LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27396/2019 proposto da:
I.E.L., rappresentato dall’Avvocato MASSIMO CARLO SEREGNI, e dell’Avvocato TIZIANA ARESI, presso il cui studio a Milano, via Lorenteggio 24, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso del 4/9/2019;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge;
– resistente –
avverso il DECRETO n. 4166/2019 del TRIBUNALE DI BRESCIA, depositato il 19/8/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 3/11/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che I.E.L., nato in *****, aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.
I.E.L., con ricorso notificato il 13/9/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto. Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di non poter concedere lo status di rifugiato sul rilievo che i fatti narrati dal richiedente non integravano un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 8 cit..
1.2. Il tribunale, tuttavia, ha osservato il ricorrente, così facendo, non ha considerato che il fatto di essere stato ingiustamente imprigionato e torturato costituisca senz’altro un motivo di protezione internazionale.
1.3. D’altra parte, ha aggiunto il ricorrente, il tribunale ha respinto la domanda di protezione sussidiaria senza considerare che, in Nigeria, la situazione socio-politica negli ultimi anni sia degenerata al punto che, come riconosciuto da innumerevoli sentenze di merito, sussiste in quel Paese, ai fini previsti dal cit. D.Lgs. n. 251, art. 14 lett. c) una violenza generalizzata, soprattutto di matrice terroristica e settaria, che mette indiscriminatamente a rischio l’incolumità fisica dei civili.
1.4. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, escludendo la credibilità dei fatti narrati dal richiedente, non ha considerato i parametri in base ai quali la norma prima citata prevede che il racconto svolto dal richiedente, pur se non suffragato da prove, è considerato veritiero.
1.5. D’altra parte, il tribunale non ha svolto alcuna attività per cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d’ufficio le informazioni necessarie per conoscere la situazione del suo Paese d’origine.
1.6. Nel caso in esame, ha osservato il richiedente, il tribunale non ha considerato che le contraddizioni e gli errori cronologici nel racconto del richiedente sono assolutamente compatibili con lo stato di shock e di confusione mentale del ragazzo.
1.7. La condizione di particolare vulnerabilità in cui lo stesso si trova, infine, ha concluso il ricorrente, giustifica la concessione della protezione per motivi umanitari.
2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
2.2. Il tribunale, in effetti, ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sul rilievo, in sostanza, che la narrazione svolta dal richiedente, incontestatamente esposta a p. 1, 2 e 3 del decreto, non è risultata veritiera, escludendo, in tal modo, la sua credibilità.
In tema di protezione internazionale, invero, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018).
Il richiedente, invero, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015).
La valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018) che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze, dedotte in giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dei fatti differente e, come tale, idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (cfr. Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 13578 del 2020).
Nel caso di specie, il tribunale, come detto, ha ritenuto che il racconto del ricorrente non fosse, nella sostanza, credibile.
Ora, a fronte di tale apprezzamento, il ricorrente non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, pur se dedotti in giudizio, sia stato del tutto omesso dal giudice di merito, nè, infine, la loro decisività ai fini di una diversa pronuncia a lui favorevole, limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio.
Ed è, peraltro, noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione della protezione sussidiaria prevista dal cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. a) e b), senza che sia a tal fine necessario alcun approfondimento istruttorio officioso.
2.3. Il riconoscimento della protezione internazionale prevista dal cit. D.Lgs. n. 251, art. 14 lett. c), presuppone, invece, una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, la quale dev’essere accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).
La sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020).
Il giudice, però, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).
Nel caso di specie, la decisione impugnata, dopo aver accertato, in fatto, che la situazione esistente in Nigeria non è caratterizzata da un conflitto armato interno, con apprezzamento non censurato per il mancato esame di uno o più fatti decisivi, soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato le fonti in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese che ha tratto dalle stesse. Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).
2.4. La protezione umanitaria, infine, è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).
I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).
Nel caso in esame, il tribunale ha escluso la sussistenza di una situazione di personale vulnerabilità del richiedente, sia sotto il profilo soggettivo, trattandosi di persona che nel suo Paese ha ancora “legami affettivi”, “è persona scolarizzata… e con beni materiali… ed una professionalità acquisita come muratore e quindi in grado di trovare un lavoro”, sia sotto il profilo oggettivo, posto che “la situazione della Nigeria… presenta significative criticità sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali della persona” ma tali criticità “non sembrano tali da dare luogo ad una vera e propria emergenza umanitaria generalizzata”.
Si tratta di un apprezzamento in fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive a suo tempo dedotte innanzi al giudice di merito: che, però, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato, invocando, in sostanza, una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie in atti.
4. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.
5. Nulla per le spese di lite, in mancanza di controricorso del ministero.
6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021