LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28251/2018 r.g. proposto da:
A.J., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Serena Brachetti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Perugia, Via XIV Settembre n. 69.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Perugia, depositato in data 31.7.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/1/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Perugia ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da A.J., cittadino *****, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.
Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha narrato: i) di essere nato a ***** e di essersi trasferito all’età di sei anni a *****, città nella quale aveva svolto il mestiere di apprendista autista; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè timoroso delle conseguenze di un conflitto che era insorto tra villaggi per il controllo della terra da coltivare, situazione per la quale non si sentiva protetto dalle autorità locali.
Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non circostanziato e lacunoso, anche se lo stesso risultava compatibile con le informazioni assunte sulla Nigeria in ordine ai cd. conflitti determinati da violenza comunitaria e perchè comunque non ricorrevano atti di persecuzione in danno del richiedente il quale, in ordine al pericolo lamentato, ben avrebbe potuto richiedere la protezione statuale; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Edo State, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, in quanto il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano e perchè non aveva neanche allegato e provato una condizione di soggettiva vulnerabilità.
2. Il decreto, pubblicato il 31.7.2018, è stato impugnato da A.J. con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 Dir. comunitaria n. 2005/85/CE e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, denunciando altresì la nullità del procedimento amministrativo e del successivo giudizio di primo grado per omessa traduzione in lingua conosciuta o comunque comprensibile ovvero veicolare della relata di notifica del provvedimento amministrativo di rigetto e della motivazione di tale diniego.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 47 carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8 e comma 10, lett. a e lett. b, nonchè vizio di motivazione in relazione all’omessa audizione personale del richiedente.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e vizio di motivazione in ordine a fatti decisivi della decisione, in relazione al profilo della vendetta privata di cui si sarebbe omessa la valutazione.
4. Il quarto mezzo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con particolare riferimento al profilo della gravità della situazione interna alla Nigeria.
5. Con il quinto motivo il ricorrente articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, nonchè sempre vizio di motivazione, questa volta in relazione al profilo non considerato del rifugiato “sur piace”.
6. Il ricorrente propone, inoltre, un sesto motivo con il quale evidenzia vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè vizio di motivazione, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.
7. Il ricorso è infondato.
7.1 Il primo motivo è inammissibile.
Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 13769 del 03/07/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18723 del 11/07/2019). E’ stato altresì precisato che la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (così, Sez. 1, Ordinanza n. 26576 del 23/11/2020).
Ciò posto, la censura non spiega in alcun modo quali siano state le conseguenze negative, sull’esercizio delle prerogative difensive del richiedente, determinate dalla mancata traduzione del provvedimento amministrativo di diniego della richiesta protezione internazionale, così rendendo le censure così proposte generiche ed irricevibili in questo giudizio di legittimità.
7.2 Il secondo motivo è, in parte, infondato e, in altra parte, inammissibile.
7.2.1 Sotto il primo profilo ed in relazione alla questione dell’audizione del richiedente, giova ricordare che, secondo un orientamento espresso recentemente da questa Corte (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone le ragioni), in riferimento alla mancata audizione del richiedente in sede giurisdizionale in caso di procedimento D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020; in senso conforme, anche Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, secondo cui verbatim “il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza”).
7.2.3 Ciò posto, la doglianza articolata dal ricorrente sul punto qui in discussione risulta, in primis, infondata perchè – secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (e qui confermata), non esiste un obbligo del giudice ad “audire” il richiedente – e, in secondo luogo, inammissibile perchè le censure articolate dal ricorrente si presentano comunque formulate in modo del tutto generico e dunque irricevibile, non avendo il richiedente spiegato e specificato, nel presente ricorso per cassazione, i fatti a suo tempo dedotti a fondamento dell’istanza di audizione avanzata innanzi ai giudici del merito e non avendo neanche dedotto la rilevanza ed utilità del predetto mezzo istruttorio.
7.3 Il terzo motivo è invece inammissibile.
La doglianza proposta dal ricorrente nel motivo qui da ultimo in esame non coglie invero la ratio decidendi del provvedimento di diniego della reclamata protezione internazionale che si fonda non già su una valutazione di non credibilità (come ritenuto erroneamente dal ricorrente), quanto piuttosto sulla ritenuta non riconducibilità della vicenda raccontata nel paradigma applicativo della sopra ricordata disciplina protettiva, posto che il tribunale ha evidenziato trattarsi di una vicenda relativa ad una vendetta privata (di cui neanche ricorreva il presupposto dell’attualità e concretezza del relativo pericolo) le cui conseguenze ben avrebbero potuto essere contenute dalle autorità di polizia locali.
7.4 Anche il quarto motivo è completamente decentrato rispetto alla ratio decidendi posta alla base del provvedimento impugnato, posto che il rigetto del richiesto status di rifugiato si fonda sulla riscontrata mancanza dei presupposti applicativi dell’invocata tutela protettiva, non rilevando dunque il denunciato profilo della violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria giudiziale che non avrebbero potuto essere certo attivati dai giudici del merito in assenza dei menzionati presupposti necessari per l’applicazione delle richieste protezioni internazionali.
A ciò va aggiunto che non corrisponde neanche al vero la doglianza relativa alla mancata consultazione di fonti di conoscenza attendibili, per lo scrutinio della fondatezza della domanda di protezione sussidiaria, in quanto il tribunale ha consultato e citato nel provvedimento impugnato attendibili fonti di conoscenza internazionale, sia per la verifica delle condizioni di applicabilità della tutela sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c (non riscontrando la presenza di un conflitto armato generalizzato nell’Edo State, stato nigeriano di provenienza del richiedente) sia per il riscontro della ricorrenza delle condizioni di applicabilità dell’ulteriore forma di protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. b, medesima fonte normativa da ultimo citata (evidenziando, in tal caso, che nonostante la plausibilità del fenomeno della cd. violenza comunitaria in Nigeria, non esisteva comunque un pericolo individualizzante per il richiedente che non era stato coinvolto direttamente nella violenza tra villaggi per il controllo della terra).
Ne consegue il rigetto anche del quarto motivo.
7.5 Il quinto motivo di censura è inammissibile per genericità di formulazione.
La doglianza non riesce a spiegare ove – nei precedenti scritti difensivi allegati nella fase di merito del giudizio il ricorrente avesse dedotto la vicenda del pericolo collegato alla sua fuoriuscita da una setta nigeriana, dovendosi pertanto concludere anche per la novità della questione così agitata per la prima volta solo in questo giudizio di legittimità. Nè il ricorrente spiega la riconducibilità della sua vicenda personale alla figura del “rifugiato sur piace”, non precisando quali sarebbero le future persecuzione cui potrebbe essere esposto nel caso di rimpatrio e non considerando le predette censure neanche la ratio decidendi posta a sostegno del diniego della richiesta protezione internazionale, anche nella forma della protezione sussidiaria, e cioè la mancanza di un rischio individualizzante per il richiedente che non potrebbe essere considerato neanche esposto al pericolo di violenze e ritorsioni private, in relazione alle dispute per la contesa dei terreni cui il ricorrente era rimasto del tutto estraneo.
6. Il sesto mezzo è del pari inammissibile perchè volto a richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione del merito della decisione in ordine alla ricorrenza dei presupposti fattuali di applicazione della richiesta protezione umanitaria, e ciò in relazione al profilo, da un lato, della condizione di soggetto vulnerabile e, dall’altro, dell’integrazione sociale in Italia, profili sui quali invece si assiste, nel provvedimento impugnato, ad un’adeguata motivazione in fatto, che non può essere più censurata in questa sede giudiziale attraverso il denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
PQM
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021