Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.4909 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29613/2019 proposto da:

E.L.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI, 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 427/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

CONSIDERATO

Che:

Il ricorrente E.L.O. è cittadino *****.

E’ venuto in Italia, secondo il suo racconto, per sfuggire alla repressione del gruppo terroristico *****, per cui mano è perito il padre, che da poliziotto aveva osteggiato l’azione di quel gruppo eversivo. Egli ha temuto di fare la stessa fine, anche per via delle minacce che i terroristi gli hanno rivolto subito dopo l’eccidio dei suoi genitori.

E. ha chiesto il riconoscimento della sola protezione umanitaria.

Il Tribunale cui si era rivolto dopo il rigetto della sua richiesta da parte della Commissione territoriale ha escluso il suo diritto al permesso di soggiorno ed il ricorrente ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Appello, la quale però ha ritenuto che anche per la sola protezione umanitaria si dovesse applicare il nuovo rito di cui alla L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, che, quanto alla protezione internazionale, esclude l’appello e prevede il solo ricorso per Cassazione, dichiarando di conseguenza inammissibile l’impugnazione.

E. ricorre con due motivi. V’è costituzione del Ministero.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, artt. 35 e 35 bis e della L. n. 13 del 2007, art. 3.

La tesi è la seguente.

Egli ha chiesto soltanto il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari; non ha richiesto lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria.

La corte di appello, pur preso atto che la L. n. 25 del 2008, art. 35, ha escluso il grado di appello per l’impugnazione dei soli provvedimenti riguardanti lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, ha ritenuto che, siccome la L. n. 27 del 2017, art. 3, estende alla competenza delle sezioni specializzate anche le cause connesse a quelle che hanno ad oggetto la protezione sussidiaria e lo status di rifugiato, e siccome, per l’appunto, le cause per la protezione umanitaria sono connesse a quelle due (rifugiato e sussidiaria) allora, essendo anche le cause sulla umanitaria attratte alla competenza delle sezioni specializzate, seguono la stessa sorte quanto al regime di impugnazione.

In sostanza, secondo la corte di appello poichè le controversie sulla protezione umanitaria appartengono alla competenza del medesimo giudice delle altre due, allora hanno lo stesso regime di impugnazione, con esclusione del grado di appello.

Il ricorrente contesta questa tesi osservando che l’art. 35 bis citato, espressamente limita l’esclusione del grado di appello alle sole controversie aventi ad oggetto le due forme di protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) e non menziona affatto la protezione umanitaria, con la conseguenza che le relative controversie sono escluse dall’ambito di quelle per le quali non è previsto l’appello.

Il motivo è fondato.

Questa corte ha avuto modo di statuire che “nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, successivamente modificato del D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), conv., con modif., nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex artt. 281-bis c.p.c. e segg., o, ricorrendone presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis c.p.c. e segg. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino” (Cass. 16458/2019; Cass. 3668/2020).

Non v’è ragione per ritenere che la previsione relativa alle due forme di protezione possa avere implicitamente ricompreso, nelle intenzioni del legislatore, anche quella relativa alla protezione umanitaria, sì da giustificare l’attrazione della prima al rito proprio delle seconde. In particolare, la mera circostanza che la protezione umanitaria sia rimedio residuale rispetto alle altre non costituisce ragione per una interpretazione estensiva, ma giustifica solo che nel caso di proposizione congiunta di una richiesta di protezione umanitaria con una di quelle di cui all’art. 35 bis (ossia rifugiato e sussidiaria) il nesso di subordinazione con cui le domande sono state proposte sia sufficiente a conservare la trattazione della umanitaria nella sede delle altre due.

Nella fattispecie è pacifico che il ricorrente ha chiesto la sola protezione umanitaria e per avere questa e non le altre forme di protezione ha agito in giudizio, con la conseguenza che la domanda era di competenza del Tribunale monocratico e non delle sezioni specializzate e che la decisione di primo grado godeva della possibilità di appello.

Il secondo motivo che denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, artt. 6, 19 e della L. n. 25 del 2008, art. 32, può ritenersi assorbito, trattandosi di censura nel merito del rigetto della protezione umanitaria, merito non deciso dalla corte di appello, in ragione della ritenuta inammissibilità della impugnazione.

Il ricorso va pertanto accolto.

PQM

La corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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