LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21606-2020 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla:
CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA, con ordinanza n. 41/2020 depositata il 21/07/2020 nella causa tra:
M.G.;
– ricorrente non costituito in questa fase –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso gli Uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO e LIDIA CARCAVALLO;
– resistente –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1. M.G., ex dipendente dell’Ente Nazionale Assistenza di Volo (di seguito ENAV) ha adito il Tribunale ordinario di Lecce per sentire accertare, nei confronti dell’INPS, il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell’INPS, del quale è titolare dal marzo 2014;
2. il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice contabile;
3.1a Corte dei conti, Sezione regionale per la Puglia – innanzi alla quale il giudizio è stato riassunto – con ordinanza n. 41 del 2020 ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo insussistente la giurisdizione del giudice contabile sul presupposto che si controvertesse di trattamento pensionistico a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS e non dello Stato;
4. l’Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;
5. l’INPS ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. va affermata la giurisdizione del giudice ordinario;
7. La controversia per la quale M.G. ha agito per il trattamento pensionistico attiene alla riliquidazione della pensione, concessa e liquidata secondo il regime dell’AGO, con il computo dell’aumento del 18 per cento sulla base pensionabile di cui alla L. n. 248 del 1990, art. 4;
8. il tema controverso attiene alla riliquidazione del trattamento pensionistico di ex dipendente dell’ENAV, in servizio presso l’ente dal 1 aprile 1998 (transitato dall’amministrazione della difesa con liquidazione di indennità una tantum in luogo di pensione), e dunque da epoca successiva alla trasformazione dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) in ente pubblico economico (ENAV), avvenuta il 1 gennaio 1996 (poi ulteriormente trasformato in società per azioni), data costituente il discrimine temporale per la conservazione del regime pensionistico, secondo le regole per il personale delle pubbliche amministrazioni, per i soli dipendenti già in servizio all’atto della privatizzazione, salva la facoltà, per questi ultimi, di optare, entro sei mesi, per il regime pensionistico dell’assicurazione generale obbligatoria;
9. il giudice contabile ha rilevato, in fatto, che M., già al servizio del Ministero della Difesa sino al 31 marzo 1998, era transitato nei ruoli dell’ENAV da aprile 1998 e, contestualmente alla cessazione del servizio, il Ministero della Difesa aveva provveduto alla costituzione, ai sensi del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 194 della posizione assicurativa presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, assicurazione nella quale sono iscritti, ai sensi della L. n. 665 del 1996, art. 8, comma 6, tutti i dipendenti dell’ENAV assunti a far data dall’istituzione dell’Ente (1 gennaio 1996);
10. la controversia non rientra nella giurisdizione del giudice contabile, come correttamente argomentato dalla Corte dei conti con la richiesta regolazione della giurisdizione;
11. la Corte dei conti giudica sui “ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass., Sez Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n. 573; Cass., Sez.Un., 7 novembre 2000 n. 1149; Cass., Sez.Un., 14 ottobre 1998 n. 10149);
12.ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 e del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, art. 1, comma 2 e art. 151 (c.d. codice della giustizia contabile), appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie relative a pensioni in tutto, o in parte, a carico dello Stato;
13. i trattamenti in relazione ai quali sussiste la giurisdizione contabile, dunque, sono quelli posti direttamente a carico del bilancio dello Stato, e che, un tempo, venivano erogati dalle Direzioni provinciali del Tesoro;
14. in forza della L. n. 335 del 1995, art. 2 le funzioni di liquidazione e pagamento delle pensioni, a carico dello Stato, sono state progressivamente trasferite all’INPDAP, presso il quale si è istituita, con effetto dal 1 gennaio 1996, la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato;
15. in virtù del D.P.R. n. 38 del 1998, art. 11 si è poi previsto che “il personale delle direzioni provinciali del Tesoro, già assegnato all’espletamento delle funzioni demandate all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 è trasferito all’Istituto stesso, previa convenzione organizzativa con il Ministero, mediante accordo di mobilità ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 35, comma 8, e successive modifiche e integrazioni”;
16. in ultimo, in forza del D.L. n. 201 del 2014, art. 21 le funzioni dell’INPDAP, ivi comprese, dunque, quelle trasferite al predetto Istituto dalle Direzioni provinciali del Tesoro, sono state attribuite all’INPS;
17. da tale cornice normativa si desume che, pur essendo oramai unico l’ente previdenziale erogatore delle pensioni (INPS), la giurisdizione contabile continua, tuttavia, a sussistere solo per i trattamenti a totale o parziale carico del bilancio dello Stato, ovvero per quelle tipologie di pensioni un tempo liquidate ed erogate dalle Direzioni provinciali del Tesoro;
18. il trattamento pensionistico del quale si controverte è erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS sicchè esso è totalmente a carico del bilancio dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, e non già a carico del bilancio dello Stato, con conseguente sussistenza della giurisdizione ordinaria;
19.del tutto non pertinenti risultano le vicende che hanno interessato le pensioni dei dipendenti delle Poste – nelle quali il giudice ordinario, nel declinare la giurisdizione, ha inteso ravvisare totale assimilazione – per la radicale diversità del quadro normativo di riferimento;
20. invero, il D.L. n. 487 del 1993, nel trasformare l’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico, ha previsto all’art. 6 che “a decorrere dall’agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l’ente “Poste Italiane” provvede, all’atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l’Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l’onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l’INPDAP e l’Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l’ente Poste Italiane”;
21. ebbene, solo per espressa previsione normativa sussiste, per le pensioni già erogate dall’IPOST, un parziale onere a carico dello Stato, e tanto giustifica la persistenza della giurisdizione contabile (cfr. Cass., Sez.Un., 19 gennaio 2021, n. 784; Cass., Sez.Un., 25 luglio 2011, n. 16168; Cass., Sez.Un., 22 ottobre 2007, n. 22055; Cass., Sez.Un., 28 luglio 2004, n. 14171;);
22. in conclusione, per i dipendenti dell’ENAV assunti dopo il 1 gennaio 1996 (come, nella specie, M., transitato nel predetto ente nel 1998), la L. 21 dicembre 1996, n. 665, art. 8, comma 6, è chiaro nel prevedere l’iscrizione “all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS”, con totale assimilazione del rapporto assicurativo e pensionistico di tali dipendenti, a quelli del settore privato;
23. trattandosi di regolamento di giurisdizione d’ufficio nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021