LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33701/2019 proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in Caltanissetta, corso Sicilia, n. 10, presso l’avv. ANTONELLA MACALUSO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 223/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 9/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente F.M. è cittadino *****.
Dalla sentenza impugnata risulta che sarebbe fuggito da quel paese per evitare di essere ucciso dai talebani che lo avevano rapito onde indurlo ad azioni delittuose verso i civili, e che, essendosi il ricorrente rifiutato, gli avrebbero tagliato le dita di una mano.
La commissione territoriale non ha creduto al suo racconto ed ha rigettato le richieste di protezione internazionale e sussidiaria avanzate dal ricorrente appena giunto in Italia, decisione avverso la quale il ricorrente ha proposto azione davanti alla giurisdizione ordinaria.
Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno ribadito il giudizio di inverosimiglianza della versione dei fatti raccontata dal F. e la corte di secondo grado ha peraltro escluso i presupposti per la protezione sussidiaria ritenendo inesistente in Pakistan una situazione di conflitto armato generalizzato, negando altresì protezione umanitaria.
F. ricorre con tre motivi. V’è costituzione del Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
p.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 251 del 2007, artt. 5, 6, 7, 8 e L. n. 25 del 2008, art. 8. Secondo il ricorrente la corte avrebbe ritenuto poco credibile il racconto da lui fatto senza però procedere al dovuto accertamento istruttorio, ossia violando l’obbligo di cooperazione istruttoria imposta nel caso di difficoltà dello straniero di provare i fatti esposti.
In particolare, l’omissione sarebbe consistita nel non valutare il racconto alla luce della situazione del Pakistan, dove il clima di violenza è diffuso e gli omicidi sono ripetuti.
Il motivo è infondato.
La corte ha rilevato contraddizioni oggettive nel racconto, in particolare quanto alla perdita delle dita, attribuita a cause diverse davanti alla commissione medica che lo ha visitato al suo arrivo in Italia.
Il giudizio di non verosimiglianza intrinseca, se motivato, non è censurabile in sede di legittimità e non obbliga il giudice di merito ad un approfondimento istruttorio, che peraltro, secondo quanto suggerito dal ricorrente, non avrebbe rilevanza alcuna: la circostanza che si commettano omicidi in Pakistan con particolare facilità non vuol dire che il ricorrente abbia rischiato di subirne uno lui.
p..- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2007, art. 14.
Il ricorrente rimprovera alla corte di non avere adeguatamente valutato la situazione in Pakistan, che, al contrario di quanto assunto nella motivazione, è costituita da generalizzato conflitto armato, tale da mettere a repentaglio la vita dei civili.
E’ regola che il giudice, nel valutare la situazione del paese di origine deve indicare le fonti di riferimento, ossia quelle in base alle quali ha valutato quella situazione (Cass. n. 8819/2020), che qui difettano del tutto. Per contro indicazione da parte del ricorrente di quelle utili ad un giudizio completo.
p..- Il terzo motivo, che denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, artt. 2, 5, e 19, in tema di protezione umanitaria e censura la decisione per non aver tenuto conto della situazione soggettiva del ricorrente perfettamente integrato nel tessuto italiano come dimostra il fatto che lavora, nè della situazione oggettiva del paese di rimpatrio.
Il motivo è fondato.
Infatti, la motivazione della corte di merito, sul punto, del tutto apparente in quanto non contiene alcun argomento per escludere la vulnerabilità, salva l’affermazione, del tutto estranea al tema, secondo cui esula dalle competenze del giudice ordinario sindacare i permessi di soggiorno per motivi lavorativi.
P.Q.M.
La Corte accoglie secondo e terzo motive, rigetta il primo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021