Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.4903 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1132/2020 proposto da:

C.I.K., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA VIGLIOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3434/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/08/2019 R.G.N. 4793/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 13.8.2019, ha respinto il ricorso proposto da C.I.K., cittadino della *****, proveniente da *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nonchè il Tribunale hanno, a loro volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte territoriale ha precisato che:

a) il richiedente – fuggito a seguito di maltrattamenti, fisici e psicologici, da parte dei genitori adottivi – non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale nè lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;

b) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, vista la provenienza da un paese che, seppur connotato da alcuni risalenti focolai di instabilità, vede attualmente una situazione politica migliorata sensibilmente, approdata a pacifiche elezioni presidenziali del 2015, che garantiscono maggiore stabilità e sicurezza;

c) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perchè non sono state allegate difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale nel paese di origine e la documentazione lavorativa attesta un’occupazione saltuaria;

3. il ricorrente domanda la cassazione del suddetto decreto per due motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il diniego della protezione sussidiaria, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 bis, avendo, la Corte territoriale, trascurato di indicare le fonti di informazione sulle condizioni generali della Costa d’Avorio;

2. con il secondo motivo si contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il diniego della protezione umanitaria, in violazione degli artt. 5 e 19 T.U. sull’Immigrazione, avendo, la Corte territoriale, trascurato di indagare se la vulnerabilità del richiedente discendesse da una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i, due contesti di vita nel godimenti dei diritti fondamentali;

3. il primo motivo è inammissibile;

4. è noto che l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio Paese lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia (vedi Cass. 23 ottobre 2017, n. 25083; 21 luglio 2017, n. 18130; 30 luglio 2015, n. 16202; Corte di Giustizia UE, 17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaji);

5. peraltro, l’esclusione della necessità di un coinvolgimento diretto del richiedente nel contrasto tra le forze in campo, in ragione del suo ruolo istituzionale, della sua posizione politica, della sua appartenenza etnica o delle sue idee religiose, non implica infatti in alcun modo la dispensa dall’onere di allegare e provare che, per intensità e caratteristiche, lo scontro armato in atto comporta una situazione tale da rendere gravemente rischiosa per la sua vita o la sua incolumità la mera presenza nel territorio del Paese di origine;

6. ma, diversamente da quel che si verifica per le altre ipotesi di protezione internazionale e per la protezione umanitaria (regolata da una specifica disciplina), nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), tale onere di allegazione non riguarda l’interessamento del richiedente alla situazione di conflitto armato interno in modo specifico a motivo di elementi relativi alla propria situazione personale, tanto che in questa particolare ipotesi il giudizio di attendibilità e credibilità non entra in gioco, salvo che non sia controversa la stessa provenienza del richiedente da area geografica interessata a una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (vedi per tutte: Cass. 24 maggio 2019, n. 14283, che ha superato il diverso orientamento espresso da Cass. 20 dicembre 2018, n. 33096; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4892);

7. nella specie, la Corte d’appello, ha rilevato l’inesistenza di una situazione di violenza generalizzata in Costa d’Avorio, e pur dando atto di alcuni risalentì focolai di instabilità, ha rilevato che nelle elezioni del 2015 l’ex economista del fondo Monetario Internazionale, Q.A., è stato riconfermato nel ruolo di Presidente con una maggioranza politicamente coesa e volta a garantire maggiore stabilità e sicurezza, ed ha indicato, nel provvedimento emesso, le fonti informative utilizzate, nella specie citando la Risoluzione n. 2284 del 2016 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sottolineando che l’Agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR) non ha, “in questo momento”, dettato specifiche direttive riguardo a questo paese;

8. il secondo motivo è inammissibile, avendo, la Corte territoriale, uniformato la propria decisione ai principi statuiti dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 29459 del 2019) che hanno assegnato rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese, e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019), puntualizzando però che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018);

9. si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 9304 del 2019), tanto da indurre le Sezioni unite ad accogliere nell’occasione il ricorso proposto dal Ministero, in quanto la decisione del giudice d’appello si era fondata sul solo elemento, isolatamente considerato, della recente assunzione del richiedente alle dipendenze di un datore di lavoro italiano;

10. insomma, non rileva la circostanza che il paese di provenienza sia uno dei paesi più poveri al mondo, poichè la valutazione comparativa che dev’essere compiuta tra le condizioni di vita in Italia del richiedente la protezione e quelle che il medesimo incontrerebbe nel Paese di origine in caso di rimpatrio deve comunque avere attinenza con i diritti fondamentali della persona e non può tradursi ne puro e semplice confronto tra due differenti stili di vita, in quanto diversamente argomentando – ovverosia laddove si desse rilievo non tanto alla storia personale del richiedente, ma alla condizione del paese di origine in termini generali ed astratti – si finirebbe per tradire il senso della legge, riducendo la valutazione sulla vulnerabilità personale del soggetto, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ad una sorta di “doppione” dell’apprezzamento che il giudice di merito è chiamato a condurre sulla situazione interna del paese di provenienza ai diversi fini della concessione della tutela sussidiaria (Cass. 13 dicembre 2019 n. 32964);

11. orbene, nella specie in ricorso non viene adeguatamente specificato nè quando nè come siano stati sottoposti all’attenzione del giudice di merito quegli elementi di fatto individualizzanti che consentissero di enucleare una condizione di vulnerabilità, tenuto conto che anche per la giurisprudenza unionale l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale è proprio chi richiede la protezione che deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione sociale, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande eventualmente già presentate (CGUE, 5 giugno 2014, causa C-146/14);

12. nel caso che ci occupa il ricorrente deduce formule generiche ed invoca Lin percorso di integrazione sociale, trascurando di considerare che – per l’insegnamento delle Sezioni unite innanzi richiamato – il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere riconosciuto per il solo livello di integrazione in Italia del richiedente, nè in considerazione della situazione del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti nonchè e, dunque, rendendo impossibile la verifica dell’utilizzo, da parte del giudice di merito, di fonti aggiornate, posto che tale operazione non trova ostacolo nella affermata non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso (Cass. 6 luglio 2020, n. 13940; Cass. 24 maggio 2019, n. 14283);

13. in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;

14. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis; si precisa che, posta l’inammissibilità dell’impugnazione, questa Corte deve attestare l’obbligo del ricorrente, trattandosi di atto ricognitivo che prescinde dal provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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