LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35603/2019 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5292/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 20/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che C.A., cittadino del *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese allo scopo di sottrarsi alle prevedibili ritorsioni conseguenti alla circostanza di aver svolto in patria attività di autista di un oppositore al regime;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento C.A. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Roma che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 2/10/2017;
tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza in data 20/8/2019;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) dell’inammissibilità (in ragione della relativa irriducibile genericità) delle censure avanzate dal ricorrente nei confronti della decisione del giudice di primo grado, con specifico riguardo al rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria in relazione alle ipotesi di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b); 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sè, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da C.A. con ricorso fondato su cinque motivi;
il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
col primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente proceduto all’esame delle fonti di informazione relative alla situazione di violenza generalizzata esistente in Gambia;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il giudice d’appello erroneamente esercitato i propri doveri di cooperazione istruttoria, con particolare riferimento all’esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento, nonchè all’analisi delle fonti informative utilizzate ai fini della decisione;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi controversi, con particolare riguardo all’omesso e inadeguato esame delle fonti informative riferite al paese di origine, con specifico riferimento alla domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c);
con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale elaborato una motivazione solo apparente, e in ogni caso fondata sul totale travisamento dei fatti dedotti in giudizio, con specifico riguardo alle condizioni socio-economiche del paese di origine e alle condizioni personali del ricorrente, con specifico riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria;
con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda diretta al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sulla base di un’omessa e, in ogni caso, inadeguata valutazione delle fonti informative relative alla situazione economico-sociale del proprio paese di origine e delle condizioni personali del ricorrente;
i primi tre motivi sono parte inammissibili, in altra parte infondati;
dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità delle censure avanzate dal ricorrente con riguardo al mancato riconoscimento, da parte della corte territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c);
osserva in particolare il Collegio come il ricorrente abbia prospettato le censure in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;
sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01);
nella specie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (in relazione alle ipotesi di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b)) a causa dell’inammissibilità (in ragione della relativa irriducibile genericità) delle corrispondenti censure avanzate nei confronti della decisione negativa del giudice di primo grado, le odierne censure del ricorrente, nel riproporre le questioni del mancato o scorretto assolvimento, da parte del giudice d’appello, dei propri doveri di cooperazione istruttoria, con particolare riferimento all’esame o all’analisi delle fonti informative sul paese di origine, o delle dichiarazioni rese dall’interessato nel corso del procedimento, dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità delle censure in esame per le specifiche ragioni in precedenza indicate;
dev’essere, sotto altro profilo, rilevata l’infondatezza delle censure avanzate dal ricorrente con riguardo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione alle ipotesi di cui D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c);
al riguardo – ferme le considerazioni più sopra riportate, in ordine all’inammissibilità delle censure riferite alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente – varrà considerare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando sufficientemente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;
il quarto e il quinto motivo – da esaminarsi con riferimento alla domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari – sono fondati nei limiti di seguito indicati;
al riguardo, osserva il Collegio come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01);
nella ricordata decisione delle Sezioni Unite, si è dunque sottolineata, con riguardo al tema del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la piena condivisibilità dell’approccio che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva che verrebbe a determinarsi nel paese di origine a seguito del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una non tollerabile privazione dell’esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;
in particolare, il giudice di merito, nel procedere alla ridetta comparazione, mentre non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, sarà tenuto a coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda esistenziale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale compromissione possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, sanitaria; culturale, etc.;
in questi termini, la considerazione delle condizioni del paese di provenienza (comunque da indagarsi e accertarsi, dal giudice di merito, in termini obiettivi) varrà – non già a tradursi in una valutazione meramente generale e astratta della relativa situazione nazionale bensì a declinarsi e sintetizzarsi in un giudizio “personalizzato” mediante la ponderazione, di quelle generali condizioni del paese di origine, con l’incidenza che le stesse finirebbero per assumere sulla storia di vita (sulla “biografia”) del richiedente, alla luce del principio che impone in ogni caso la salvaguardia della dignità della persona;
in tal senso, il giudizio fermato sull’entità della degradazione che l’interessato sarebbe destinato a subire a seguito del rimpatrio chiede d’essere calibrato in rapporto alle modalità concrete e irripetibili della vicenda esistenziale di quella specifica persona, sì che l’esame del modo della compromissione del c.d. nucleo ineliminabile della dignità personale (e dunque il senso della sua specifica “vulnerabilità”) consisterà propriamente nella verifica del grado di aggressione (“qualitativa”) della dignità di quella singolare ed unica esperienza individuale, sì da non potersi astrattamente escludere che, con riguardo a uno stesso paese, l’esame diretto al riconoscimento della protezione umanitaria possa anche condurre ad esiti diversi in rapporto a storie di vita differenti e non commensurabili; e ciò, non già in forza di un’inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignità umana, bensì in ragione dell’inevitabile conformazione di quest’ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell’identità individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale del richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimento (v., in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 02; e Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020);
proprio in forza di tali premesse, dunque, acquista significato il senso (sul piano propriamente esistenziale) della comparazione tra le condizioni del paese di origine del richiedente e la relativa storia di vita, ivi compreso il grado di sviluppo e di integrazione della propria esperienza nel tessuto socio-economico del nostro paese;
nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità;
ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);
nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver sottolineato l’insufficiente livello dell’integrazione del richiedente nel tessuto socioeconomico italiano, ha di seguito inammissibilmente trascurato di approfondire e circostanziare in modo congruo gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale ed esistenziale attuale del richiedente sul territorio italiano, e la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare (anche attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte in relazione alle condizioni generali del paese di origine, indipendentemente da quanto attestato con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria) che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale rischio possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, culturale, etc.;
in particolare, il giudice a quo, nel procedere alla valutazione comparativa rispetto al paese di origine del ricorrente, si è inammissibilmente limitato ad affermare, in termini apodittici, come, per la valutazione socio-politica del paese di origine “valgono le considerazioni che precedono” (pag. 5), così risolvendo l’analisi in un mero rinvio alle considerazioni svolte con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, trascurando in tal modo di approfondire e circostanziare le proprie considerazioni alla luce delle situazioni concrete potenzialmente idonee a compromettere il nucleo essenziale dei diritti fondamentali dell’odierno istante;
varrà precisare come, ai fini della formulazione del giudizio concernente l’eventuale concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’analisi comparativa tra la situazione personale del richiedente sul territorio italiano e quella concernente la condizione complessiva, sul piano sociale, politico ed economico del paese di origine, non può ritenersi pregiudizialmente limitabile alla sola considerazione dei presupposti rilevanti ai fini della concessione della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (ossia alla valutazione dei rischi connessi all’incolumità fisica dell’interessato), atteso che il rispetto del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona non coincide con la mera preservazione della relativa sussistenza in vita (della “nuda vita” materiale), ma si estende alla considerazione di indici di valutazione che attengono alla possibile compressione di prerogative fondamentali della persona di carattere esistenziale, sia pure nel loro nucleo essenziale, da ponderare attraverso il confronto con l’eventuale progressiva integrazione dell’interessato nella comunità sociale e lavorativa italiana;
ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice a quo deve ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. “minimo costituzionale”;
sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del quarto e del quinto motivo (dichiarati inammissibili i primi tre), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il quarto e quinto motivo; dichiara inammissibile i primi tre; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021