LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 10935 del ruolo generale dell’anno 2014 proposto da:
M.P., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Esposito e dal Dott. Genuario Arenella per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Macigni Strozzi, n. 40, presso il Dott. Renato Carlucci;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliata;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 251/9/2013, depositata in data 23 luglio 2013;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
RILEVATO
che:
dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a M.P. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 1998, aveva accertato induttivamente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, maggiori ricavi non dichiarati; avverso l’avviso di accertamento la contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale; avverso la decisione del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado; la contribuente aveva, quindi, proposto ricorso per la revocazione della sentenza, dolendosi del fatto che il giudice di secondo grado aveva commesso un errore nel ritenere tardivo il ricorso, in quanto non aveva computato il periodo di sospensione dei termini processuali, sicchè il ricorso, essendo stato notificato il 12 novembre 2005, doveva essere considerato tempestivo, atteso che l’avviso di accertamento era stato notificato il 5 settembre 2005;
la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha rigettato il ricorso, in particolare ha ritenuto che l’errore lamentato dalla ricorrente non poteva essere ricondotto nell’ambito dell’errore revocatorio che presuppone, invero, una falsa percezione della realtà e la indiscutibile oggettività della circostanza erroneamente percepita, senza alcuna possibilità di apprezzamento; inoltre, la CTR aveva comunque ritenuto legittimo l’accertamento, sicchè, la decisione si basava anche su di una motivazione diversa da quella relativa alla intempestività della proposizione del ricorso, e il ricorso per revocazione era stato, comunque, proposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, cioè al di fuori delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 2;
M.P. ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura;
l’Agenzia delle entrate ha depositato atto denominato “Atto di costituzione” con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
preliminarmente, va osservato che la procura speciale a margine del ricorso, così come confermato dall’intestazione del ricorso, risulta rilasciata all’Avv. Giovanni Esposito nonchè al Dott. Genuario Arenella;
la circostanza che quest’ultimo, proprio per il titolo indicato, non risulta abilitato alla difesa presso la Corte, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., non comporta tuttavia l’inammissibilità del ricorso;
ed invero, atteso che l’altro difensore cui è stata conferita procura speciale ha certificato l’autografia della sottoscrizione, la circostanza della mancanza di titolo abilitativo del Dott. Genuario Arenella non vizia l’atto, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (in una fattispecie assimilabile a quella in esame relativa al difetto di del titolo abilitativo a difendere presso questa Corte): “in assenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiuntivo del mandato alle liti, è valido il ricorso per cassazione – e quindi pure il controricorso – sottoscritto da due avvocati, di cui uno solo iscritto nell’albo degli avvocati abilitati alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori, atteso che l’avvocato abilitato, apponendo la firma sul ricorso, fa proprio il contenuto dell’atto e ne assume in pieno la paternità e la responsabilità nei riguardi della parte assistita, di controparte e del giudice mentre rimane irrilevante l’altra sottoscrizione”(Cass. civ., 19 marzo 2018, n. 6736);
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), per violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., come richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, per avere ritenuto che il mancato computo del periodo di sospensione feriale del termine per l’impugnazione del ricorso non costituisse errore revocatorio;
il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
va osservato, in primo luogo, che, al di là del generico riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), lo specifico riferimento alla previsione di cui all’art. 395 c.p.c., (richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64) ed al contenuto del presente motivo di censura, induce a ritenere che, con il presente motivo si è inteso prospettare una ragione di doglianza diretta alla verifica della non corretta applicazione, al caso di specie, della suddetta previsione normativa, avendo, secondo la postulazione di parte ricorrente, il giudice del gravame erroneamente ritenuto che la mancata considerazione della sospensione del termine di impugnazione costituisca un errore di diritto non riconducibile, in quanto tale, all’errore di fatto;
va precisato, in termini generali, che la giurisprudenza della Corte è consolidata nell’affermare che l’errore rilevante, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito;
muovendo da detta premessa si è evidenziato che: l’errore non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poichè l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (Cass. civ., 5 luglio 2004, n. 12283; Cass. civ., 20 febbraio 2006 n. 3652; Cass. civ., 9 maggio 2007, n. 10637; Cass. civ., 15 dicembre 2011 n. 27094);
questa Corte, inoltre, ha anche precisato che: “L’errore sul computo del termine annuale per la proposizione di impugnazione può integrare un errore revocatorio, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, atteso che esso riguarda un fatto interno alla causa e si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, costituendo il rilievo del “dies ad quem” e l’applicazione del calendario comune adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell’impugnazione – elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice” (Cass., 14 febbraio 2019, n. 4387; Cass. civ., 27 febbraio 2018, n. 4565; 4 novembre 2014, n. 23445); tuttavia, non è riconducibile alla impostazione interpretativa illustrata la circostanza, oggetto della presente controversia, della mancata considerazione della sospensione del periodo di sospensione feriale ai fini della proposizione del ricorso;
