LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9348-2020 R.G. proposto da:
S.E., G.M.V.C., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato FAUSTO RAFFONE;
– ricorrenti –
contro
CARIOCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO ALMONDO.
– resistente –
contro
GOLD SERVICE SECURITY NETWORK SRL;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di IVREA, depositata il 10/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento del proposto regolamento, voglia indicare nel Tribunale di Ivrea, sezione lavoro, uno dei fori competenti per territorio.
RILEVATO
CHE:
1 – Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Ivrea, nell’ambito della controversia instaurata da G.M.V. e S.E. nei confronti di Gold Service Security Network s.r.l. e Carioca s.p.a. per la condanna in solido di entrambe le società al pagamento di differenze retributive maturate nello svolgimento di attività lavorativa nel settore delle pulizie alle dipendenze della prima società, in forza di appalto conferito dalla seconda, ha declinato la propria competenza per territorio dichiarando la competenza del Tribunale di Torino o alternativamente di Monza;
2 – rilevava il Tribunale di Ivrea che il forum contractus era da individuare in Torino, luogo in cui era stato sottoscritto il contratto di lavoro, che la Gold Service Security Network s.r.l. aveva cessato di avere qualsiasi dipendenza in ***** dal marzo 2018, epoca di conclusione dell’appalto, mentre la controversia era stata instaurata oltre un anno dopo, che il foro ove aveva sede la Gold Service Security Network s.r.l. era a *****, comune compreso nel circondario di *****;
3 – con il regolamento di competenza le lavoratrici hanno sostenuto che si era in presenza di due causa connesse ex art. 31 c.p.c., quella contro l’appaltatore Gold Service Security Network s.r.l. e quella contro la committente Carioca – da trattarsi congiuntamente anche in deroga ai fori speciali di cui all’art. 413 c.p.c., in modo da consentire l’instaurazione di un unico giudizio innanzi al Giudice territorialmente competente riguardo a una delle causa connesse;
4 – Carioca s.p.a. si è costituita con memoria difensiva, mentre Gold Service Security Network s.r.l. è rimasta intimata;
5 – Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso;
6 – la società ha depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c., comma 2.
CONSIDERATO
CHE:
1 – il regolamento di competenza risulta fondato;
2 – occorre premettere che le lavoratrici agiscono per l’accertamento della responsabilità solidale delle società ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, e che la Carioca s.p.a. ha sede nel circondario di *****;
3 – in materia è stato affermato il seguente principio: “In tema di appalto di opere e servizi, il lavoratore che agisca contro l’appaltatore ed il committente, facendo valere, nei confronti di quest’ultimo, la responsabilità solidale con il primo ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, può adire il giudice del luogo ove si trova la dipendenza aziendale cui è addetto anche per la domanda proposta nei confronti del committente, dovendosi ritenere che tra questa e quella proposta nei confronti dell’appaltatore ricorra una particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense ex art. 31 e ss. c.p.c., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali inderogabili di cui all’art. 413 c.p.c., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l’una o l’altra delle cause connesse.” (Cass. n. 3086 del 06/02/2017);
4 – anche per le controversie previste dall’art. 409 c.p.c., sussiste, pertanto, la derogabilità della competenza in ipotesi di cause connesse (Cass. 12918/2018);
5 – alla luce delle svolte argomentazioni il regolamento di competenza deve essere accolto, ravvisandosi uno dei fori competenti nell’adito Tribunale di Ivrea;
6 – le spese di giudizio relative al presente regolamento sono rimesse al definitivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento e dichiara competente il Tribunale di Ivrea. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021