Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.4853 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20444-2019 proposto da:

CENTRO NAUTICO SANT’ANNA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato CESARE PERSICHELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO LAZZARINI;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE e VARESE (già Consorzio Gestione Associata dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 103, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA CHIUMMIENTO, rappresentata e difesa dagli avvocati ALDO TRAVI, ed ALESSANDRO ALBE’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 26/02/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 81 del 2019 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha confermato la decisione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano che aveva rigettato l’opposizione, proposta dalla s.r.l. Centro Nautico S. Anna, avverso l’ingiunzione, ex R.D. n. 639 del 1910, con la quale il Consorzio Gestione Associata dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, poi Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese (di seguito Autorità di bacino), aveva intimato il pagamento dell’importo di Euro 44.377,15 (così come successivamente ridotto, oltre interessi legali), a titolo di canoni ed indennizzi, relativamente al periodo 2001-2006, concernenti “l’occupazione dell’area demaniale lacuale, fuori zona portuale in Comune di Sesto Calende, Lago Maggiore… terrapieno, piazzale in cemento, tettoia, scivolo, pontile in cemento armato, pontile in legno, muro di contenimento e n. 3 pontili galleggianti”.

2. Il Tribunale Superiore, premesso che la società riteneva di non essere tenuta al pagamento dei canoni ed indennizzi pretesi, per essere l’area, oggetto della richiesta, non demaniale ma di proprietà privata (in quanto a monte del limite dell’alveo e in parte degradante in condizioni naturali di alveo), ha richiamato i principi affermati nel giudizio presupposto, fra l’Agenzia del Demanio e T.B., dante causa dell’attuale parte ricorrente, concernente l’accertamento della natura, demaniale o privata, della medesima area oggetto dell’ingiunzione opposta nel giudizio all’esame, e definito con sentenza delle Sezioni Unite della Corte, n. 19525 del 2018, di conferma della decisione del TSAP, n. 235 del 2016, in parte integrata in diritto, con il riconoscimento della demanialità dell’area, delineato l’ambito del demanio lacuale e ricompreso il giudizio di demanialità dell’area superiore alla isoipsa, di cui veniva rivendicata la titolarità, nel novero del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità.

3. Rimarcava, dunque, il Tribunale Superiore, che nel giudizio presupposto, di accertamento in ordine alla natura demaniale dell’area e sul quale si era formato il giudicato, erano state compiutamente esaminate le prove offerte nuovamente al vaglio giudiziale nel giudizio per canoni e indennizzi, contrapponendo, alla pretesa dell’Autorità di bacino, la natura privata dell’area, sicchè, in coerenza con gli argomenti svolti, al riguardo, da Cass., Sez. Un., n. 19525 del 2018 cit. e ai principi ivi affermati, l’atto di delimitazione era stato legittimamente apprezzato come elemento indiziario di convincimento; il valore, meramente ricognitivo di concetti giuridici già consolidati, della delibera regionale del 2008; la nozione funzionale di spiaggia lacuale, come strumentale al soddisfacimento di quelle esigenze della collettività, riguardanti l’accesso, la sosta e il transito per trasporto, diporto, pesca e in generale per la fruizione rivierasca d’interesse pubblico, comprensiva della fruizione di un biotopo d’importanza paesistica e territoriale (in tali termini la sentenza ora impugnata, svolgendo l’iter argomentativo mutuato dalla sentenza n. 19525 cit. delle Sezioni Unite).

4. Avverso tale sentenza ricorre la s.r.l. Centro Nautico Sant’Anna, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso l’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, ulteriormente illustrato con memoria.

5. La Procura generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi il ricorso.

6. Nelle more del giudizio di legittimità sono intervenute la sentenza del TSAP, 6 marzo 2020, n. 40, che ha rigettato il ricorso per rettificazione e revocazione della sentenza del Tribunale superiore ora impugnata, e l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte, 30 gennaio 2020, n. 2091, di rigetto del ricorso per revocazione proposto avverso la richiamata decisione delle Sezioni Unite 23 luglio 2018, n. 19525 (di quest’ultima decisione, di rigetto del ricorso per revocazione, viene dato atto anche nella sentenza del TSAP n. 40 del 2020 cit.).

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), la violazione dell’art. 112 c.p.c., la sentenza impugnata è censurata per non avere pronunciato sulla domanda relativa ai canoni per (asseriti) “riempimenti del declivio a prato”.

8. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), per carenza assoluta di motivazione, la parte ricorrente si duole che il Tribunale Superiore abbia preteso di affermare la natura demaniale dell’area oggetto del giudizio sulla base di un elemento indiziario di convincimento, individuato nel verbale di delimitazione 27 giugno 1995, in tal modo violando gli artt. 822 e 943 c.c., e i principi generali in materia di delimitazione del demanio idrico statale, per avere tratto un convincimento decisivo da una base riconosciuta meramente indiziaria in materia improntata dal principio generale della necessità della certezza, finendo con il pretermettere, in riferimento all’area esterna all’alveo, accertamenti specifici sull’effettiva sussistenza di usi collettivi fondanti la demanialità e di quale tipo.

9. Entrambi i motivi sono inammissibili.

10. Il primo, per l’assorbente considerazione della non deducibilità della violazione dell’art. 112 c.p.c. con il ricorso per cassazione avverso le sentenze del TSAP.

11. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr., fra le tante, Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2019, n. 16979, ed ivi ulteriori precedenti) ha più volte enunciato che, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 204 (c.d. T.U. delle acque), che opera un rinvio recettizio ai casi previsti dall’art. 517 codice di rito del 1865 (ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza “abbia pronunciato su cosa non domandata”, “se abbia aggiudicato più di quello che era domandato”, “se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda” e “se contenga disposizioni contraddittorie”), qualora si assuma che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione o di ultrapetizione, l’impugnazione esperibile è lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale Superiore e non il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, di cui ai successivi artt. 200-202 stesso T.U., esperibile, invece, in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest’ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204 (v., inoltre, per l’applicazione del medesimo principio di diritto al vizio afferente alla decisione del TRAP, in considerazione della più limitata operatività del principio devolutivo dell’appello di quello proprio dell’impugnazione prevista dal codice del 1942, Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2020, n. 157).

12. Peraltro, per completezza, va rilevato che la censura, negli esatti termini illustrati con il ricorso all’esame delle Sezioni Unite, è stata devoluta al T.S.A.P., con il rimedio per rettificazione, rigettato, con sentenza n. 40 del 2020 (che ha evidenziato che la domanda per il pagamento dei canoni per pretesi riempimenti del declivio a prato, in realtà, non era stata mai avanzata in primo grado e, per quanto il rito applicabile presso il Tribunale delle Acque sia meno rigido, quanto a preclusioni, rispetto a quello del vigente codice di rito civile, la proposizione di una domanda nuova comporta pur sempre un ampliamento del thema decidendum, rispetto al quale, comunque, non si configura alcuna omissione di pronuncia da parte del giudice di appello).

13. Quanto al secondo motivo, la parte ricorrente deduce l’erronea applicazione degli artt. 822 e 943 c.c., in ragione della non condivisa valutazione di “elementi indiziari di convincimento” che sono da ritenersi esterni alla esatta interpretazione delle norme di legge e involgenti apprezzamento e valutazioni tipiche del giudice del merito.

14. Ebbene, nel paradigma della violazione di legge deducibile, alla stregua dell’art. 111 Cost., come motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni, in unico grado o in grado d’appello, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, può ricomprendersi il solo vizio di motivazione nei profili dell’inesistenza, della contraddittorietà o della mera apparenza, risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine agli accertamenti fattuali compiuti e alla valutazione di merito attinente alla ponderazione dei contrapposti concreti interessi coinvolti nella vicenda sostanziale (v., ex multis, Cass., Sez. Un., 16 luglio 2019, n. 19020).

15. Nondimeno è da rimarcare che con la prospettazione contestuale di questioni di diritto e questioni di fatto, denunciando oltre alla violazione della norma anche un’erronea ricognizione, da parte del Tribunale, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa ed erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (v., fra le tante, Cass., Sez. Un., 23 luglio 2018, n. 19525).

16. Non supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità la doglianza dalla cui illustrazione si estrapola, a dispetto dei termini in cui la rubrica risulta formulata, la denuncia di un omesso esame di un fatto decisivo sollecitando un inammissibile sindacato della Corte di legittimità su asseriti accertamenti specifici pretermessi in ordine all’effettiva sussistenza di usi collettivi fondanti la demanialità e di quale tipo.

17. Neanche l’ulteriore profilo di censura si palesa ammissibile.

18. La motivazione della sentenza impugnata, oltre ad essere esistente, non è affatto carente o meramente apparente, ed è esente da contraddizioni tali da impedire la ricostruzione dell’iter logico seguito, dal giudicante, nel dipanare la complessa vicenda tra giudizio sull’area e giudizio sui canoni, con la piana esposizione della ratio decidendi sulla scorta dei principi enunciati da queste Sezioni Unite, con la richiamata sentenza n. 19525 del 2018 e, quanto all’esistenza del biotopo all’interno o all’esterno della isoipsa, l’affermata irrilevanza di tale distinzione, sul piano giuridico, in nome della nozione funzionale di spiaggia lacuale, come strumentale al soddisfacimento di quelle esigenze della collettività, riguardanti l’accesso, la sosta e il transito per trasporto, diporto, pesca e, in generale, per la fruizione rivierasca d’interesse pubblico, ivi compresa, ovviamente, la fruizione di un biotopo d’importanza paesistica e territoriale a favore della demanialità delle aree.

19. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, liquidate nei sensi di cui in dispositivo.

20. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla difesa della parte controricorrente, queste Sezioni Unite osservano che la condanna per lite temeraria può essere pronunciata solo se la parte ha agito o resistito con mala fede o colpa grave.

21. Invero, con riferimento al giudizio di cassazione ai fini della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., l’istanza di condanna deve essere formulata con una prospettazione della temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo altrimenti impedito alla Corte l’accertamento complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all’esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza (cfr. Cass. 5 dicembre 2012, n. 21805; Cass. 11 ottobre 2011, n. 20914); inoltre, il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (cfr. Cass. 2 giugno 1995, n. 6190; Cass. 26 giugno 2007, n. 14789).

22. Applicando i detti principi al caso di specie, si osserva che la domanda di condanna per lite temeraria è avulsa dal presupposto imprescindibile (prova dell’altrui malafede ovvero di un grado di imprudenza, imperizia o negligenza nell’agire in giudizio accentuatamente anormale, ciò con riferimento a tutti i motivi di ricorso) oltre che ingiustificata per la mancanza di allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio (v., fra le altre, Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22405).

23. In conclusione, l’istanza ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta.

24. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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