Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4975 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO A. Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 2949 del ruolo generale dell’anno 2012, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.M. Auto s.n.c. di F.R. e T. & C.,in persona del legale rappresentante p.t, F.R., F.T., G.L. e M.L.A.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 22/63/11 depositata in data 25 gennaio 2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2020 dal Relatore Consigliere Dott.ssa Putaturo Donati Viscido di Nocera Maria Giulia.

RILEVATO

che:

-con sentenza n. 22/63/11 depositata in data 25 gennaio 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di R.M. Auto s.n.c. di F.R. e T. & C., in persona del legale rappresentante p.t., F.R. e F.T. avverso la sentenza n. 1/04/09 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla suddetta società e dai soci avverso gli alcuni avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva contestato rispettivamente: 1) nei confronti della società, esercente l’attività di commercio di autoveicoli, un maggiore reddito di impresa imponibile, ai fini Irap e Iva, per il 2003-2004; 2) nei confronti dei singoli soci, il corrispondente maggiore reddito di partecipazione, ai fini Irpef;

-avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimangono intimati R.M. Auto s.n.c. di F.R. e T. & C., in persona del legale rappresentante p.t., F.R., F.T., G.L. e M.L.A.;

– in prossimità dell’udienza, l’Agenzia ha depositato nota nella quale, premessa l’avvenuta cancellazione in data 2/1/09 della s.n.c. RM Auto s.n.c. di F.R. e T. & C., ha chiarito che le quote societarie erano state cedute, per la metà, il 21/2/07, a B.I. e da questo il 15/10/08 a M.L.A., e per l’altra metà, a G.L.;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del giudizio per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, art. 101 c.p.c., artt. 111 e 2 Cost., non avendo la CTR rilevato la nullità insanabile dei giudizi di merito in quanto affetti dal vizio di violazione del contraddittorio per mancata partecipazione (quanto all’impugnativa dell’avviso di accertamento emesso per l’anno 2003) dell’altro socio ( Ga.Ma.);

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR confermato l’illegittimità della ripresa a tassazione dei costi indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette, e, detratti ai fini Iva, in relazione a fatture di acquisto di auto emesse da soggetti ritenuti fittizi ancorchè – a fronte della contestazione, in base ad elementi presuntivi, da parte dell’Amministrazione finanziaria della inesistenza, sotto il profilo soggettivo, delle operazioni e della partecipazione del cessionario alla frode – la contribuente fosse tenuta a provare non solo la propria estraneità alla frode ma anche la totale inconsapevolezza della falsità delle fatture, senza che tale prova potesse sostanziarsi nella mera dimostrazione della movimentazione dei beni o dell’effettivo pagamento del corrispettivo;

– preliminarmente, questo Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione passiva, nei confronti di R.M. Auto s.n.c. di F.R. e T. & C., in persona del legale rappresentante p.t., F.R. e F.T. e, per difetto di notifica, nei confronti di M.L.A. e G.L.;

-con nota depositata in prossimità dell’udienza camerale, premessa l’avvenuta cancellazione in data 2/1/09 della s.n.c. RM Auto s.n.c. di F.R. e T. & C., l’Agenzia ha chiarito che le quote societarie erano state cedute, per la metà, il 21/2/07, a B.I. e da questo il 15/10/08 a M.L.A., e per l’altra metà, a G.L.;

– pertanto, come dedotto dalla ricorrente, essendo la cancellazione della società contribuente dal registro delle imprese avvenuta in data 2/1/09, prima della notifica del ricorso per cassazione, quest’ultimo andava notificato, pena l’inammissibilità, nei confronti degli asseriti cessionari delle quote societarie ( M.L.A. e G.L.) e non già – come avvenuto – nei confronti della società, in persona del legale rappresentante p.t. e degli originari soci (Robin F. e T. F.); ciò considerando che, ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore è fissata al 1 gennaio 2004), l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti; come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma “effetto espansivo” anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest’ultima data: 1 gennaio 2004 (v. Cass. Sez. U. 22/02/2010, n. 4062);

– in particolare, la Corte ha affermato che, con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall’art. 10 L. Fall., siffatta cancellazione, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talchè, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo. Ne consegue, sul piano processuale, che, qualora esso non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando il farlo constare non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso. (Cass. sez. un. 12/03/2013, n. 6070; Cass. 19/03/2014, n. 6468; Cass. 17/12/2013, n. 28187);

– nella specie, mentre nei confronti della società e dei soci originari ( F.R. e F.T.), per quanto sopra osservato, non sussiste la legittimazione passiva, nei confronti di G.L. e M.L.A., quali asseriti cessionari delle quote societarie, la notifica del ricorso per cassazione non risulta essere andata a buon fine;

– questa Corte, a sezioni unite, già con la sentenza n. 17352 del 2009, ripercorrendo le posizioni emerse progressivamente nella giurisprudenza negli anni precedenti, aveva affermato esplicitamente il principio secondo il quale “In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”;

– sul concetto di “termine ragionevolmente contenuto” entro il quale dovesse essere ripresa la procedura notificatoria, sono nuovamente intervenute, con un recente arresto, le Sezioni Unite (n. 14594 del 2016), secondo le quali “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”;

– l’attività del richiedente, quindi, da “onere” passa a “dovere”, così chiarendo definitivamente il contenuto dei compiti del notificante; inoltre viene quantificato il termine “ragionevolmente contenuto”, che viene determinato – in una prospettiva ordinaria (tenuto conto che, in fondo, si tratta di rinnovare una sola delle attività per le quali il termine complessivo è riconosciuto) – nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni. E’ conservata invero, nè poteva essere diversamente, la facoltà per l’interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato (Cass. n. 5974 del 2017);

– nella concreta vicenda, a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 25 gennaio 2011 – con conseguente scadenza del termine ultimo per la notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, (nel testo vigente ratione temporis) alla data del 25 gennaio 2012 – per quanto di interesse, risulta dagli atti: a) che il ricorso per cassazione era stato inoltrato tempestivamente per la notifica a mezzo servizio postale, in data 17 gennaio 2012, a G.L., presso l’indirizzo di residenza in Via Mulino 37, Palosco (BG) e a M.L.A. presso l’indirizzo di residenza in Via Lotto n. 1, Dalmine (BG) ma tali notifiche non si erano perfezionate; b) che l’Agenzia delle entrate aveva ripreso il processo notificatorio con spedizione, a mezzo posta, del ricorso, in data 28 marzo 2012, a G.L. presso l’indirizzo di ***** e a M.L.A. presso l’indirizzo di *****;

– nella specie, anche a volere considerare che il mancato esito positivo dei primi tentativi di notifica non sia dipeso da una causa imputabile alla parte richiedente, quest’ultima, tuttavia, non ha dimostrato di avere riattivato la procedura notificatoria non oltre il trentesimo giorno dalla conoscenza dell’esito negativo dei primi tentativi di notifica;

– in mancanza di prova da parte dell’Ufficio di circostanze eccezionali, il ricorso nei confronti di G.L. e di M.L.A. va dichiarato inammissibile, stante la spedizione, a mezzo servizio postale, del ricorso, in data 28 marzo 2012, oltre il termine ultimo per la proposizione dello stesso ai sensi dell’art. 327 c.p.c.;

– in conclusione, per le ragioni sopra indicate, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile;

– nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo M. Auto s.n.c. di F.R. e T. & C., F.R. e F.T. rimasti intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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