LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5557-2016 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MARIA CESARO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO CANTONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7201/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 17/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.
RITENUTO
che:
1. M.L. impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia dell’entrate, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, aveva elevato il valore di due negozi e di un lastrico solare siti in ***** in Campania acquistati con atto del *****. La commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania sul rilievo che le argomentazioni svolte dall’amministrazione finanziaria erano razionali e non trovavano smentita in asserzioni del contribuente specifiche e oggettivamente riscontrabili.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il contribuente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la CTR esplicitato le argomentazioni a sostegno della decisione.
2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR dato conto delle ragioni esposte dal contribuente e basate, in particolare, sul fatto che l’ufficio impositore era addivenuto alla valutazione degli immobili svincolandosi totalmente dal contesto degli stessi e non aveva modulato i valori OMI con riferimento al caso specifico; inoltre non si comprendeva perchè a fronte di una compravendita ritenuta analoga effettuata nel 2008, con cui era stato attribuito ad un negozio il valore di Euro 1.710 al metro quadrato, l’Ufficio aveva applicato quello di Euro 1.800, e ciò nonostante sussistesse la crisi del mercato immobiliare; l’Ufficio, poi, aveva incomprensibilmente attribuito un valore unitario a metro quadrato ai negozi senza tener conto degli accessori di minor valore ed infine non si comprendeva il valore attribuito al lastrico solare, pari a Euro 150 al metro quadrato, senza considerare che su di esso non era possibile sopraelevare.
3. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha già precisato in ordine alla “mancanza della motivazione”, con riferimento al requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, che tale “mancanza” si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009). Ed invero, a seguito della riforma del 2012, è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma è rimasto il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.
Nel caso che occupa la motivazione della sentenza oggetto di critica sussiste, avendo la CTR trascritto i punti salienti delle deduzioni dell’Ufficio impositore di cui condivideva l’assunto ed avendo altresì affermato tali valutazioni non trovavano smentita in asserzioni del contribuente specifiche e oggettivamente riscontrabili.
4. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Ciò in quanto il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. La parte ricorrente dovrà, quindi, indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso (Cass. SS. UU. n. 19881 del 22/09/2014). Ora., nel caso che occupa la CTR ha rilevato che la valutazione compiuta dall’Ufficio era stata effettuata sulla base non solo dei valori OMI ma anche della comparazione con immobili similari fatti oggetto di distinte compravendite addivenendo alla determinazione di Euro 1.710 al metro quadrato per i negozi e non già di Euro 1.800 come sostiene il contribuente (un tanto si evince dalla sentenza ed il contribuente non ha prodotto l’avviso di liquidazione da cui evincere il diverso valore attribuito, non assolvendo l’onere dell’autosufficienza). Quanto sostenuto dal contribuente, ovvero che non è stato tenuto conto dei vani accessori di minor valore e del fatto che sul lastrico solare non è possibile erigere sopraelevazioni, non appare decisivo ai fini del decidere, tenuto conto che non è dato evincere se i beni oggetto di atti similari avessero caratteristiche diverse da quelli per cui è causa quanto alla valutazione degli accessori ed alla edificabilità del lastrico solare.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico, art. 13, comma 1 quater, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
PQM
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 2.200,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021