LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14234/2019 proposto da:
M.L., rappresentato e difeso dall’avv. Federico Lera, (Pec:
studiolegale.pec.lera.it) giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
M.L., alias M.L., *****, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Genova che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO
che:
I. – il ricorso è limitato al diniego di protezione umanitaria; tale diniego è stato dal tribunale confermato per la dirimente circostanza che il richiedente, avendo riportato una condanna penale per reati in materia di stupefacenti in concorso con altri, non aveva dato prova di alcuna concreta (lecita) integrazione in Italia;
in particolare il fatto-reato è stato ritenuto grave e in sè non attribuibile a uno “sbandamento” iniziale, essendo stato commesso nel *****, quando il richiedente già si trovava in Italia da tempo ed era seguito nella struttura di accoglienza ospitante;
II. – il ricorrente censura il provvedimento deducendo (i) l’omesso esame di un fatto decisivo, a proposito della situazione soggettiva da considerare nella sua interezza, per la possibilità di fruizione della messa in prova al servizio sociale con conseguente verosimile futura estinzione del reato; (ii) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e art. 5 del T.U. IMM., non essendo stata raffrontata la condizione soggettiva con quella inerente al Paese di provenienza, caratterizzata dalla privazione dei diritti umani;
III. – il ricorso i cui motivi possono essere unitariamente esaminati è inammissibile;
il tribunale di Genova ha svolto un ragionamento sintonico coi canoni valutativi della protezione umanitaria: non ha semplicemente ritenuto ostativa la condanna penale riportata dal richiedente per reati in materia di stupefacenti, ma ha considerato che il richiedente, in Italia da oltre tre anni, pur essendo in buona salute e in giovane età, non aveva affrontato con serietà il percorso di integrazione, al punto da commettere il reato quando già da tempo era seguito dalla struttura ospitante;
IV. – la valutazione – di pieno merito – è coerente coi presupposti del permesso per motivi umanitari, giacchè questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che per riconoscere la protezione umanitaria occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, “in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (v. Cass. Sez. U. n. 29459-19); il che sta a significare che non può concedersi la misura tutoria a chi non abbia dato alcuna prova di integrazione; che poi la dedizione ad attività delinquenziale sia in contrasto col concetto di integrazione è cosa a tal punto ovvia da dispensare da superflue divagazioni;
V. – la censura di omesso esame di fatti (art. 360 c.p.c., n. 5), svolta col fine confutare l’accertamento in questione, non è ammissibile per difetto di rilevanza di quanto evocato;
nella sostanza il ricorrente ascrive semplicemente al giudice a quo di avere “omesso di prendere in compiuta considerazione l’interezza della situazione penale (..), unitamente alla valutazione positiva della situazione oggettiva dello stesso”, stante l’affermata “possibilità di veder ammettere il signor M. al beneficio della messa alla prova”;
in astratto può convenirsi, in base alla giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte, che le misure alternative alla detenzione in carcere (come l’affidamento in prova al servizio sociale) possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno; ciò tuttavia semprechè “ricorrano le condizioni stabilite dall’ordinamento penitenziario” (v. Cass. pen. sez. un., 28/3/2006, n. 14500, cui adde Cass. pen. sez. I, 30/1/2020, n. 10315);
il punto è che ogni valutazione di esistenza o meno delle suddette condizioni è rimessa all’esclusiva competenza del giudice penale; cosicchè non giova in questa sede insistere sull’astratta possibilità dell’affidamento in prova nel perimetro del giudizio di fatto, dal momento che il vizio di motivazione, che rileva ai fini dell’art. 360 c.p.c., n. 5, postula il rispetto di canoni di concretezza (v. Cass. Sez. U. n. 8053-14), e dunque presuppone che sia dedotta una concreta omissione di fatti storici decisivi in vista della soluzione della questione rimessa al giudice che procede;
VI. – le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021