LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35364/2019 proposto da:
F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO, 23, presso lo studio dell’avvocato ANDREA VOLPINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2614/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato a tre motivi, F.D., cittadino del *****, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Roma, resa pubblica il 17 aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), giacchè le vicende narrate (esser fuggito dal Paese di origine “per timore di essere arrestato e ucciso in quanto identificato quale figlio degli oppositori all’espropriazione di un terreno espropriato da parte delle autorità governative che erano rimasti uccisi negli scontri”) non palesavano “alcuna persecuzione di carattere religioso o politico nei confronti del (richiedente), trattandosi di fatti ricompresi nella giurisdizione locale”, mancando, peraltro, ogni riferimento a pendenze penali e non rivendicando il richiedente medesimo le terre espropriategli; b) inoltre, in base ai report considerati (Amnesty internazional 2017 e 2018, UNHCR 2017 e 2018, sito “*****”) era mutato in Gambia il quadro socio-politico, con la fine della dittatura ultraventennale del Presidente J. e l’inizio di un nuovo regime “connotato dalla cessazione delle ostilità nei confronti degli oppositori del regime precedente”; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale italiano era da comparare con la situazione socio-politica del Paese di origine, “per la quale valgono le considerazioni che precedono”.
3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè difetto e/o motivazione apparente, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17, ed omesso esame di fatto decisivo e discusso in relazione alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, avendo la Corte territoriale richiamato solo genericamente in motivazione le fonti informative.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. n. 26728/2019).
La Corte territoriale, seppur con motivazione sintetica, ha dato atto – in base a COI del 2017 e 2018 (segnatamente, quelle temporalmente indicate, Amnesty International e UNHCR) – del mutamento del quadro socio-politico in Gambia e della cessazione delle ostilità nei confronti degli oppositori del precedente regime del Presidente J., sotto il quale era avvenuto l’esproprio violento del terreno di proprietà dei genitori dello stesso F., che nell’occasione rimanevano uccisi.
Il ricorrente ha soltanto genericamente contestato la motivazione anzidetta, basandosi unicamente sul report di Amnesty International del 2017, del quale riporta stralci da cui, peraltro, non si evincono elementi che contraddicano specificamente l’accertamento del giudice di merito.
2. – Con il secondo mezzo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 32, nonchè omesso esame di fatto decisivo e discusso in relazione alle condizioni di salute e alla vulnerabilità di esso richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
2.1. – Il motivo – che nella sostanza deduce una “motivazione apparente” in punto di esame della richiesta di protezione umanitaria – è fondato.
In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.
Nella specie, il richiedente ha allegato, da un lato, documentazione medica e certificazioni attestanti terapie non praticabili in Gambia (così la stessa sentenza di appello: p. 3), mentre la Corte territoriale (cfr. sintesi al “Rilevato che” e p. 5 sentenza impugnata) ha totalmente trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc. (Cass. n. 20335/2020, citata). La motivazione adottata dal giudice di appello – che si limita a richiamare le condizioni socio-politiche già valutate ai fini dell’esame della domanda di protezione sussidiaria (e, dunque, informazioni non calibrate rispetto alla diversa delibazione richiesta dalla domanda di protezione umanitaria) – si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).
3. – L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento dell’esame del terzo motivo, rivolto a censurare la revoca dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
4. – Va, dunque, dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo e assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021