Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4844 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 23036/’17) proposto da:

FORNACI LATERIZI DANESI S.P.A., (P.I.: *****), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Paolo Rivetta, e Giuseppe Gigli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, v. G. Pisanelli, n. 4;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Andrea Mina, e Daniele Manca Bitti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, n. L. Luciani, n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 334/2017 (depositata il 6 marzo 2017);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso proposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22-23 depositato il 23 settembre 2009, la Ditta Fornaci Laterizi Danesi s.p.a. proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 679/2009, con la quale il Comune di Capriano del Colle le aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 852.817,00 per la violazione prevista dalla L.R. Lombardia n. 14 del 1998, art. 29, comma 2, ovvero per aver eseguito l’escavazione di mc. 76.806,00 esternamente ed in maggiore profondità rispetto a quanto autorizzato.

Nella costituzione del resistente Comune, l’adito Tribunale di Brescia, all’esito dell’esperita istruzione probatoria nel corso della quale veniva espletata anche c.t.u., con sentenza n. 272/2012, accoglieva l’opposizione per quanto di ragione con riguardo alla misura dell’irrogata sanzione, che veniva ridotta alla somma di Euro 591.291,56.

2. La suddetta ditta opponente formulava appello avverso la sentenza appena indicata e la Corte di appello di Brescia, nella costituzione dell’ente appellato, con sentenza n. 334/2017 (depositata il 6 marzo 2017), accoglieva il gravame solo limitatamente alla riduzione ulteriore della sanzione applicata, rideterminandola in Euro 537.592,16, respingendolo nel resto.

A sostegno dell’adottata decisione la Corte territoriale rigettava, in primo luogo, il motivo relativo all’asserita tardività della contestazione; quindi, ravvisava l’infondatezza della censura riguardante l’addotta prescrizione dell’accertata violazione, respingeva la doglianza circa il prospettato difetto dell’elemento soggettivo, riteneva insussistente la denunciata violazione del principio di legalità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1 e considerava parzialmente fondato solo il motivo concernente la riduzione della sanzione disposta con l’ordinanza-ingiunzione, quantificata nella somma prima riportata, per effetto della rideterminazione dell’estensione dello scavo da ritenersi illegittimamente eseguito.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, la Ditta Fornaci Laterizi Danesi s.p.a..

L’intimato Comune di Capriano del Colle ha resistito con controricorso.

I difensori di entrambe le parti hanno rispettivamente depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 e l’omesso esame in relazione al rinvio totalmente devolutivo operato, ai fini della determinazione della sanzione, dal combinato disposto della L.R. Lombardia n. 14 del 1998, artt. 29, 15 e 25 alle tariffe deliberate dal Consiglio regionale, con conseguente declaratoria di illegittimità della sanzione applicata.

2. Con il secondo motivo – da intendersi proposto subordinatamente al mancato accoglimento del primo – la ditta ricorrente ha dedotto, ponendo riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronuncia sulla domanda di applicazione della sanzione prevista dalla citata L.R. Lombardia n. 14 del 1998, art. 29, comma 3.

3. Con il terzo, ulteriormente subordinato, motivo la ricorrente ha dedotto – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa pronuncia sulla domanda di applicazione della sanzione minima prevista dal citato L.R. Lombardia n. 14 del 1998, art. 29, comma 2.

4. Con il quarto mezzo la ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 con riguardo alla ravvisata sussistenza, da parte della Corte bresciana, dell’elemento soggettivo della colpevolezza e dell’esclusione della buona fede nella commissione della condotta alla stessa attribuita.

5. Con la quinta ed ultima doglianza la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 28 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver il giudice di appello ritenuto acquisita da parte del Comune la certezza dell’illecito dello scavo in estensione solo con la consegna della relazione C. del 2008 e non già con i rilievi operati dalla società Topcom, quale tecnica incaricata dallo stesso Comune, dal 2000 al 2006.

6. Rileva il collegio che occorre farsi carico, in via preliminare, delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso come formulate dalla controricorrente.

Esse sono tutte prive di fondamento e vanno respinte.

In primo luogo il ricorso risulta strutturato nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, (e, in particolare, di quelli indicati ai nn. 3 e 4), poichè, oltre a recare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, i motivi con esso proposti sono specificamente individuati con riferimento alla indicazione delle norme di diritto asserite come violate e sono sorretti da uno sviluppo argomentativo sul piano giuridico più che adeguato.

Pertanto, il ricorso è certamente da ritenersi rispettoso del requisito di necessaria specificità al riguardo.

Allo stesso modo nel ricorso sono indicati dettagliatamente gli atti processuali e i documenti sui quali è stato fondato.

