Corte d’Appello provveduto a determinare le spese della fase di rinvio nella misura di Euro 1.265,00, doveva ritenersi che tale unità di misura fosse stata adottata per ognuna delle tre fasi.

1.1. – Il ricorso è inammissibile.

1.2. – Questa Corte ha rilevato che, avendo la ricorrente, essa stessa, qualificata la domanda (come nella specie) quale istanza di correzione dell’errore materiale, questa dovesse essere proposta al giudice di merito che aveva emesso il provvedimento asseritamente viziato (nel caso in esame, appunto, il decreto n. 1348/2018) e non alla Corte di legittimità, anche nel caso in cui avverso quella sentenza fosse stato già proposto ricorso per cassazione (sicchè è inammissibile il ricorso proposto dal ricorrente: Cass., sez un., n. 16415 del 2018). Ed ha chiarito, altresì, che, in materia di regolamentazione delle spese di lite, integra un’ipotesi di correzione di errore materiale la discrasia tra motivazione della sentenza e dispositivo, non potendosi il contrasto risolvere nel senso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione (Cass. n. 26236 del 2019).

2. – Con il secondo ricorso (riguardante il decreto cron. 2601/2017, R.G. n. 1348/2016, della stessa Corte di merito depositato, in termini, il 14.9.2017), il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91,385 e 394 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, poichè la Corte di appello (in sede di rinvio) aveva disposto nella parte motiva che, “stante la soccombenza, il Ministero dovesse essere condannato al pagamento delle spese delle tre fasi di giudizio liquidate d’ufficio ai sensi della normativa vigente, tenuto conto della attività effettivamente svolta e del valore della controversia”; mentre, nel dispositivo, aveva condannato il Ministero “al pagamento delle complessive spese del presente giudizio”, in favore del difensore antistatario, così come liquidate (Euro 50,00 per spese vive, Euro 1.215,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge).

2.1. – Il secondo ricorso è fondato.

2.2. – L’evidente discrasia tra i dicta della parte motiva e di quella dispositiva (non eliminabile facendo riferimento alla semplice quantificazione del dovuto in ragione di un rapporto di tre a uno) non consente di risolvere la questione mediante la mera correzione di errore materiale.

Spetterà al giudice del rinvio la concreta liquidazione deì compensi.

3. – Il ricorso (riguardante il decreto n. 1348/2018, della Corte di merito, depositato il 13.03.2018), trattato per primo va dichiarato inammissibile; va viceversa accolto il ricorso (avverso il decreto cron. 2601/2017, R.G. n. 1348/2016, della stessa Corte di merito, depositato in termini, il 14.9.2017).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo ricorso trattato; accoglie viceversa il secondo ricorso trattato; cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, altra composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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