LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14674/2019 r.g. proposto da:
L.S., (cod. fisc. *****), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Fabrizio Maria Castelvecchi, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Copenaghen n. 10, presso lo studio dell’Avvocato Maria Clara Colletti.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato.
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Perugia, depositato in data 3.4.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/1/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Perugia ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da L.S., cittadina della *****, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.
Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultima; ella ha narrato: i) di essere nata in Cina e di professare la religione cristiana come appartenente alla “Chiesa di Dio Onnipotente”; ii) di essere stata costretta a fuggire dal suo paese, perchè perseguitata dalla polizia per il suo credo religioso.
Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso, e ciò con particolare riferimento alla raccontata vicenda dell’iniziazione alla religione nell’ambito familiare, al rilascio dell’amico arrestato tramite il pagamento di una sanzione e alla possibilità f di espatrio della richiedente con visto rilasciato dalle autorità nonostante la condizione di soggetto perseguitati perseguitata dalle autorità per la religione professata, tutte circostanze che portavano a ritenere non credibile la sua appartenenza al predetto culto cristiano; b) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè la ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano.
2. Il decreto, pubblicato il 3.4.2019, è stato impugnato da L.S. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 47 carta diritti fondamentali dell’unione Europea e dell’art. 46 della dir. n. 2013/32, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e dell’art. 16 della direttiva Europea.
2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27.
3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Il primo motivo è infondato.
4.1.1 Quanto al rilievo della mancata audizione della richiedente, giova ricordare che, secondo un orientamento espresso recentemente da questa Corte (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone le ragioni), “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020; in senso conforme, anche Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, secondo cui verbatim “il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza”).
4.1.2 Ciò posto, la doglianza articolata dalla ricorrente sul punto qui in discussione risulta, in primis, infondata perchè – secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (e qui confermata) – non esiste un obbligo del giudice ad “audire” il richiedente e, in secondo luogo, inammissibile perchè le censure articolate dalla ricorrente si presentano comunque formulate in modo del tutto generico e dunque irricevibile, non avendo la richiedente spiegato e specificato, nel presente ricorso per cassazione, i fatti a suo tempo dedotti a fondamento dell’istanza di audizione avanzata innanzi ai giudici del merito e non avendo neanche dedotto la rilevanza ed utilità del predetto mezzo istruttorio.
4.1.3 Nel resto le censure svolte dalla ricorrente, nel motivo qui in esame ed in punto di scrutinio di credibilità del racconto, sono del pari inammissibili.
Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).
Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate e del giudizio di complessiva inattendibilità di queste ultime, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.
4.2 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile perchè le censure proposte dalla ricorrente pretendono, ora, una rivalutazione di merito da parte di questa Corte di legittimità del contenuto di un documento (documento prodotto all’udienza del 19.2.2019 – all. 3 – redatto dall’Ente Chiesa di Dio Onnipotente”), giudizio quest’ultimo che – come noto – è inibito al giudice di legittimità per essere rimesso all’esclusiva cognizione dei giudici del merito.
4.3 Il terzo motivo è inammissibile perchè le censure – incentrate sul profilo della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 8, comma 3 (in punto di approfondimento istruttorio da parte del tribunale) – non colgono la ratio decidendi del provvedimento di diniego della richiesta protezione internazionale, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto della vicenda personale della richiedente, profilo quest’ultimo che, se non correttamente censurato, rende superfluo l’esame di ogni ulteriore profilo in ordine alla necessità di approfondire anche officiosamente le condizioni interne del paese di provenienza.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021