Inoltre, non sussistono le condizioni per l’assunta operatività della preclusione da c.d. “doppia conforme” come prevista dall’art. 348-ter c.p.c., u.c., con riferimento ai motivi dedotti come riconducibili all’art. 360 c.p.c., n. 5 così come novellato nel 2012, poichè l’appello risulta proposto prima dell’11 settembre 2012, ovvero in data 8 marzo 2012 (e, quindi, “ratione temporis” non applicabile).

E’ infatti pacifica la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 26860/2014 e Cass. n. 11438/2018) nel ritenere che la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, non si applica, agli effetti del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012.

7. Ciò chiarito, si può passare all’esame dei motivi del ricorso, cominciando dal primo.

Va, innanzitutto, osservato che, al di là della circostanza che l’assunta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 non fosse già stata dedotta dalla ricorrente con l’originario atto di opposizione, la Corte bresciana ha comunque legittimamente esaminato la relativa doglianza come proposta in secondo grado, trattandosi di questione comunque rilevabile d’ufficio giacchè il principio stabilito da detta norma costituisce un cardine dell’intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluti, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (artt. 23 e 25 Cost.), sicchè la sua attuazione non può rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell’interessato, ma deve essere garantita dall’esercizio della funzione giurisdizionale (cfr., per tutte, da ultimo, Cass. n. 4962/2020).

Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe errato nel non ritenere configuratasi la violazione della riserva assoluta di legge di cui al citato L. n. 689 del 1981, art.1 non avendone ritenuto la sussistenza nel rimando operato dalla L.R. Lombardia n. 14 del 1998, art. 29, comma 1, all’art. 25 stessa legge, che, a sua volta, demanda per la quantificazione della sanzione da applicare con riferimento ad ogni metro cubo scavato – alle tariffe stabilite dal Consiglio regionale per l’attività estrattiva, nella prospettata assenza, perciò, dell’osservanza di un perimetro normativo delimitativo dei criteri e delle specificazioni di tale importo già nella fonte normativa regionale.

In altri termini, la ricorrente ha inteso denunciare che l’impugnata ordinanza sanzionatoria n. 679/2009 – con la quale era stato applicato un coefficiente sanzionatorio corrispondente a 45 volte “la somma di cui all’art. 15, comma 1, lett. a)”, determinata ai sensi dell’art. 25 L.R. in questione dal Consiglio regionale, senza alcuna limitazione o correzione normativa – sarebbe illegittima per violazione del citato L. n. 689 del 1981, art. 1 con la conseguente applicabilità del solo minimo edittale, come contemplato dal medesimo art. 29 della L.R. in discorso, comma 1 (seconda parte) ovvero di Euro 10.329,13.

Ad avviso del collegio la ricostruzione giuridica così come prospettata dalla ricorrente non è condivisibile.

Al riguardo, infatti, bisogna sottolineare che la citata norma regionale sanzionatoria di cui all’art. 29, nel prevedere che nel caso di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte la somma di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), circoscrive la cornice tra il limite minimo e quello massimo della sanzione applicabile, ponendo riferimento, ma solo sul piano della concreta quantificazione, a criteri tariffari approvati dal Consiglio regionale in rapporto al tipo ed alla quantità di materiale estratto nell’anno, ragion per cui deve ritenersi che detti criteri hanno solo funzione attuativa e determinativa della sanzione, il cui quadro normativo generale di riferimento risulta compiutamente presente nella fonte legislativa regionale.

La L.R. n. 14 del 1998, infatti, prevede, per la violazione di cui trattasi, una sanzione graduata fra un minimo e un massimo (da “trenta e sessanta volte”), indicando il parametro per la sua determinazione nel valore del volume (computato a metri cubi) del materiale illecitamente estratto, in relazione al quale periodicamente il Consiglio regionale determina solo il “quantum” dovuto a titolo di diritto di escavazione, da intendersi, perciò, solo come criterio di computo di mero riferimento per la determinazione della sanzione in concreto entro l’ambito della “forbice” predeterminata dalla suddetta legge regionale.

Pertanto la deliberazione meramente regolamentare di spettanza del Consiglio regionale non incide (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 1696/2005, Cass. n. 13344/2010 e Cass. n. 5243/2011) sulla definizione degli ambiti della fattispecie sanzionata nè individua direttamente la misura della sanzione da irrogare (già prestabilita in un’entità variabile tra un minimo ed un massimo), ma si limita solo a individuare in concreto le tariffe dei diritti di escavazione sulla base della valorizzazione dei diversi settori merceologici e in proporzione alle quantità di materiale estratto (v., per un precedente sostanzialmente analogo, Cass. n. 677/2011).

