LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23949-2019 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato NOVARA VALENTINA, rappresentata e difesa dall’avvocato RAIMONDO TOMMASO;
– ricorrente –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, D’ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 07/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.
RILEVATO
Che:
con sentenza del 7.2.2019, la Corte di appello di Palermo ha respinto il gravame proposto da Riscossione Sicilia S.p.A avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda di V.I., dichiarava prescritti i crediti di cui alli iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente della riscossione e comunicata l’11.6.2015; per l’effetto, “annullava” l’iscrizione ipotecaria e “le cartelle presupposte”;
in sede di appello, in discussione solo la questione relativa alla sussistenza di atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle esattoriali, la Corte territoriale, da un lato, ha giudicato generico il motivo con cui l’appellante aveva censurato la decisione di primo grado in ordine alla inidoneità probatoria del documento “interrogazione documenti”, sul presupposto che fosse un “atto interno proveniente dalla stessa parte”, e, dall’altro, ha escluso che il documento “distinta di consegna raccomandate” avesse valenza dimostrativa della notifica dell’atto al familiare convivente;
di tale sentenza ha chiesto la cassazione la società Riscossione Sicilia S.p.A., affidando l’impugnazione a due motivi;
l’INPS, anche nella qualità di procuratore della SCCI, ha depositato procura speciale;
è rimasto intimato V.I.;
la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipat.
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali relative alle prove e/o difetto di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento al documento denominato “interrogazione documenti”. La società di riscossione assume che la Corte di appello avrebbe errato nell’escluderne la valenza probatoria, posto che l’atto era, invece, “astrattamente idoneo” a rappresentare le circostanze utili in causa, in quanto recante “il numero della intimazione, le modalità e la data di notifica e il numero della cartella di provenienza”;
con il secondo motivo, la ricorrente deduce difetto di motivazione per errata valutazione e/o travisamento dei fatti provati; le censure investono il passaggio motivazionale con cui la Corte di appello ha escluso il valore di prova del documento “distinta di consegna raccomandate”. Si assume che le cartelle esattoriali erano state regolarmente notificate a mani della moglie del contribuente cui era seguito, come per legge, l’invio delle raccomandate informative;
entrambi i motivi si arrestano ad un rilievo di inammissibilità;
in relazione al primo motivo, deve osservarsi come le critiche non si confrontino con il decisum della Corte di Appello;
la sentenza impugnata ha giudicato generico il motivo di appello afferente alla operata valutazione, in primo grado, del documento “interrogazione documenti”. Tale affermazione doveva indurre la ricorrente a modulare diversamente le censure, in primo luogo, deducendo la specificità del motivo di impugnazione; viceversa, come sviluppato, il motivo resta privo di riferibilità alla decisione impugnata e non rientra nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; n. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. n. 9384 del 2017);
sotto diverso profilo, tutte le censure sono argomentate senza il rispetto dei principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 che impongono alle parti, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo” ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 8077 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015);
nella fattispecie, il ricorso è carente totalmente della trascrizione dei documenti posti a base dei motivi, di cui è, altresì, omessa l’esatta localizzazione negli atti processuali e/o la produzione nella presente sede (cfr. Cass. n. 26174 del 2014; Cass., n. 2966 del 2011), di modo che resta precluso ogni esame di fondatezza dei rilievi mossi;
quanto alle spese del giudizio di legittimità, nulla deve provvedersi, in assenza di sostanziale attività difensiva dell’INPS e stante la mancata costituzione di V.I.;
sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021