LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21679/2017 proposto da:
D.C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII n. 474, presso lo studio dell’avvocato Orlando Guido, che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** S.r.l. in Liquidazione;
– intimato –
avverso il decreto n. 447/2017 del TRIBUNALE di SAVONA, depositato il 01/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2020 dal Cons. Dott. Paola VELLA.
RILEVATO
Che:
1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Savona ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.r.l. in Liquidazione, proposta dall’avvocato D.C.G. per l’ammissione – in prededuzione o in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 2 – dei crediti maturati quale difensore della società debitrice in sede prefallimentare (attivata su iniziativa del P.M.) e nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, esclusi dal giudice delegato in quanto inopponibili alla massa dei creditori.
1.1. Il tribunale, richiamando il precedente di Cass. 25589/2015, ha confermato la natura non concorsuale del credito, in quanto sorto successivamente all’apertura della procedura – anche per la fase prefallimentare, poichè le competenze professionali maturano solo con la pronuncia della sentenza di fallimento – e derivante da attività svolta a vantaggio esclusivo del debitore, con conseguente esclusione della prededucibilità, trovando esse causa in un’iniziativa processuale volontaria del fallito, non autorizzata dal giudice delegato e quindi inopponibile alla massa.
2. L’opponente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 111, nonchè contraddittorietà e illogicità della decisione, avendo il giudice delegato contestualmente ammesso in prededuzione il credito maturato dallo stesso professionista nell’ambito del procedimento di concordato preventivo.
2.2. Il secondo mezzo prospetta un “vizio di motivazione per inesistente accertamento del vantaggio arrecato dall’attività del ricorrente”, ai sensi della L. Fall., art. 111.
2.3. Il terzo lamenta omessa pronuncia sulla domanda subordinata di ammissione al passivo con il privilegio ex art. 2751 bis c.c..
2.4. Il quarto prospetta infine la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 111 e dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, propugnando un’interpretazione estensiva della prededucibilità dei crediti, tenuto conto del suo riconoscimento per le prestazioni concordatarie rese.
3. Tutte le censure sono infondate.
4. Con riguardo ai motivi primo, secondo e quarto, la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte – cui si intende dare continuità – che nega la prededucibilità al credito dell’avvocato per l’attività professionale prestata in sede di impugnazione della sentenza di fallimento, avendo tale credito natura non concorsuale e derivando da attività svolta ad esclusivo vantaggio del debitore (Cass. 25589/2015). Analoga conclusione vale per le prestazioni rese nel procedimento prefallimentare, poichè, ai fini della maturazione delle competenze professionali, rileva il momento in cui le attività sono state condotte a termine (cfr. Cass. 21592/2019), da individuarsi nel momento in cui il procedimento si conclude con la pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 17577/2018), fermo restando che, in caso di impugnazione, “si deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza” (Cass. 31884/2018; cfr. Cass. 27233/2018, 30529/2017).
4.1. Anche il terzo motivo va disatteso, poichè l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata integra, in realtà, un rigetto implicito, avendo il tribunale escluso la natura concorsuale del credito, in quanto sorto in data successiva al fallimento, perciò stesso escludendo in radice la sua ammissione.
5. Al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in mancanza di difese del Fallimento intimato.
6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021