Del resto, anche di recente, la Corte costituzionale (v. sentenza n. 134/2019) ha rimarcato come le leggi regionali che prevedano mere sanzioni amministrative ben possono rinviare – nel rispetto dei principi desumibili dall’art. 23 Cost., meno stringenti di quelli di cui all’art. 25 Cost., comma 2, anche ad atti sublegislativi, ai fini dell’integrazione del precetto (amministrativamente) sanzionato in forza della stessa legge regionale, la quale deve, comunque, garantire ai propri destinatari la conoscibilità del precetto e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie (requisito, questo, certamente riconoscibile alla L.R. Lombardia n. 14 del 1998).

8. Respinto il primo motivo, deve procedersi, quindi, alla disamina degli altri motivi che risultano formulati condizionatamente alla sua ritenuta infondatezza. Osserva il collegio che anche il secondo e terzo motivo – esaminabili congiuntamente siccome tra loro connessi – sono privi di fondamento e devono essere rigettati.

Infatti, la Corte di appello ha ritenuto correttamente legittima la sanzione inflitta in relazione (salvo, poi, a verificare in concreto la quantità complessiva del materiale illecitamente estratto per il calcolo definitivo e ridotto della sanzione da irrogare, che ha portato all’accoglimento del motivo sulla rideterminazione “in melius” della sanzione come già diminuita con la sentenza di primo grado) all’applicabilità del criterio principale indicato nella L.R. n. 14 del 1998, art. 29, comma 1, così ravvisando l’inapplicabilità delle condizioni per l’irrogazione dell’entità ridotta al 50% come prevista dal successivo comma 2, nonchè quelle stabilite dal comma 3, il cui illecito, oltretutto, si identifica con altro tipo di condotta rispetto a quello contestato alla società ricorrente.

Ed infatti a quest’ultima risulta essere stata legittimamente contestata la violazione consistita nell’esecuzione di un’attività di scavo senza autorizzazione e non una violazione riconducibile alla mancata osservanza degli obblighi imposti da un già esistente provvedimento autorizzativo, ed è per questo che la Corte di appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della sanzione più lieve prevista dal citato art. 29, comma 3, ritenendo, quindi, la legittimità dell’irrogazione della sanzione più grave contemplata dal comma 1 medesimo articolo.

In tal senso risulta essersi già sviluppata la pregressa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 11464/2003 e Cass. n. 5757/2007) proprio con riferimento alla legislazione regionale oggetto del ricorso, essendo stato più volte affermato che, in tema di sanzioni amministrative per coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione o in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati, sia dalla disciplina della L.R. Lombardia 30 marzo 1982, n. 18 (artt. 15 e 34), sia da quella della successiva (abrogatrice della precedente) L. 8 agosto 1998, n. 14 (artt. 13 e 29), che viene in rilievo nel caso di specie, si evince chiaramente che l’autorizzazione per la coltivazione della cava è rilasciata con preciso riferimento ad un’area ben determinata nelle sue delimitazioni spaziali, rappresentate dalla superficie (estensione) e dall’altezza (profondità) e non già con generico riguardo alla cava considerata nella sua entità oggettiva. Da ciò consegue che, se il materiale viene estratto all’esterno del perimetro di detta area od oltre la profondità consentita (condotte in concreto accertate come essere state realizzate dalla ricorrente), l’attività deve considerarsi effettuata in mancanza di autorizzazione indipendentemente dal rispetto dei quantitativi consentiti, risolvendosi lo sconfinamento orizzontale o verticale dello scavo nello svolgimento di una attività estrattiva diversa da quella autorizzata.

Ravvisata legittimamente la configurazione della violazione di cui alla L.R. n. 14 del 1998, art. 29, comma 1 la Corte territoriale ha, previo ricalcolo (sulla base degli accertamenti tecnici compiuti) dell’effettiva volumetria del materiale in concreto illecitamente estratto e dell’estensione interessata dall’attività di scavo, rideterminato in senso riduttivo la sanzione nella misura di Euro 537.592,16, mantenendosi nell’ambito dell’intervallo stabilito dalla citata disposizione normativa corrispondente al valore da trenta a sessanta volte la somma di cui alla stessa legge, art. 15, comma 1, lett. a), rilevando la congruità di quello medio equivalente a 45 volte (come preso in considerazione con l’ordinanza-ingiunzione emanata dal Comune di Capriano del Colle).

Al riguardo deve rimarcarsi come, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, precisandosi come, peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, nè la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (cfr. Cass. n. 5877/2004 e Cass. n. 9255/2013).

