Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.4904 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14915/2017 proposto da:

T.G., domiciliata ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITO CRIMI;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MATTEO BOIARDO N. 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO GULLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1241/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 01/12/2016 R.G.N. 512/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato UGO MILANA, per delega verbale Avvocato DOMENICO GULLO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’ Appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da T.G. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda, proposta nei confronti della Regione Calabria, volta ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del termine di sei mesi apposto all’incarico di Dirigente del Servizio Seconda Commissione e la condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento di una somma pari al trattamento retributivo che sarebbe spettato alla ricorrente qualora l’incarico in questione fosse stato conferito per il periodo minimo di tre anni, previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19.

2. La Corte territoriale, riassunti i termini della controversia, ha evidenziato che il Tribunale aveva fondato la pronuncia di rigetto su due distinte rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, perchè da un lato aveva escluso che il termine triennale potesse trovare applicazione nelle ipotesi previste dell’art. 19, comma 6 e, a maggior ragione, qualora le funzioni fossero state conferite ad un dipendente non dirigente in attesa dell’espletamento del concorso pubblico; dall’altro aveva ritenuto che in concreto il termine fosse stato rispettato, perchè già dal marzo 2006 la T. era stata assegnata alle medesime funzioni e le aveva svolte in via continuativa.

3. Il giudice d’appello ha ritenuto che questa seconda ratio non fosse stata in alcun modo censurata dall’appellante, la quale non aveva dedotto alcunchè nè sulla sussistenza di un’effettiva continuità nè sulla ritenuta equiparabilità di più contratti in successione a quello, unico, di durata triennale. La T., inoltre, con l’atto d’appello non aveva “neppure sfiorato” la questione della rilevanza, ai fini del risarcimento del danno, della mancata offerta della prestazione lavorativa.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.G. sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso la Regione Calabria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “error in iudicando: contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la sentenza impugnata mal valutato i vari fatti dedotti dal lavoratore e, per altro verso, per avere omesso di considerare il complesso dei fatti medesimi, visti nella loro successione temporale e nella loro connessione”. Rileva che con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stata lamentata unicamente l’illegittimità della determinazione del Segretario generale n. 386/2008, nella parte in cui aveva limitato l’incarico dirigenziale a soli sei mesi, sicchè rispetto alla materia controversa non potevano assumere alcun rilievo i fatti antecedenti la stipula del contratto e, pertanto, “era chiaro che la doglianza mossa alla sentenza di prime cure potesse riguardare non fattispecie pregresse bensì solo ed esclusivamente il rapporto contrattuale siglato tra il Consiglio Regionale della Calabria e la Dott.ssa T. con decorrenza 1.1.2009/30.6.2009”.

2. Con la seconda censura la ricorrente si duole della “conseguente manifesta erroneità ed infondatezza della sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo sotto il profilo del percorso logico-giuridico” e addebita alla Corte territoriale di non avere pronunciato sulla dedotta illegittimità della disciplina regionale con la quale, in contrasto con la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ed in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva statale, era stato autorizzato il conferimento di incarichi dirigenziali di durata annuale.

3. E’ fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della Regione Calabria.

Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento, al quale occorre qui dare continuità, secondo cui nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 20652/2009, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007).

Nello storico di lite si è evidenziato che la Corte territoriale non ha esaminato il merito della questione controversa, bensì ha ritenuto inammissibile l’appello in conseguenza della mancata impugnazione di una delle due autonome rationes decidendi sulle quali il Tribunale aveva fondato la pronuncia di rigetto della domanda.

La ricorrente, con il primo motivo, svolge considerazioni non riferibili specificamente al decisum perchè non denuncia alcun error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, non individua le norme processuali che sarebbero state violate dal giudice d’appello, non contesta la statuizione nella parte in cui interpreta la sentenza di primo grado e si limita a sostenere, erroneamente, che, poichè l’argomento esulava dal thema decidendum, non era tenuta, con l’atto di impugnazione, ad affrontare questioni estranee all’oggetto del contendere.

3.1. Si aggiunga che il ricorso non rispetta gli oneri di specificità e di completezza imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, perchè non riporta gli atti processuali rilevanti, ossia la sentenza di primo grado e l’atto d’appello, e non pone, quindi, questa Corte nella condizione di valutare ex actis se l’inammissibilità sia stata correttamente dichiarata.

Giova al riguardo ribadire l’orientamento secondo cui “la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, nè potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato” (Cass. S.U. n. 20181/2019).

4. Per le medesime ragioni indicate nei punti che precedono è inammissibile anche il secondo motivo, con il quale si addebita al giudice del merito di non avere esaminato la questione, asseritamente decisiva ai fini di causa, della legittimità costituzionale della L.R. Calabria n. 18 del 2004, art. 10, comma 3.

Si è già detto che il giudice d’appello si è arrestato al rilievo dell’inammissibilità del gravame, preclusivo di ogni esame del merito della causa, sicchè la doglianza, che comunque non poteva essere prospettata quale autonomo motivo di ricorso (cfr. Cass. n. 9284/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata), è priva della necessaria specifica attinenza al decisum.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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