si tratta, infatti, non tanto di applicare il calendario comune e di individuare correttamente il termine di impugnazione, quanto, piuttosto, di individuare e, conseguentemente, di applicare una specifica previsione normativa, di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, incidente sul computo del termine, la cui omessa applicazione, come correttamente ritenuto dal giudice del gravame, non costituisce un errore di percezione, ma si traduce in un errore di diritto;
inammissibile, inoltre, è la ragione di censura proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), “perchè immotivata e quindi nulla”, tenuto conto del fatto che, invero, la pronuncia censurata ha illustrato, col suo percorso argomentativo, le ragioni specifiche per cui l’errore prospettato non era riconducibile nell’ambito della specifica previsione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4);
parimenti inammissibile, infine, è il profilo di censura relativo al vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), articolato, peraltro in modo generico, per “insufficiente e contraddittoria motivazione”, in quanto il motivo decisivo su cui si era fondata la statuizione di inammissibilità del giudizio di primo grado concerneva solo la tardività del ricorso, mentre il giudice del gravame avrebbe contraddittoriamente fatto riferimento anche ad altro e diverso profilo, relativo alla legittimità dell’accertamento;
invero, va ribadito che questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) ha più volte che: a) La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), disposta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); d) La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso;
con riferimento al profilo di censura in esame, parte ricorrente censura il vizio di motivazione della sentenza per insufficienza della motivazione non più riconducibile al parametro normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), senza, peraltro, indicare alcun fatto storico non preso in considerazione dal giudice del gravame che, ove esaminato, avrebbe potuto condurre ad una diversa valutazione;
infine, va altresì precisato, ad ulteriore conferma del profilo di inammissibilità del presente motivo, che la pronuncia del giudice del gravame risulta fondata su di una ulteriore ratio decidendi, diversa sia da quella relativa alla insussistenza dell’errore revocatorio che dalla legittimità dell’accertamento, avendo, invero, aggiunto, altresì, che la sentenza impugnata per revocazione risultava pubblicata il 24 novembre 2008 mentre il ricorso risultava proposto “ben dopo il passaggio in giudicato della sentenza (e cioè al di fuori delle ipotesi di cui al D.Lgs n. 546 del 1992, art. 64, comma 2);
si tratta, invero, di una autonoma ratio decidendi con la quale si è dichiarata la tardività della proposizione del ricorso per revocazione e che non è stata oggetto di specifico motivo di ricorso da parte della ricorrente;
con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, in quanto l’avviso di accertamento era viziato per difetto di motivazione, avendo indicato una annualità di imposta (1999) diversa dall’effettiva annualità accertata (1998), sicchè l’ufficio non avrebbe potuto porvi rimedio mediante la successiva esibizione in giudizio, in assenza di costituzione di un regolare contraddittorio con la controparte, della preventiva richiesta di esibizione della documentazione contabile rivolta alla contribuente quale atto propedeutico all’atto di accertamento, ma avrebbe, invero, dovuto procedere esercitando il potere di autotutela sostitutiva, ritirando l’atto impositivo ed emanando un nuovo provvedimento correttivo dei vizi del primo;
il motivo è inammissibile;
lo stesso, invero, peraltro ricondotto in rubrica all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4) e 5), in modo cumulativo, senza consentire, stando al suo contenuto, di delineare concretamente le specifiche ragioni di censura riconducibili ai diversi motivi di ricorso previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, non configura ragioni di doglianza al contenuto specifico della sentenza, quanto, piuttosto, al profilo relativo al vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, riproponendo, in sostanza, questioni che attengono alla legittimità dell’atto impositivo;
in particolare, nel motivo è precisato che “Pertanto, viene opposto l’atto proposto dall’ufficio in riforma della sentenza di primo grado perchè, in ogni caso, inammissibile in ragione dei motivi posti a fondamento del dispositivo enunciato”;
sicchè, va osservato che, una volta che la pronuncia censurata ha ritenuto non sussistente, secondo quanto sopra esposto, l’errore revocatorio della sentenza n. 315/5/08 della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, non possono essere proposte nuovamente questioni relative al merito della controversia e che riguardano la il difetto motivazione dell’avviso di accertamento;
con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame della richiesta di remissione in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c.;
il motivo è inammissibile;
in primo luogo, deve nuovamente porsi in rilievo che la ricorrente prospetta, in modo inammissibile, doglianze di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziandosi il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica;
anche a volere, comunque, valutare il presente motivo quale omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112, c.p.c., va tuttavia precisato che il suddetto vizio è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche, come nella specie, in caso di mancato esame di questioni processuali (Cass. civ., 25 gennaio 2018, n. 1876);
in conclusione, il primo motivo è in parte infondato in parte inammissibile, il secondo e terzo sono inammissibili, con conseguente rigetto del ricorso;
nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata;
si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021