LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21839/2019 proposto da:
K.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI n. 72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1116/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 02/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 21.4.2016 il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di K.K. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.
Interponeva appello il K. e la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 902/2017, rigettava l’impugnazione.
Con ordinanza n. 525/2019 la Corte di Cassazione cassava la decisione di secondo grado, in quanto la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), senza indicare le fonti internazionali consultate in relazione alla condizione del Paese di origine del richiedente.
All’esito del giudizio di rinvio la Corte di Appello, con la sentenza impugnata, n. 1116/2019, rigettava l’impugnazione.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione K.K. affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 27 e 32, art. 10 Cost. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe ulteriormente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza indicare le fonti consultate, nonostante la chiara indicazione della Corte di Cassazione su detto punto.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la Corte marchigiana avrebbe omesso di indicare qualsiasi C.O.I. in relazione alla condizione esistente in Burkina Faso.
Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate.
Questa Corte aveva cassato, con ordinanza n. 595 del 2019, la prima decisione della Corte di Appello di Ancona in accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente censurava il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). In tale provvedimento questa Corte aveva chiaramente affermato la natura meramente apparente della motivazione resa dal giudice di appello, che aveva “… escluso la sussistenza della situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale in modo del tutto apodittico e disancorato dal contesto di informazioni di sorta, vizio che nella sostanza le addebita il ricorrente, laddove lamenta il mancato riferimento ad alcuna concreta istruttoria”. Sulla base di tale non equivoca indicazione del giudice di legittimità, la Corte di Appello avrebbe dovuto, in sede di rinvio, procedere ad una dettagliata e specifica verifica circa la sussistenza, o meno, in Burkina Faso (Paese di origine del K.) di un contesto rilevante ai fini di quanto previsto del D.Lgs. n. 251 del 2007, richiamato art. 14, lett. c), avendo cura di indicare in motivazione le fonti C.O.I. consultate, la loro collocazione temporale e le specifiche informazioni da esse tratte.
E’ opportuno precisare che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.
Le Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) assumono quindi un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poichè la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative specifiche ed aggiornate. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha violato tale disposizione, poichè si è limitata ad un resoconto delle vicende succedutesi in Burkina Faso dal 2015 in poi (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), senza tuttavia aver cura di indicare alcuna fonte informativa a suffragio di tale resoconto. L’omissione non consente di verificare l’attendibilità e la pertinenza delle informazioni utilizzate dal giudice di merito, e si riflette pertanto in una violazione dell’obbligo di collaborazione istruttoria previsto e declinato dal già richiamato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Merita, al riguardo, di essere ribadito il seguente principio, ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130). A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o ente dalla quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”.
La Corte di Appello di Ancona, quindi, nel riesaminare la fattispecie, dovrà scrupolosamente attenersi al principio appena richiamato, che peraltro – come già detto – costituisce ormai ius receptum.
Il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, è assorbito dall’accoglimento dei primi due. La sentenza va quindi cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa ulteriormente rinviata alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione, la quale avrà cura di conformarsi al principio di diritto espresso da questa Corte e di statuire sulle spese dell’intero giudizio di merito e su quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021