LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26808/2018 proposto da:
COOPERATIVA MERIDIONALE SERVIZI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO, 1/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI RIZZO, FRANCESCO SAVERIO COSTANTINO;
– ricorrente –
contro
R.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE GARRITANO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 116/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/03/2018 R.G.N. 1679/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Cosenza dichiarava la nullità del trasferimento del dicembre 2009, con cui R.A., addetta alle pulizie alle dipendenze della Cooperativa Meridionale Servizi, era stata spostata dagli istituti scolastici della Provincia di ***** al palazzo di giustizia della stessa città per essere poi licenziata con decorrenza dal 31.3.2011, sull’assunto che il contratto di appalto per il servizio di pulizia presso il palazzo di giustizia era stato aggiudicato ad altra società.
1.2. Anche il licenziamento era annullato ed alla lavoratrice veniva accordata la tutela reintegratoria e risarcitoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18.
2. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 20.3.2018, confermava la decisione del Tribunale, ritenendo che il contratto normativo del 2007 e quello attuativo dell’anno successivo, che la società cooperativa aveva posto a fondamento delle sue allegazioni, non erano da interpretare nel senso del divieto di utilizzare lavoratori non rivestenti la qualifica di LSU come la R., e che il corrispettivo dell’appalto era del tutto insensibile alla circostanza che la ditta svolgente il servizio aveva utilizzato anche lavoratori non ex l.s.u., essendo il compenso per l’appaltatrice di importo fisso, a prescindere dal numero e dalla qualifica dei lavoratori utilizzati.
2.1. La Corte distrettuale evidenziava come solo in sede di gravame la Cooperativa aveva posto a base del trasferimento la finalità di riduzione dei costi relativi al rapporto della R., che era stata perseguita attraverso lo spostamento della predetta presso il palazzo di giustizia per determinarne l’automatico assorbimento, ai sensi dell’art. 4 del c.c.n.l., da parte della nuova ditta appaltatrice del servizio di pulizia presso il Tribunale.
2.2. Osservava che, peraltro, il trasferimento risaliva al 2009, epoca in cui nulla si conosceva della cessazione dell’appalto presso il palazzo di giustizia, essendosi tali circostanze verificate solo nel 2011 e che con riguardo alle allegazioni sui tagli ai contratti relativi ai servizi di pulizia presso i plessi scolastici e sulla necessità per l’appellante di ridurre i costi del lavoro su tale servizio attraverso le procedure di licenziamento collettivo il giudice di primo grado aveva, secondo la Corte, correttamente ritenuto che le stesse non fossero state addotte a giustificazione del trasferimento della lavoratrice, con motivazione non contrastata da alcuna censura.
2.3. Il giudice del gravame osservava come le procedure di licenziamento collettivo fossero state successive al trasferimento della R. e rilevava che, comunque, quest’ultima non sarebbe neanche rientrata tra le categorie di lavoratori da licenziare.
2.4. Quanto alla ritenuta illegittimità del licenziamento, la relativa valutazione era stata consequenziale al giudizio di illegittimità del trasferimento, ciò che la società non aveva adeguatamente censurato con riferimento alla già addotta motivazione della sentenza di primo grado.
2.5. L’eccezione di aliunde perceptum era, infine, secondo la Corte distrettuale, ammissibile solo per la parte riferita al mancato passaggio, asseritamente imputabile alla R., alle dipendenze della azienda subentrante nel contratto di appalto presso il palazzo di giustizia, laddove non era ammissibile nella parte in cui faceva generico riferimento alla mancata attivazione della lavoratrice per trovare un nuovo posto di lavoro senza altro specificare.
2.6. Da ultimo, veniva precisato che dai documenti prodotti era evincibile che la R. avesse manifestato la disponibilità a prestare servizio presso il palazzo di giustizia senza che ciò fosse inteso come rinuncia ai suoi diritti e che la circostanza che la società avesse comunicato il luogo ove la stessa doveva presentarsi era rimasta indimostrata.
3. Di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste, con controricorso, la R..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la Cooperativa Meridionale Servizi deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e per assenza di motivazione, violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, osservando che, a fronte dei rilievi della società, nessun argomento era stato speso e che le affermazioni della Corte distrettuale si presentavano affatto apodittiche.
1.1. In ordine, in particolare, alla violazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., la società osserva che le clausole del contratto, lette in reciproco riferimento, ed il significato che risultava dal complesso dell’atto fossero nel senso che l’impiego di un numero maggiore di lavoratori rispetto a quello risultante dagli elenchi degli ex l.s.u. non dava diritto ad incremento del corrispettivo e, quindi, che il costo del personale privo della qualifica di ex lsu restava integralmente a carico dell’assuntore del servizio, determinando, di fatto, una perdita economica non altrimenti recupera bile.
1.2. Assume che pertanto era da ritenere in contrasto con le regole ermeneutiche l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui il compenso per l’appaltatrice era fisso a prescindere dal numero e dalla qualifica dei lavoratori utilizzati, essendo pacifico che l’utilizzo dei lavoratori privi della qualifica di l.s.u. non era vietato, ma costituiva un costo gravante sull’appaltatore. Tali maggiori costi dovevano, secondo la ricorrente, essere considerati in funzione della valutazione della giusta causa e del giustificato motivo del trasferimento e, quindi, del licenziamento.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sotto il profilo della violazione dell’art. 342 c.p.c., violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 2103 c.c. e art. 29 c.c.n.l., osservando che l’atto di appello della società aveva chiaramente individuato le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa nella quale aveva confutato le ragioni addotte dal primo giudice.
