Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4931 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19168/2016 proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., subentrata a Equitalia Sud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Giovanni in Laterano n. 226/210, presso lo studio dell’avvocato Casadei Bianca Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato Nocco Michela, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.lli C. S.r.l. in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Amatrice n. 38, presso lo studio dell’avvocato Grieco Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, del 13/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2020 dal Cons. Dott. Paola VELLA.

RILEVATO

Che:

1. Equitalia Sud s.p.a. ha proposto reclamo L. Fall., ex art. 183, avverso il decreto del 3 marzo 2015 di omologazione del Concordato preventivo della F.lli C. S.r.l., lamentando che il Tribunale di Bari aveva trascurato di considerare l’obbligatorietà della transazione fiscale L. Fall., ex art. 182-ter e non aveva esteso a tutti i crediti tributari il principio di infalcidiabilità, applicato all’Iva.

1.1. Nel rigettare il reclamo la Corte di appello di Bari ha osservato: i) che in realtà solo il credito per ritenute fiscali applicate e non versate, e non anche il credito Iva, è stato falcidiato; ii) che la transazione fiscale non deve considerarsi obbligatoria (Corte Cost. n. 225 del 2014 e Cass. nn. 22931 e 22932 del 2011); iii) che la stessa Corte giust. 7 aprile 2016 ha ammesso la falcidia del credito Iva.

2. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la società concordataria intimata ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 182-ter, sostenendosi che la transazione fiscale sarebbe obbligatoria nel concordato preventivo.

2.2. Il secondo mezzo denunzia analogo vizio sul presupposto che la falcidiabilità dell’Iva non può essere estesa alle ritenute previste dalla L. Fall., stesso art. 182-ter.

3. I due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono infondati, anche alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte.

4. Invero le Sezioni Unite, chiamate espressamente a “stabilire se la previsione dell’infalcidiabilità del credito IVA di cui alla L. Fall., art. 182 ter, trovi applicazione solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale, fattispecie alla quale la norma fa espresso riferimento, ovvero anche nell’ipotesi di concordato preventivo proposto senza fare ricorso all’istituto disciplinato dalla L. Fall., art. 182 ter”, con una statuizione pienamente condivisibile – anche perchè conforme a Corte giustizia 07/04/2016 in C-546/14 – hanno avallato la tesi della facoltatività dell’istituto della transazione fiscale, affermando che “la L. Fall., art. 182 ter, comma 1, come modificato dal D.L. n. 185 del 2008, art. 32, conv. con L. n. 2 del 2009, laddove esclude la falcidia sul capitale dell’IVA, così sancendo l’intangibilità del relativo debito, costituisce un’eccezione alla regola generale, stabilita dalla L. Fall., art. 160, comma 2, della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale” (Cass. Sez. U., 27/12/2016 n. 26988; conf. Cass. 6922/2019).

4.1. Il principio è stato esteso anche ai crediti per le ritenute previdenziali operate e non versate, statuendosi anche in tal caso che “la previsione dell’infalcidiabilità del credito per le ritenute fiscali operate e non versate, di cui alla L. Fall., art. 182-ter, comma 1, trova applicazione solo nell’ipotesi speciale di proposta di concordato preventivo che sia accompagnata da una transazione fiscale e non anche quando ricorra la fattispecie generale di concordato senza transazione fiscale” (Cass. 1337/2017, 5906/2018).

4.2. Deve quindi ribadirsi che la L. Fall., art. 182-ter – nel testo applicabile ratione temporis, prima della modifica ad opera della L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 81, in vigore dal 1 gennaio 2017 non si applica alla proposta concordataria non accompagnata da richiesta di transazione fiscale, cui resta dunque applicabile la disciplina generale del concordato preventivo, in base alla quale anche i crediti per Iva o ritenute previdenziali operate e non versate – come qualsiasi altro credito munito di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti in misura non integrale, secondo il meccanismo contemplato dalla L. Fall., art. 160, comma 2 e quindi in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, se l’incapienza dei beni sui quali grava la prelazione sia attestata dalla relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti previsti dalla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), (ex multis, Cass. 16364/2018, 16066/2018, 12962/2018, 21484/2017, 18561/2016).

8. Il consolidamento del riferito orientamento in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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