Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4996 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22694-2019 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PLETTO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIENA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1013/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto da Adriano Fontani nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca nonchè dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Siena avverso la decisione del Tribunale di Siena che, a sua volta, aveva respinto la domanda del medesimo F., insegnante della scuola primaria di Monteroni d’Arbia, di accertamento di illegittimità delle sanzioni disciplinari, progressivamente irrogategli (avvertimento scritto del 13 dicembre 2007, censura del 14 gennaio 2008, sospensione di tre mesi dal servizio, con stipendio nella misura del 50%, del 19 settembre 2008 ed infine trasferimento dalla scuola primaria di Monteroni d’Arbia) e di quelle consequenziali di condanna al risarcimento dei danni biologici morali ed esistenziali subiti;

per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale, nel respingere l’ultimo motivo di appello concernente la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal ricorrente nel giudizio di primo grado, ha così osservato: “il materiale acquisito nel primo giudizio appare ampio, completo e sufficiente alla decisione. In ogni caso, il motivo risulta generico perchè l’appellante non spiega le ragioni per cui l’ammissione degli ulteriori prove richieste (…) e non ammesse sarebbe stata fondamentale ai fini della decisione del giudizio di primo grado”;

avverso la pronuncia propone ricorso per cassazione F.A., articolato in un unico motivo;

resiste, con controricorso, il Ministero in epigrafe; restano intimati gli Uffici Scolastici;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4;

è censurato il passaggio motivazionale riportato, per esteso, nello storico di lite. Si imputa alla Corte territoriale una motivazione apparente a fondamento del rigetto delle richieste istruttorie e si indicano, nel ricorso, i plurimi documenti di cui si era chiesta l’acquisizione;

il motivo è, in parte, infondato, in parte inammissibile;

deve premettersi l’orientamento, oramai consolidato, di questa Corte secondo cui affinchè sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione – agli effetti di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 – occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero (occorre) che la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum. A chiarimento dell’anzidetto principio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il vizio in questione, attenendo alla motivazione in sè, deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014);

la descritta situazione, in modo evidente, non ricorre nel caso in esame;

la sentenza impugnata, giudica, per un verso, sufficiente il compendio probatorio acquisito, ai fini dell’accertamento dei fatti controversi, e, per altro verso, afferma la genericità dell’istanza istruttoria, carente della indicazione delle ragioni di decisività delle “ulteriori” prove richieste;

il nucleo motivazionale è, dunque, adeguato alla funzione specifica; potrà discutersi della condivisibilità o meno della decisione ma su un piano diverso da quello della idoneità a rendere palesi le ragioni del rigetto;

per il resto, le censure con le quali si deduce l’omissione di

“fatti decisivi” si arrestano ad un rilievo di inammissibilità ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., a tenore del quale il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. “doppia conforme”, come nella fattispecie di causa. La disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall’11 settembre 2012 (D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2); nel presente giudizio l’impugnazione risulta iscritta nel 2018;

sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va complessivamente rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore del Ministero controricorrente, come da dispositivo; nulla si provvede, in relazione agli Uffici Scolastici, in assenza di attività difensiva;

sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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