2.1. E’ censurata la ratio decidendi affermativa della illegittimità del licenziamento quale necessaria conseguenza della nullità del trasferimento, per essere il trasferimento della R. sostenuto da comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive in osservanza delle disposizioni legali e collettive, ma anche e soprattutto dei diritti e degli interessi della lavoratrice alla quale era stato assicurato il passaggio in altra unità produttiva legata ad un pubblico appalto con mantenimento delle stesse mansioni e delle medesime garanzie di stabilità del posto di lavoro, da ciò discendendo che la lavoratrice non avesse alcun interesse giuridicamente rilevante ad impugnarlo.
2.2. Al riguardo la ricorrente osserva che la lavoratrice era stata anche già adibita alla pulizia del Palazzo di giustizia in periodo di chiusura delle scuole e che, in ogni caso, la sentenza era erronea per essersi posta contro l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, espresso nella sentenza n. 25201/2016, per avere sindacato nel merito le scelte della cooperativa sia in relazione al trasferimento che al successivo licenziamento.
3. Con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi che la società non ha censurato la ratio decidendi, da ritenere autonoma, se non anche assorbente, in relazione a quanto argomentato, della novità della prospettazione quale ragione giustificativa del trasferimento della finalità di riduzione dei costi relativi al rapporto della R., perseguita attraverso lo spostamento della stessa presso il Palazzo di Giustizia in vista del successivo assorbimento ai sensi dell’art. 4 ccnl da parte della nuova ditta appaltatrice del servizio di pulizia per il plesso giudiziario.
3.1. Tale omissione si palesa dirimente alla luce del principio secondo il quale, “in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa” (cfr., Cass. sez. lav., 18.5.2006 n. 11660; Cass. 8.8.2005 n. 16602; Cass. 8.2.2006 n. 2811; Cass. 22.2.2006 n. 3881; Cass. 20.4.2006 n. 9233; Cass. 8.5.2007 n. 10374; Cass. sez. I 14.6.2007 n. 13906, conf. a Cass., sez. un. 16602/2005 e, da ultimo, Cass. 4.3.2016 n. 4293, Cass. 18.6.2019 n. 16314).
3.2. Peraltro, la censura valorizza in modo improprio, veicolando la critica attraverso la deduzione di violazione dei canoni ermeneutici, la diversità dei costi per l’appaltatore che utilizzasse lavoratori non ex l.s.u., laddove quanto considerato dal giudice del gravame non è il costo per l’appaltatore, che rappresenta cosa diversa dal compenso o dal corrispettivo dell’appalto, destinato a rimanere invariato, secondo le specifiche previsioni del contatto, a prescindere dal numero di lavoratori utilizzati, rimanendo nella discrezionalità della società la scelta di accollarsi, attraverso il ricorso all’assunzione di lavoratori estranei alla categoria degli ex lsu, costi maggiori non coperti.
3.3. La critica è svolta su un piano diverso da quello del mero richiamo delle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione medesima, con relativo onere di specificazione dei canoni che in concreto si assumano violati, ed in particolare del punto e del modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (cfr. Cass. 27.6.2018 n. 16987, Cass. 28.11.2017 n. 28319, Cass. 15.11.2013 n. 25728). In particolare, la deduzione non si concilia con gli ulteriori rilievi relativi al verificarsi di alcune circostanze poste a fondamento delle ragioni del trasferimento, tra le quali la cessazione dell’appalto presso il palazzo di giustizia soltanto nel 2011.
4. Il secondo motivo addebita alla sentenza di avere erroneamente ritenuto inammissibile il gravame per assenza di critiche alla statuizione del Tribunale.
4.1. La censura mira ancora una volta a valorizzare le ragioni del disposto trasferimento in considerazione della pacificità del dato del mantenimento da parte della lavoratrice, nella diversa unità produttiva, legata ad un appalto pubblico, delle medesime garanzie di stabilità del posto di lavoro, ma non si confronta con l’affermazione della Corte secondo cui era da condividere quanto rilevato dal Tribunale in ordine alla necessaria consequenzialità della illegittimità del licenziamento a quella del disposto trasferimento.
4.2. Peraltro, il richiamo alle norme del CCNL di categoria regolanti il trasferimento, dalla cui efficacia dipendeva il licenziamento, non è effettuato in conformità agli oneri di legge. E’ vero che nel giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 240 del 2006, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3. Resta ferma, tuttavia, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi che, nella specie, è rimasta inadempiuta (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 195 del 2016, 21554 del 2017, 23023 del 2018, 28893 del 2019, 31396 del 2019).
4.3. Infine, la critica rivolta a contestare l’avvenuto sindacato nel merito delle scelte imprenditoriali, in contrasto con i principi sanciti da questa Corte, deve essere disattesa, ove si consideri che la sentenza impugnata si è limitata ad accertare che le ragioni addotte, fondate sul contratto normativo del 4.12.2007 e su quello attuativo, regolanti specificamente il rapporto tra assuntore della fornitura del servizio di pulizia e l’Ufficio Scolastico Regionale, non erano rispondenti alle ipotesi regolate e come tali erano causalmente inidonee ad integrare le ragioni tecniche organizzative e produttive legittimanti sia il trasferimento che il connesso licenziamento.
5. Sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va complessivamente respinto.
6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
7. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5200,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021
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