LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33644/2019 proposto da:
Y.L., elettivamente domiciliato in Verona, Via Valpantena, n. 28, presso l’avv. RICCARDO VALLINI VACCARI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4116/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente Y.L. è cittadino ***** ed ha raccontato di essere fuggito dal Senegal avendo ucciso, per legittima difesa, il fratello dello stupratore di sua sorella. Quest’ultima era andata a lavorare in un campo di proprietà della famiglia ed ivi ha trovato il suo aggressore; tornata poi a casa ha riferito al ricorrente della violenza subita, e quest’ultimo, andato a trovare l’autore per avere spiegazione, vi ha rinvenuto invece il fratello maggiore con il quale ha instaurato un diverbio e che ha indotto il ricorrente ad ucciderlo. Da qui la fuga, prima in Libia, dove Y. è rimasto due anni in stato di costrizione personale e lavorativa, e poi in Italia.
La commissione territoriale non ha creduto al suo racconto ed ha rigettato le richieste di protezione, sia internazionale che sussidiaria che umanitaria.
Allo stesso modo hanno deciso il Tribunale e la Corte di appello: quest’ultima, oltre a rilevare la genericità e contraddittorietà del racconto, ha altresì osservato che anche a ritenerlo vero, si tratterebbe di una vicenda privata per tale suo carattere non idonea a giustificare una protezione.
Inoltre, secondo i giudici di secondo grado la situazione nel Senegal non presenta affatto i caratteri di un conflitto armato generalizzato, e quanto alla protezione umanitaria ritiene la corte di merito che il ricorrente non ha allegato alcuna situazione di vulnerabilità, nè può rilevare a tal fine il periodo trascorso in Libia.
Ricorre Y.L. con tre motivi. V’è costituzione del Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
p. – Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14.
Il ricorrente lamenta che il giudizio espresso dalla corte di merito sulla situazione oggettiva del paese di origine, con il quale viene esclusa l’esistenza di un conflitto armato generalizzato, è espresso senza citare le COI, ossia le fonti di riferimento e senza una adeguata loro descrizione, soprattutto quanto alla data di riferimento.
Il motivo è infondato.
E’ vero che il giudice di merito ha l’obbligo di indicare fonti non solo attendibili ma altresì aggiornate e dunque di indicare quali esse siano ed a quale anno o periodo si riferiscono (Cass. 8819/2020), ma è altresì vero che questo presupposto risulta qui soddisfatto.
La corte invero fa riferimento ad una serie di fonti di conoscenza, che vanno da articoli tratti da Limes ad altri estrapolati da Internazionale, ad altri ancora riferibili alla Croce Rossa ed al Dipartimento di Stato Americano. Dunque, l’indicazione della fonte è rispettata. Tuttavia, per due di tali fonti (Limes e Croce Rossa) non è indicata la data. Lo è per due articoli dell’Internazionale (2017 e 2016).
Conseguentemente l’indicazione può considerarsi sufficiente, in quanto già una delle fonti è citata adeguatamente sia quanto alla sua provenienza che alla data di riferimento.
Va considerato peraltro che l’indicazione della data serve a verificare se il richiamo è fatto ad una fonte attuale oppure no, e che questa conoscenza è ricavabile anche aliunde, nel senso che è sufficiente che risulti dal contenuto del report, che nella fattispecie è riportato, in alcuni casi anche in originale.
p..- Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante. Secondo il ricorrente la corte, ai fini della protezione umanitaria, non avrebbe effettuato alcun bilanciamento tra l’integrazione in Italia ed il pericolo di perderla data la situazione oggettiva in Senegal.
Il motivo è infondato.
La corte invero ritiene che il ricorrente non ha dedotto “motivi o profili di vulnerabilità soggettiva”, richiamando “puramente e semplicemente le circostanze addotte a sostegno delle altre domande” (p. 25-26). Questa ratio non specificamente censurata, in quanto il ricorrente non allega di avere invece sottoposto alla corte situazioni soggettive o oggettive ostative al rimpatrio.
– Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto rilevante nonchè motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il ricorrente aveva sottoposto alla corte di appello l’importanza del periodo trascorso in Libia ai fini della sua vulnerabilità, ossia l’incidenza che quel periodo aveva avuto sulla sua situazione soggettiva attuale.
La corte di merito ha deciso nel senso che il periodo trascorso in Libia può avere rilievo solo ove il ricorrente dimostri che v’è una connessione tra il transito in quel paese e la sua situazione soggettiva, in ciò riferendo una giurisprudenza di questa corte.
Secondo il ricorrente egli aveva illustrato con il motivo di appello le ragioni dell’influenza del transito in Libia sulla sua condizione attuale, non preso in considerazione dalla corte.
Il motivo è fondato.
Intanto va precisata che l’orientamento di questa corte è nel senso che il vissuto nel paese di transito, anche in ragione della sua durata (Cass. 13758/2020), va considerato ai fini del giudizio di vulnerabilità dello straniero (Cass. 13565/2020), a meno che il ricorrente non faccia un riferimento meramente astratto a quel periodo.
Nella fattispecie, il ricorrente aveva posto in appello una questione specifica, ossia aveva riferito di detenzioni arbitrarie e prolungate e di trattamenti disumani cui era stato sottoposto.
(p. 21 del ricorso ed ivi riferimenti al motivo di appello).
Con la conseguenza che non si era limitato a richiamare astrattamente e semplicemente il periodo trascorso in Libia, ma aveva indicato le ragioni per le quali il transito in Libia poteva incidere sulla sua situazione soggettiva di vulnerabilità; dunque anche nell’ottica fatta propria dalla corte di merito il motivo non era inammissibile, contenendo ciò che la corte richiedeva, ossia l’indicazione della connessione tra il transito in Libia e la situazione soggettiva, connessione che stava nelle detenzioni e violenze subite, la cui esperienza non cessa con la fuga dal paese di transito, ma può essere permanente ed incidere sulla condizione soggettiva dello straniero.
Va dunque accolto il terzo motivo.
P.Q.M.
La corte accoglie il terzo motivo. Rigetta gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021