Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.4978 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO A. Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 15630 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Autotrasporti S.L. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.to Carolina Valensise elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma in Via Monte delle Gioie n. 13;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 195/36/12 depositata in data 13 dicembre 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2020 dal Relatore Consigliere Dott.ssa Putaturo Donati Viscido di Nocera Maria Giulia.

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 195/36/12 depositata in data 13 dicembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Autotrasporti S.L. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 399/03/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento n. ***** recante l’iscrizione a ruolo, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, per omesso versamento Iva e Irap, per l’anno 2007, e per recupero a tassazione di credito Iva riportato dall’annualità 2006 e indicato nella dichiarazione presentata per l’anno 2007;

-in punto di fatto dalla sentenza emerge che: 1) la società contribuente aveva impugnato la cartella n. ***** deducendo l’illegittimità del recupero del credito Iva in quanto, per l’anno 2006, aveva presentato una dichiarazione tardiva, poi rettificata nel dicembre del 2008; 2) la CTP di Milano, con sentenza n. 399/3/11, aveva accolto il ricorso rilevando che la dichiarazione tardiva per l’anno 2006 non poteva considerarsi omessa per cui il credito in essa riportato, non essendo contestato, era riportabile e detraibile negli anni successivi con conseguente annullamento integrale della cartella;3) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello l’Ufficio e aveva controdedotto la società contribuente;

– in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che:

1) il giudice di prime cure aveva erroneamente annullato in toto la cartella ancorchè la società contribuente avesse impugnato la cartella di pagamento solo con riguardo alla ripresa del riportato credito Iva;

2) erano da condividere le argomentazioni del giudice di primo grado circa la efficacia della dichiarazione tardiva- non equiparabile a una omessa dichiarazione- ai fini della detrazione del credito Iva in essa indicato con conseguente illegittimità del recupero dell’Iva detratta;

-avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste, con controricorso, la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 54bis, per avere la CTR – nel confermare le argomentazioni della CTP circa l’annullamento parziale della cartella – ritenuto erroneamente detraibile il credito Iva risultante nella dichiarazione per il 2006 presentata tardivamente e poi rettificata nel dicembre del 2008, ancorchè, in ossequio al principio di neutralità che ispira il sistema Iva, in caso di omessa (o tardiva) presentazione della dichiarazione annuale l’eccedenza di Iva detraibile non fosse riportabile nella dichiarazione dell’anno successivo, residuando soltanto la possibilità di chiederne il rimborso; ciò considerando che, nella specie – come affermato dalla stessa società ricorrente nel ricorso introduttivo – la dichiarazione integrativa (del dicembre 2008) era da considerarsi “omessa” in quanto inviata oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8bis;

– il motivo è infondato ma va corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., secondo cui non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto;

– nella specie, il giudice di appello- nel confermare le argomentazioni sul punto del giudice di prime cure – ha fondato il proprio giudizio circa l’illegittimo recupero del credito Iva sulla sostanziale validità della dichiarazione tardiva – non potendo considerarsi omessa – ai fini della detrazione del credito Iva in essa indicato negli anni successivi; benchè conforme a diritto nel dispositivo, risulta sul punto erroneamente motivata con conseguente possibile correzione della stessa nei termini che seguono;

– in punto di fatto, dallo stesso stralcio del ricorso in primo grado riportato in ricorso, risulta che, nella specie, la dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2006, in cui era sorto il credito oggetto di causa, era stata presentata tardivamente ma nel termine di 90 giorni (in data 21/12/07) e che la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8bis, e dunque oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (in data 19/12/08);

– invero, la non emendabilità della dichiarazione per l’anno 2006, per scadenza del termine di presentazione di quella integrativa, ha comportato, in sostanza, relativamente al credito Iva 2006, una “omessa dichiarazione” per tale anno di imposta;

-ciò implica che, relativamente a quel credito, non esposto validamente nella dichiarazione per l’anno 2006 e riportato nella dichiarazione dell’anno 2007, operava il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, che, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”;

-nella fattispecie, il diritto alla detrazione è sorto nel periodo di imposta 2006 ed è stato utilizzato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta 2007: l’utilizzo del credito in esame è dunque da considerarsi tempestivo, in quanto operato entro il termine biennale di cui alla citata previsione normativa;

-ciò, del resto, è in linea con il principio di diritto affermato da questa Corte (Sez. U., 08-09-2016, n. 17757), secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (da ultimo, Cass. n. 7999 del 21 marzo 2019);

– nella specie- in cui è stata rispettata la cornice biennale per la detrazione del credito Iva- la sussistenza dei presupposti legittimanti l’utilizzo del credito IVA, indicati nella citata pronuncia, non risulta, peraltro, essere stata messa in discussione, non avendo la difesa erariale sollevato contestazioni di sorta;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in complessive 4.100,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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