LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26752/2014 R.G. proposto da:
Kelemata s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Corrado e Lorenzo Magnani e Maria Antonelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, piazza Gondar, 22;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sez. Piemonte, n. 743/13, depositata il 5 maggio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– la Kelemata s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sez. Piemonte, depositata il 5 maggio 2013, che, in parziale accoglimento del ricorso erariale, ha dichiarato la legittimità dell’avviso di rettifica con cui l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione i.v.a. presentata per l’anno 1988, recuperata l’imposta non versata e irrogate le relative sanzioni;
– con la medesima decisione è stata, inoltre, confermata la pronuncia della Commissione tributaria di II grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto per l’annullamento di analogo atto impositivo emesso relativamente alla dichiarazione i.v.a. presentata per l’anno 1989;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tali atti l’Ufficio aveva contestato, per ciascun periodo di imposta, l’indebita detrazione dell’i.v.a. per costi rappresentati dall’acquisto di un aereo, spese di manutenzione di un aeromobile e spese di gestione di un immobile, in quanto ritenute non inerenti;
– la Commissione centrale ha dato atto che la Commissione di II grado, previa riunione dei giudizi derivanti dalle distinte impugnazione dei due atti impositivi, aveva accolto l’appello della società contribuente relativamente all’avviso di rettifica per l’anno 1988, mentre aveva confermato la decisione intervenuta con riferimento all’avviso di rettifica per l’anno 1989, che aveva sancito la detraibilità dell’i.v.a. relativamente alle sole spese di manutenzione dell’immobile, ma non anche di quelle sostenute per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli;
– ha, quindi, confermato la sentenza impugnata nella parte relativa all’appello nel giudizio concernente l’avviso di rettifica per l’anno 1989, mentre ha accolto il gravame erariale nella parte relativa all’appello nel giudizio concernente l’avviso di rettifica per l’anno 1988, ritenendo che la contribuente non avesse offerto prova dell’inerenza delle spese sostenute per l’acquisto e la manutenzione dell’aeromobile;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
– la ricorrente deposita atto con cui comunica di aver manifestato all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata della pendenza ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 183, art. 6, e contestualmente dichiara di rinunciare al ricorso in esame.
CONSIDERATO
che:
– in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, il giudizio di cassazione introdotto dal ricorso del contribuente deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.;
– quanto al regime delle spese, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2016, n. 225), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè” anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (così, Cass. 2.7 aprile 2018, n. 10198);
– del pari, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr. Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021