Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4832 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29344-2019 proposto da:

C.F., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONSULTA, 12, presso lo studio dell’avvocato ANGELA DE PASQUALE, rappresentati e difesi dagli avvocati CLAUDIO GARDELLI, RENZO FILOIA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’appello di Perugia i ricorrenti come sopra indicati proponevano opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva rigettato la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione.

La Corte d’Appello con decreto del 26/02/2019, per quel che ancora rileva, confermava il decreto opposto, ritenendo infondata l’opposizione.

In particolare, la Corte d’Appello rilevava l’infondatezza della richiesta dei ricorrenti di computare la fase di rinvio come prosecuzione del giudizio di cassazione in quanto si trattava di una fase processuale ulteriore, autonoma e separata rispetto al giudizio di cassazione e, dunque, giustamente tenuta in considerazione ai fini della quantificazione della durata non ragionevole del processo presupposto.

La Corte d’Appello rigettava anche il motivo di opposizione relativo alla richiesta di revisione della quantificazione dell’indennizzo, ritenendo legittimo l’operato del consigliere delegato tenuto conto della natura del processo e della non particolare rilevanza degli interessi in gioco e del numero delle parti del processo.

3. I ricorrenti come indicati in rubrica hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di un motivo di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1 bis.

Secondo i ricorrenti sarebbe erronea la decisione con la quale la Corte d’Appello ha ritenuto legittimo l’abbattimento nella misura del 40 % della somma di Euro 400 a causa del numero dei ricorrenti in modo da determinare per ogni anno di durata irragionevole un indennizzo pari alla cifra irrisoria e puramente simbolica di Euro 240. In particolare, il numero dei partecipanti al giudizio sin dall’inizio era stato limitato a meno di 10 partecipanti. Infatti, i ricorsi erano stati promossi in un caso da 2 ricorrenti in un altro da 3 ricorrenti e in due casi da 3, in tutti gli altri da uno solo. Le Corti d’appello adite avevano dichiarato la propria incompetenza territoriale e i ricorsi erano confluiti in riassunzione presso la Corte d’Appello di Perugia.

1.1 L’unico motivo di ricorso è infondato.

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, il giudice deve fare riferimento, da un lato, ai valori minimi e massimi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1, – nel testo novellato dalla L. n. 208 del 2015, applicabile “ratione temporis” ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016 -, e dall’altro ai parametri elencati al medesimo art. 2-bis, comma 2 tra i quali rientra anche quello previsto dal comma 1 bis secondo cui la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.

Nella specie, peraltro, il fatto che i ricorsi erano stati introdotti con distinti atti dinanzi Corti d’Appello diverse ed erano stati poi riuniti, costituisce piuttosto un abuso del processo e certo non è circostanza che possa assumere rilevanza rispetto alla considerazione unitaria del giudizio riunito. Ciò a maggior ragione in un caso come quello di specie in cui il processo presupposto ha avuto ad oggetto a sua volta una domanda di equa riparazione fatta con distinti ricorsi poi riuniti in un unico giudizio.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che: “La condotta di più soggetti che, dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, così dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, propongano contemporaneamente, pur con identico patrocinio legale, distinti ricorsi per equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse per oggetto e titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, nonchè con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l’inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato, ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l’eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell’onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine” (Sez. 2, Ord. n. 20834 del 2017).

2. Il ricorso è rigettato.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1000 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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