Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.4902 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 971/2020 proposto da:

S.O., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO COLOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 5563/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 04/11/2019 R.G.N. 6541/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

Che:

1. Con decreto n. 5563 del 2019 il Tribunale di Bologna, rigettando il ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, proposto avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, ha respinto le istanze volte al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate in via gradata da S.O., cittadino della *****.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di avere lasciato il Paese di origine perchè temeva di essere ucciso da alcuni soggetti, appartenenti alla mafia o a un culto segreto (che per lui erano la stessa cosa), i quali avevano già ucciso il fratello gemello, commerciante in acqua, essendosi opposto ad unirsi a loro; aveva, altresì, precisato di essere andato dalla Polizia che gli aveva chiesto una somma di denaro per cercare gli autori: soldi che, però, egli non possedeva; aveva, infine, sottolineato che non era sposato, non aveva una compagna e che non aveva altri parenti in Nigeria se non cugini.

3. A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto inattendibile il racconto fornito dal richiedente, perchè soggettivamente contraddittorio e, oggettivamente, non supportato da riscontri probatori; ha, poi, rilevato che la regione di provenienza (*****) non era interessata da una situazione di violenza indiscriminata e che non sussistevano, nella fattispecie, condizioni di vulnerabilità, ai fini della concessione del permesso per motivi umanitari, attesa la mancanza di indicatori specifici di necessità di protezione.

4. S.O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

5. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la storia del ricorrente narrata ai giudici fosse inverosimile ed incoerente rispetto alla prima versione fornita alla Commissione territoriale, quando, invece, aveva fornito ogni dettaglio, soggettivo e oggettivo, su quanto avvenuto, pur essendo trascorsi circa tre anni e mezzo dalla sua prima audizione.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, lett. a) Convenzione di Ginevra 1951 – D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, perchè nel caso in esame, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, era ben individuabile un quadro sintomatico di pericolosità per l’incolumità di esso richiedente in caso di rientro nel Paese di origine, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato.

4. Con il terzo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), perchè, ritenuto attendibile il narrato, lo stesso quadro di pericolosità di cui sopra avrebbe giustificato la concessione anche della tutela ex art. 14, lett. b) D.Lgs. citato.

5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per motivazione illogica del Tribunale sulla situazione di violenza indiscriminata derivante dal conflitto armato interno nell’Edo-State.

6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere ritenuto il Tribunale che la situazione del paese di origine, correlata alla condizione personale che aveva determinato la ragione della partenza, integrasse i seri motivi di carattere umanitario e la compromissione dei diritti umanitari tali da ritenere concedibile la protezione umanitaria.

7. Il primo motivo è infondato.

8. La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera ed immotivata opinione del giudice, essendo piuttosto il risultato complesso di una procedimentalizzazione della decisione, da compiersi alla strega dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” senza dar rilievo esclusivo e determinate a mere discordanze o contraddizioni in aspetti secondari o isolati del racconto; detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti, dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. n. 14674 del 2020; Cass. n. 9811 del 2020).

9. Nella fattispecie, il Tribunale si è attenuto a tali principi, seguendo correttamente l’iter di valutazione della credibilità, senza omettere alcun passaggio, e considerando altresì lo sforzo del richiedente teso a circostanziare la domanda, gli elementi in suo possesso, la coerenza e la plausibilità delle dichiarazioni nonchè la data di presentazione della domanda di protezione internazionale (Cass. n. 11925 del 2020; Cass. n. 21142 del 2019), con un giudizio di fatto congruamente motivato e, pertanto, incensurabile in questa sede.

10. Infatti, a fronte di una vicenda di natura prevalentemente privatistica (non specificamente impugnata), il Tribunale è giunto al mancato convincimento di non veridicità attraverso un controllo delle dichiarazioni del richiedente – non suffragate da prove – non soltanto secondo i parametri di coerenza interna ed esterna, ma anche attraverso una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda.

11. L’accertata inattendibilità rende, conseguentemente, inammissibili le censure (di cui agli altri motivi) riguardanti le richieste di concessione dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), nonchè della protezione umanitaria (Cass. n. 8819 del 2020; Cass. n. 2954 del 2020).

12. In ordine, invece, alle censure sulla richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.Lgs. citato (quarto motivo), deve osservarsi l’infondatezza delle doglianze svolte avendo il Tribunale acquisito informazioni aggiornate e pertinenti sulle condizioni del paese di origine del richiedente, idonee a valutare la concretezza ed attualità del rischio (Cass. n. 22527 del 2020).

13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

14. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non essendo stata svolta attività difensiva dall’Amministrazione resistente.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali (Cass. Sez. Un. 4315/2020), come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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