LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15136-2018 proposto da:
P.G., F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL VASCELLO 6, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ROCCHI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
FONDAZIONE ECCLESIASTICA ISTITUTO MARCHESI TERESA GERINO E LIPPO GERINI, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 57, presso lo studio dell’avvocato DIEGO RESTIVO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7421/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
F.A. e P.G. si opponevano a due atti di precetto notificati loro da Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa Gerino e Lippo Gerini riguardanti il rilascio di un terreno in forza di titolo esecutivo costituito da una sentenza del Tribunale di Roma, eccependo la maturazione della prescrizione decennale; l’opposta si costituiva resistendo.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 4 dicembre 2013, dichiarava prescritto il diritto della Fondazione come prospettato dagli opponenti.
La Fondazione proponeva appello, cui le controparti resistevano.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 24 novembre 2017, accoglieva il gravame, ritenendo non prescritto il termine decennale.
F.A. e P.G. hanno proposto ricorso, da cui la Fondazione si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. E’ il caso di osservare, in primis, che nell’atto di appello si era addotto che il termine prescrizionale sarebbe decorso non dalla pubblicazione della sentenza posta a fondamento dell’esecuzione come titolo esecutivo o dalla sua comunicazione al difensore, come reputato dal primo giudice, bensì dal giudicato della sentenza, per il combinato disposto dell’art. 2943 c.c., comma 1 e art. 2945 c.c., commi 1 e 2, generante l’interruzione della prescrizione per tutto il processo fino al giudicato.
Il giudice d’appello, poi, in sostanza ha affermato che l’azione di rivendicazione esercitata dalla Fondazione davanti al Tribunale di Roma per ottenere la condanna al rilascio del terreno ha generato una pronuncia di accertamento della esistenza del diritto di proprietà della Fondazione stessa, cui si collegano, come capi accessori e dipendenti, “l’ordine di rilascio e la condanna”: pertanto l’esecutività non deriva dalla pronuncia, bensì dal suo passaggio in giudicato.
Infatti “la provvisoria esecutività non può riguardare quei capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi”, “producendosi l’effetto traslativo della proprietà del bene” solo dal passaggio in giudicato “con la contemporanea acquisizione al patrimonio del soggetto destinatario della pronuncia”. E S.U. 4059/2010, invocata dalla corte territoriale, confermando l’orientamento prevalente che era stato contraddetto da Cass. 18512/2007, insegna che, in caso di preliminare di compravendita e di pronuncia ex art. 2932 c.c., “l’effetto traslativo della proprietà del bene si produce solo con l’irretroattività della sentenza che determina l’effetto sostitutivo del contratto definitivo”, per cui “non è possibile dare esecuzione ad obblighi che sul piano sostanziale non sono ancora sorti”. Ritiene il giudice d’appello che “la stessa ratio sorregge la sentenza d’accertamento del diritto di proprietà della Fondazione posta a fondamento dell’azione di rilascio, posto che alla pronuncia principale sull’accertamento dell’abusività della condotta degli occupanti, privi di idoneo titolo giustificativo, corrisponde in modo diretto e consequenziale il capo relativo al rilascio dei terreni ed alla demolizione delle opere ivi realizzate, capi che sarebbero stati automaticamente travolti da un’eventuale modifica della statuizione principale”.
2. Contro questa sentenza il ricorso propone un unico motivo, denunciante violazione ed errata applicazione dell’art. 2953 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La sentenza del Tribunale di Roma utilizzata come titolo esecutivo sarebbe sentenza di condanna al rilascio dei terreni di proprietà della Fondazione; e nel relativo giudizio i ricorrenti “non hanno affatto contestato la qualità di proprietaria della Fondazione”, nè la Fondazione ha avviato “una azione petitoria, volta a far accertare il… diritto di proprietà”, avendo soltanto “inteso di richiedere il rilascio dei terreni di sua proprietà perchè occupati” senza titolo, con conseguente condanna al loro rilascio.
La tesi del giudice d’appello sarebbe stata applicabile se il Tribunale di Roma avesse emesso sentenza di accertamento del diritto di proprietà, disponendo per l’effetto il rilascio. Invero il dies a quo della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. non è il passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 2953 c.c., bensì, come ritenuto dal Tribunale di Civitavecchia, coincide con il giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, id est la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma e la sua spedizione in forma esecutiva. Si sarebbe proposta un’azione personale per accertare la detenzione senza legittimo titolo del terreno, senza peraltro necessità di accertare il diritto di proprietà della Fondazione attrice: infatti il dispositivo della sentenza del Tribunale di Roma conterrebbe la “condanna… all’immediato rilascio” e “all’immediata demolizione dei manufatti edificati abusivamente”.
Il motivo, ictu oculi, si fonda esclusivamente sull’asserito contenuto della sentenza del Tribunale di Roma, sul quale – con evidenza – non è affatto autosufficiente, non essendo bastante quanto ne riporta, sia in riferimento al dispositivo, sia in riferimento, a monte, delle conclusioni precisate dei litigatores. L’impossibilità di ricostruire appieno la regiudicanda su cui si è speso il Tribunale di Roma è corroborata dal non avere il ricorso riportato nulla neanche – almeno – dell’atto introduttivo della Fondazione, parte attrice.
Tale carenza di autosufficienza, assorbito ogni altro profilo, conduce il ricorso all’inammissibilità.
Considerata la peculiarità della vicenda, che si è infatti riflessa sulla discrasia delle decisioni dei due giudici di merito, si stima equo compensare le spese.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso compensando le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021