LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8484/2019 proposto da:
N.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Ottaviano 32, presso lo studio dell’avvocato Carnuccio Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositato il 05/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
N.P., proveniente dal *****, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Reggio Calabria che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO
che:
I. – il ricorso è limitato al diniego di protezione umanitaria, a fronte del quale il ricorrente, con l’unico motivo, si duole dell’omesso esame di fatti decisivi;
tali fatti consisterebbero: (i) nella dedotta situazione di grave violazione dei diritti umani da parte delle autorità di polizia del Bangladesh; (ii) nella dedotta circostanza della perenne afflizione del Bangladesh da catastrofi naturali; (iii) nell’omessa considerazione della Libia quale paese non di transito ma di stabile provenienza, avendo il ricorrente, secondo l’attuale sua allegazione, abitato giustappunto in Libia per un anno e mezzo, ivi avendo svolto anche attività lavorativa;
II. – il ricorso è inammissibile per la ragione che segue;
il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie presuppone una condizione di vulnerabilità soggettiva;
onde valutarla si richiede un giudizio comparativo tra l’integrazione raggiunta in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva nella quale il richiedente verrebbe a trovarsi nel paese di origine ove fosse rimpatriato (v. per tutte Cass. Sez. U. n. 29549-19);
quanto alla situazione nel paese di origine, la valutazione deve essere effettuata avuto riguardo al rischio di lesione dei diritti fondamentali, dovendo il giudice del merito specificare in concreto l’esistenza o l’inesistenza di un rischio siffatto dando conto di quali siano i diritti effettivamente esposti a pericolo in ipotesi di rimpatrio (v. ex aliis, da ultimo, Cass. n. 18805-20); altrettanta concretezza si impone, ovviamente, alla parte ricorrente, che non può limitarsi a dedurre condizioni astratte;
III. – nella fattispecie il giudice del merito ha svolto la valutazione richiesta, specificando che in Bangladesh il ricorrente lavorava come sarto, cosicchè, per quanto essendo migrato per ragioni economiche (tale è la ratio decidendi, e tale ratio non risulta non esplicitamente confutata), la sua situazione non poteva dirsi contraddistinta da sproporzione incolmabile rispetto alle attività di volontariato, istruzione o formazione e finanche di lavoro svolte in Italia, in pendenza della decisione sulla domanda di protezione;
ancora il tribunale ha affermato che nessun concreto fattore di vulnerabilità era stato allegato, nè era risultato sotto il profilo delle fonti consultate;
si tratta di un apprezzamento di fatto coerente con le modalità di valutazione della domanda di protezione umanitaria;
IV. – di contro gli aspetti indicati nel ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, da un lato, si rivelano intrinsecamente contraddittori, avendo il ricorrente lamentato, dapprima, l’omessa considerazione delle situazioni di violenza diffusa in Bangladesh e, poi, l’omessa considerazione della condizione specifica della Libia, entrambi indicati come paesi di asserita provenienza; quando invece è evidente che o l’uno o l’altro debba essere il paese suscettibile di esser considerato tale, perfino in base alla postulazione; dall’altro quegli aspetti, riferiti alle calamità naturali alle quali il Bangladesh sarebbe frequentemente esposto, non sono decisivi, trattandosi di deduzioni ipotetiche e prive di ogni concretezza a fronte della non riscontrata menzione di specifici eventi del genere a base dell’espatrio, secondo le risultanze che si evincono dalla decisione impugnata;
le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021