Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4948 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8197/2013 R.G. proposto da:

I.C.M. Costruzioni Metalmeccaniche s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Rinaldi Ferri, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, vicolo Margana, 15;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 43/2/12, depositata il 21 settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

CHE:

– la I.C.M. Costruzioni Metalmeccaniche s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 21 settembre 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’atto di contestazione con il quale erano state irrogate sanzioni per l’effettuazione di compensazioni i.v.a. oltre il limite stabilito dalla legge, nonchè per la tardiva e per l’omessa trasmissione telematica di dichiarazioni di intento;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame della contribuente ritenendo che quest’ultima non avesse rispettato la disciplina prevista per l’effettuazione di compensazioni i.v.a.;

– il ricorso è affidato a sei motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– il pubblico ministero conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il suo rigetto.

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la società denuncia la violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3 e art. 6, comma 5-bis, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la violazione in cui era incorsa la contribuente, consistente nell’utilizzo in compensazione del debito i.v.a. di crediti eccedenti il limite previsto, costituisse una condotta sanzionabile per tardivo od omesso versamento dell’imposta;

– il motivo è infondato;

– in tema di sanzioni tributarie, il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili comporta l’applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 (vigente ratione temporis), equivalendo al mancato versamento, alle scadenze previste, della parte del tributo eccedente rispetto al limite, e determinando il ritardato incasso erariale con conseguente deficit di cassa (sia pure transitorio), senza che ciò dia luogo ad una doppia imposizione poichè resta nella possibilità del contribuente chiederne il rimborso (così, Cass., ord., 22 ottobre 2019, n. 26926; Cass., ord.” 17 aprile 2019, n. 10708; Cass. 21 luglio 2017, n. 18080);

– con il secondo motivo la ricorrente deduce l’omessa e, comunque, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui ritiene che il cd. splafonamento, ossia il superamento del limite quantitativo posto alla compensazione dei debiti erariali, vada qualificato quale omesso pagamento e, in quanto tale, sanzionato;

– il motivo è inammissibile, in quanto la prospettata doglianza investe non già una circostanza di fatto, bensì una questione di diritto;

– con il terzo motivo la contribuente si duole della violazione dell’art. 113 c.p.c., e art. 183, Direttiva comunitaria 2006/112/CE, per aver il giudice di appello omesso di disapplicare, per contrarietà alla normativa unionale, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 1, che prevede un limite massimo dei crediti di imposta compensabili per ciascun anno solare;

– il motivo è infondato;

– come evidenziato dalla Corte di Giustizia nella pronuncia del 16 marzo 2017, Bimotor, l’art. 183, comma 1, direttiva 2006/112/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella dello Stato italiano, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d’imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d’imposta, a condizione che l’ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole;

– pertanto, non venendo in rilievo, nè essendo dedotta, l’impossibilità di recuperare il credito d’imposta nella sua integrità entro un siffatto termine, non è dato ravvisare la prospettata violazione della normativa unionale;

– con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis, per aver la sentenza impugnata ritenuto legittime le sanzioni irrogate per tardiva e per omessa trasmissione telematica di dichiarazioni di intento, pur in assenza della verifica sul rispetto del plafond riconosciuto ai clienti della contribuente per poter effettuare acquisti senza addebito dell’I.v.a.;

– il motivo è infondato;

– come noto, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 622, art. 8, comma 1, lett. c), nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che sono realizzate senza applicazione dell’I.v.a. le cessioni di beni (diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili) e le prestazioni di servizi rese a soggetti che effettuino abitualmente cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, e chiedano al loro fornitore di non applicare l’imposta sull’operazione di acquisto e/o di importazione;

– in particolare, il beneficio è riconosciuto solo ai soggetti che abbiano effettuato cessioni all’esportazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a) e b), registrate nell’anno precedente, per corrispettivi superiori al dieci per cento del complessivo volume di affari e nei limiti dell’ammontare complessivo di tali corrispettivi ed è subordinato alla presentazione da parte dell’esportatore abituale di una apposita dichiarazione d’intento con la quale manifesta l’intenzione di avvalersi di tale facoltà;

– ai sensi del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, art. 1, comma 1, lett. c), (conv., con modif., dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17), nella versione applicabile ratione temporis, tale dichiarazione va redatta in conformità di un modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, e va consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell’effettuazione della operazione e, nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta;

– orbene, il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 7, comma 4-bis, nella formulazione applicabile al caso in esame, prevede la punibilità del cedente o del prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intenti ricevuta o che la invia con dati incompleti o inesatti;

– va aggiunto che tale disposizione, benchè avente carattere speciale, si pone in coerenza con la disciplina generale in tema di sanzioni tributarie, in base alla quale costituiscono violazioni formali quelle che, pur non incidendo sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta, come quelle di carattere sostanziale, comportano un pregiudizio all’attività di accertamento, risultando prive di rilevanza ai fini in esame solo le violazioni meramente formali, ossia quelle che non arrecano alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis, (cfr. Cass., ord., 16 gennaio 2019, n. 901; Cass., ord., 30 ottobre 2018, n. 27598); 19281 2018;

– infatti, l’obbligo di comunicazione della dichiarazione di intenti si correla all’esigenza di consentire un efficace controllo sull’applicazione della disciplina in tema di i.v.a. e, in particolare, del regime di riscossione dell’imposta relativa ad operazioni di cessione infracomunitaria o all’esportazione e, per tale ragione, la sua inosservanza non può dare luogo ad una violazione meramente formale, in quanto tale non punibile (cfr., in merito a fattispecie analoga di omessa annotazione e registrazione della dichiarazione di intento, Cass. 27 settembre 2013, n. 22178);

– non viene, dunque, in rilievo una mera irregolarità dichiarativa attinente alle modalità di comunicazione del documento, suscettibile di dare luogo ad una violazione meramente formale, bensì dell’inosservanza dell’obbligo dichiarativo, idoneo ad ostacolare l’attività di controllo;

– con il quinto motivo la società critica la sentenza impugnata per omessa e, comunque, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui non ha ritenuto che le violazioni accertate dall’amministrazione finanziaria presentassero natura formale e, in quanto tale, non fossero punibili ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis;

– il motivo è inammissibile, in quanto la censura ha per oggetto una questione di diritto e non una circostanza di fatto;

– con l’ultimo motivo di ricorso la contribuente invoca l’applicazione D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede un diverso e più ampio termine di presentazione della comunicazione della dichiarazione d’intento, coincidente con quello di effettuazione della prima liquidazione periodica dell’I.v.a. nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta in luogo dell’originario termine fissato nel giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento;

– sostiene, sul punto, che, per effetto di tale disciplina sopravvenuta rispetto ai fatti in oggetto, le violazioni contestate non sarebbero più sanzionabili, in applicazione del principio del favor rei, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 2;

– il motivo è infondato;

– la modifica legislativa che ha introdotto un diverso termine per la presentazione della dichiarazione di intento non ha determinato il venir meno del fatto punibile, consistente nella tardiva presentazione di tale dichiarazione, ma ha modificato un aspetto procedurale relativo alla durata del termine;

– pertanto, poichè il fatto contestato (obbligo di comunicazione nel termine fissato dalla legge) non è stato abrogato dal successivo D.L. n. 16 del 2012, bensì confermato, deve concludersi per la correttezza della decisione di appello che ha ritenuto legittimo dell’atto impositivo nella parte relativa all’irrogazione delle sanzioni;

– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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