Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4933 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11129/2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Trieste, via Cesare Battisti n. 4, presso lo studio dell’avv. A. Diroma, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/12/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame proposto da D.M., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di una vicenda di persecuzione religiosa in famiglia, in quanto egli era di religione mussulmana ma aveva degli amici cristiani e si era incuriosito del loro credo religioso, provocando le ire della famiglia di origine che addirittura lo torturò tenendolo prigioniero in casa. Si decise, quindi, a fuggire con l’aiuto della sorella.

A sostegno della decisione di rigetto, la Corte d’appello, anche a voler considerare veritieri i fatti di causa, ha ritenuto, da una parte, che la vicenda fosse di tipo familiare anche se connotata da aspetti religiosi, senza che potesse venire in questione la mancata protezione dell’autorità statale, dall’altra, alla luce delle informazioni sul Senegal che è una delle democrazie più stabili di tutto il continente africano e del fatto che i report riportano che il governo senegalese ha assunto iniziative nel corso degli anni volte a garantire la libertà religiosa ha ritenuto sostanzialmente non credibile che i motivi della fuga potessero essere legati all’appartenenza a un credo religioso unico profilo che potrebbe giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato. La Corte d’appello neppure ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, seppure declinata ai sensi dell’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto come risulta dalle fonti informative, nel Senegal vi è una stabilità politica e sociale. Infine, non erano state allegate e documentate particolari situazioni di vulnerabilità nè era stata documentata una reale integrazione nel territorio nazionale tale da sconsigliare il rimpatrio del richiedente.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), art. 5, lett. c), art. 7 e art. 8, lett. e), perchè la Corte d’appello non aveva riconosciuto la persecuzione per motivi religiosi; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e dell’art. 8 CEDU sulla sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della protezione umanitaria e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante”, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali” (Cass. n. 23017/20).

Nel caso di specie, poichè il richiedente è stato reputato credibile, allora il rischio di danno grave per la sua vita e incolumità personale proveniente dai suoi stessi familiari e motivata dal fine di persecuzione per motivi religiosi doveva essere considerata reale: quindi, se era concreto il rischio di persecuzione per motivi religiosi da parte di soggetti non statuali (i familiari) avverso i quali lo Stato non è in grado di fornire tutela, la protezione non poteva essere rifiutata solo perchè il tipo di violenza promanava da un contesto di tipo familiare.

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste, affinchè, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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