9. Anche la quarta doglianza è destituita di fondamento e va respinta avendo il giudice di appello applicato la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. SU n. 20930/2009, Cass. n. 720/2018 e, da ultimo, Cass. n. 11777/2020), per cui, in tema di illeciti amministrativi, il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. Ciò implica che la sufficienza, al fine d’integrare l’elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ai sensi del citato art. 3, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell’autore dell’infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Sulla base di tale principio, la Corte territoriale ha, con motivazione adeguata e del tutto condivisibile, escluso che la società ricorrente potesse considerarsi in buona fede per la sola circostanza dell’esazione dei diritti di escavazione, poichè, nel caso concreto, la violazione non atteneva all’entità dell’escavazione (donde nessun rilievo poteva avere la percezione della quantità estraibile da parte del Comune) ma alla condotta di aver esteso la relativa attività estrattiva oltre i limiti di quella preventivamente autorizzata, donde per quella realizzata in eccedenza, sia con riferimento alla sua estensione che all’inerente profondità, si sarebbe reso necessario il rilascio di un’ulteriore apposita autorizzazione e di ciò la ditta Fornaci Laterizi Danesi non poteva non essere consapevole.

Pertanto deve ritenersi che, nella fattispecie, non è risultata acquisita alcuna prova della prospettata esimente della buona fase in capo alla suddetta ditta, non essendo emersi elementi positivi idonei ad ingenerare nella citata ditta il convincimento della liceità della sua condotta e non essendo risultato che la stessa abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto normativo previsto dalla legge regionale in questione.

10. Pure il quinto ed ultimo motivo è del tutto infondato.

Anche a tal proposito la Corte bresciana si è uniformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità relativa alla individuazione della decorrenza del termine di contestazione della violazione oggetto di accertamento quando quest’ultimo sia complesso e necessiti di adeguata istruttoria, solo al termine della quale può provvedersi alla rituale notificazione del verbale di contestazione, e ciò avuto riguardo, nel caso di specie, alla indispensabilità di verificare le quantità estratte di materiale con riferimento alle dimensioni della cava e alla durata delle singole condotte protrattesi nel tempo, la cui certezza si era avuta solo con i rilievi del tecnico C. con riferimento alle indagini eseguite nel periodo 2008-2009, con conseguente insussistenza della violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14.

Inoltre, sulla base del presupposto che l’accertamento era stato contestato solo all’esito delle predette indagini C., il termine di prescrizione sarebbe dovuto decorrere dalla data in cui i relativi rilievi tecnici erano pervenuti al Comune, senza, oltretutto, trascurare l’assorbente considerazione che l’illecito oggetto di contestazione ha natura permanente.

E proprio con riguardo alla violazione delle L.R. Lombardia n. 18 del 1982 e L.R. n. 14 del 1998 (quest’ultima costituente specificamente il riferimento normativo oggetto della violazione consumata dalla società ricorrente), questa Corte (v. Cass. n. 11464/2003 e Cass. n. 24258/2018) ha avuto modo di statuire che in tema di sanzioni amministrative per coltivazione di sostanze minerali di cava in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati (od anche per scavi eseguiti in aree ulteriori rispetto a quelle oggetto di provvedimento autorizzativo), nel caso in cui la sanzione pecuniaria è commisurata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l’accertamento del fatto materiale integrante l’infrazione non può ritenersi completato con la generica constatazione dell’abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con la esatta quantificazione del materiale estratto ed il deposito, presso il soggetto competente all’irrogazione della sanzione, della definitiva relazione del tecnico incaricato dell’accertamento. Pertanto, soltanto da questo momento può decorrere il termine di novanta giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 per la notificazione al trasgressore degli estremi dell’infrazione commessa.

Quanto poi alla disciplina della prescrizione che viene in rilievo in ordine al tipo di illecito in esame è stato chiarito, per l’appunto, che in tema di miniere, cave e torbiere, l’esercizio abusivo dell’attività estrattiva rileva non solo per il “quantum” escavato, cui è commisurata la sanzione pecuniaria, ma anche per l’alterazione ambientale, la cui permanenza è destinata a durare fino a quando non venga eliminata nella sua materialità od antigiuridicità, sicchè la coltivazione di una cava in difformità dall’autorizzazione-concessione (od anche in difetto dell’autorizzazione, come nella fattispecie) integra un illecito amministrativo non istantaneo, ma permanente (cfr., per tutte, Cass. n. 28652/2011 e Cass. n. 5727/2015).

11. In definitiva, il ricorso, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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