Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.4912 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33680/2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Caltanissetta, corso Sicilia, n. 105, presso l’avv. ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 228/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente A.M. proviene dal *****, regione del Punjab.

Secondo quanto si apprende dalla sentenza, sarebbe fuggito dal suo paese perchè aveva dato in locazione una stanza ad uno sconosciuto, che la polizia ha accusato poi di atti terroristici. Egli era stato di conseguenza accusato di avere consapevolmente aiutato il terrorista, mediante quella locazione e dunque era stato a sua volta accusato, ed ingiustamente, di essere terrorista anche lui, cosi che è dovuto fuggire via per evitare una repressione violenta ai suoi danni.

La commissione territoriale non ha creduto a questo racconto ed ha rigettato la richiesta di protezione internazionale ed umanitaria e cosi hanno fatto anche il Tribunale e la corte di appello.

Quest’ultima, oltre a confermare il giudizio di inverosimiglianza del racconto, ha altresì escluso che vi siano in Pakistan e nella regione del Punjab segnatamente, situazioni di conflitto armato generalizzato ed ha altresì ritenuto insufficiente il livello di integrazione raggiunto ai fini della protezione umanitaria.

Ricorre A. con tre motivi. V’è costituzione del Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 252 del 2007, artt. 5, 6, 7 e 8 e L. n. 25 del 2008, art. 8.

Secondo il ricorrente la corte non avrebbe adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria omettendo di vagliare la credibilità del racconto alla luce del contesto sociale e politico del Pakistan. Il motivo è infondato.

Intanto va ribadito che in tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al coma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).

La corte ha rispettato questi criteri valutando innanzitutto la credibilità intrinseca del racconto.

Va da sè peraltro che il riferimento alle condizioni del Pakistan, quelle politiche e sociali, non incide affatto sulla credibilità del ricorrente, potendo benissimo risultare un quadro di particolare violenza senza che ciò significhi che il ricorrente ha raccontato una storia vera.

p..- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.

Il ricorrente si duole della scarsa considerazione della situazione del paese di origine, resa tale anche dal riferimento generico alle fonti di conoscenza.

Per contro egli offre altre e diverse fonti di conoscenza da cui risulterebbe una situazione di conflitto generalizzato. Il motivo è fondato.

E’ obbligo invero della corte di merito indicare le fonti da cui ha tratto conoscenza circa la situazione del paese di origine e di indicare altresì la data di riferimento, onde consentire una verifica non solo della attendibilità della fonte, quanto anche della sua attualità (V. Cass. 8819/2020).

Nel caso presente la corte si limita a fare riferimento ai “più recenti reports internazionali” senza dire quali e di quale data.

E’ vero che fa comunque riferimento ad un report pakistano del 2017, ma che è solo richiamato quanto alla testimonianza di un calo di attentati terroristici e di morti, da cui però non si ricava alcunchè circa il clima di conflitto generalizzato, ben potendo il calo degli attacchi terroristici essere compatibile con una situazione di violenza generalizzata.

p..- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, artt. 2 e 19.

Secondo il ricorrente la corte non ha dato rilievo alle circostanze da lui allegate a dimostrazione del suo inserimento sociale in Italia ed in particolare alla prova del lavoro qui svolto.

Il motivo è infondato.

La corte invece ha ritenuto non rilevante l’allegazione del ricorrente sul punto, considerando insufficiente la dimostrata partecipazione ad attività ricreative e teatrali, giudizio questo, di fatto, che non è censurabile in questa sede. Del resto, il ricorrente non articola un motivo specifico sul punto, in quanto non dice alcunchè sul tipo di lavoro che lo avrebbe reso integrato, o su altra situazione soggettiva di integrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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