LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35652/2019 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
E.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPA’;
– resistente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 468/2019 della CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA, depositata il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
E.D., cittadino della *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese temendo per la propria incolumità per ragioni connesse al proprio rifiuto di aderire a una setta locale;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento E.D. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, che l’ha rigettato con ordinanza resa in data 5/6/2017;
tale ordinanza, appellata da E.D., è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 28/5/2019, che ha riconosciuto, in capo all’appellante, il diritto al conseguimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato il ricorso dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tenuto conto dell’effettivo grado di integrazione del richiedente sul territorio italiano e della concreta e reale sussistenza del rischio che il rientro nel paese di origine avrebbe determinato, a carico dell’istante, una significativa compromissione dei propri diritti fondamentali;
il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dal Ministero dell’Interno con ricorso fondato su un unico motivo d’impugnazione;
E.D. resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento del ricorso principale, fondato su tre motivi d’impugnazione.
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo proposto, il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione, per avere il giudice a quo totalmente trascurato di analizzare in concreto le condizioni di effettiva compromissione del nucleo essenziale dei diritti fondamentali del ricorrente in caso di rimpatrio, al fine di procedere alla necessaria comparazione con il grado di integrazione del nostro paese;
il motivo è fondato;
osserva preliminarmente il Collegio come il Ministero ricorrente, pur avendo formalmente denunciato, nella rubrica del motivo d’impugnazione proposto, l’omessa motivazione della sentenza impugnata (con particolare riferimento alla violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4), abbia di seguito argomentato le proprie censure nei termini di una contestazione in iure del riconoscimento, da parte del giudice a quo, della protezione umanitaria in capo al richiedente, articolando la propria prospettazione critica con specifico riferimento alla corretta applicazione delle norme che presiedono alla relativa disciplina;
ciò posto, varrà rilevare come, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02; Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01);
nella ricordata decisione delle Sezioni Unite, si è dunque sottolineata, con riguardo al tema del riconoscimento della c.d. protezione umanitaria, la piena condivisibilità dell’approccio che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva che verrebbe a determinarsi nel paese di origine a seguito del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una non tollerabile privazione dell’esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;
in particolare, il giudice di merito, nel procedere alla ridetta comparazione, mentre non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, sarà tenuto a coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda esistenziale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità; e tanto, indipendentemente dalla circostanza che tale compromissione possa farsi risalire (o meno) a fattori di natura economica, politica, sociale, sanitaria; culturale, etc.;
in questi termini, la considerazione delle condizioni del paese di provenienza (comunque da indagarsi e accertarsi, dal giudice di merito, in termini obiettivi) varrà – non già a tradursi in una valutazione meramente generale e astratta della relativa situazione nazionale bensì a declinarsi e sintetizzarsi in un giudizio “personalizzato” mediante la ponderazione, di quelle generali condizioni del paese di origine, con l’incidenza che le stesse finirebbero per assumere sulla storia di vita (sulla “biografia”) del richiedente, alla luce del principio che impone in ogni caso la salvaguardia della dignità della persona;
in tal senso, il giudizio fermato sull’entità della degradazione che l’interessato sarebbe destinato a subire a seguito del rimpatrio chiede d’essere calibrato in rapporto alle modalità concrete e irripetibili della vicenda esistenziale di quella specifica persona, sì che l’esame del modo della compromissione del c.d. nucleo ineliminabile della dignità personale (e dunque il senso della sua specifica “vulnerabilità”) consisterà propriamente nella verifica del grado di aggressione (“qualitativa”) della dignità di quella singolare ed unica esperienza individuale, sì da non potersi astrattamente escludere che, con riguardo a uno stesso paese, l’esame diretto al riconoscimento della protezione umanitaria possa anche condurre ad esiti diversi in rapporto a storie di vita differenti e non commensurabili; e ciò, non già in forza di un’inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignità umana, bensì in ragione dell’inevitabile conformazione di quest’ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell’identità individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale del richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimento (v., in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 13088 del 15/05/2019, Rv. 653884 – 02; e Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020);
proprio in forza di tali premesse, dunque, acquista significato il senso (sul piano propriamente esistenziale) della comparazione tra le condizioni del paese di origine del richiedente e la relativa storia di vita, ivi compreso il grado di sviluppo e di integrazione della propria esperienza nel tessuto socio-economico del nostro paese;
nei casi in cui la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità;
ciò posto, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01);
nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver sottolineato l’effettiva realizzazione del processo di integrazione del richiedente nel paese di accoglienza, si è di seguito inammissibilmente limitato ad affermare, in termini meramente apodittici, come, in conseguenza del rientro nel paese di origine, l’odierno richiedente “si troverebbe in un contesto sociale, politico e ambientale tale da determinare concretamente la significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali – ovvero la compromissione della possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli connessi al proprio sostentamento e raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa – idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali”, trascurando totalmente di specificare i contenuti e i termini delle prerogative personali asseritamente poste a rischio in caso di rimpatrio del richiedente, sì da impedire ogni possibile controllo in ordine all’effettiva e concreta sussistenza delle condizioni sociali così apoditticamente attestate in rapporto alla paventata aggressione del nucleo essenziale dei diritti fondamentali dell’odierno ricorrente;
ciò posto, il discorso giustificativo in tal guisa elaborato dal giudice a quo deve ritenersi tale – al di là dell’assorbente rilievo riguardante la violazione delle norme che presiedono al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria – da non integrare gli estremi di una motivazione adeguata sul piano del c.d. “minimo costituzionale”;
l’accertata fondatezza delle censure avanzate dal Ministero ricorrente impone di procedere all’esame delle doglianze proposte dal controricorrente con il proprio ricorso incidentale;
con i primi due motivi del ricorso incidentale, il controricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente esercitato i propri doveri di cooperazione istruttoria, avendo ricostruito in modo inadeguato le effettive condizioni di sicurezza del proprio paese di origine, essendosi basata su fonti di informazione non aggiornate, ed avendo omesso di tener conto, a tal fine, delle fonti di informazione analiticamente indicate dal medesimo controricorrente nel proprio ricorso incidentale;
con il terzo motivo del ricorso incidentale, il controricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale omesso di riconoscere la protezione umanitaria (a prescindere dall’integrazione sociale dell’istante e dall’indagine comparativa con il proprio paese di origine) a causa della decisiva circostanza consistente nelle gravissime condizioni socio-economiche della Nigeria, tali da compromettere il modo irrimediabile il nucleo essenziale dei propri diritti fondamentali;
dev’essere preliminarmente dato atto dell’assorbimento della rilevanza del terzo motivo del ricorso incidentale, trattandosi di censura riferita a questioni concernenti il riconoscimento del diritto dell’odierno controricorrente al conseguimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; questioni nella loro interezza rimesse al giudice del rinvio a seguito del rilevato accoglimento del motivo d’impugnazione su tale specifico punto avanzato dal ricorrente principale;
dev’essere, viceversa, rilevata l’infondatezza dei primi due motivi del ricorso incidentale, qui congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione;
al riguardo, varrà considerare come, nel caso di specie, la corte territoriale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando adeguatamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice d’appello nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;
sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del ricorso principale e la complessiva infondatezza del ricorso incidentale, in accoglimento del primo (e disatteso il secondo), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021