Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.5034 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35348/2019 proposto da:

S.M., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPA’.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 845/2019 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a cinque motivi, S.M. (alias S.), cittadino della *****, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, resa pubblica il 17 aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine dopo aver esser stato condannato per l’omicidio di un sostenitore del presidente A. commesso per vendicare l’uccisione di propri familiari – padre, fratello e sorella – da uomini di detto presidente) non era “rispondente a criteri di attendibilità e verità perchè generico e non riscontrabile”, essendo, peraltro, la “vicenda narrata materia di sanzione penale e, in particolare, l’incarcerazione del ricorrente appare proprio giustificata dall’omicidio da lui commesso per vendetta”; b) in ragione di ciò e “in mancanza di allegazioni specifiche relative alla posizione individuale del ricorrente”, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di elementi concreti sull’integrazione lavorativa e sociale del richiedente, in ragione della non credibilità delle sue dichiarazioni e della indimostrata sussistenza di un’emergenza sanitaria o alimentare nel Paese di provenienza.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo, articolato sotto due distinti profili di censura, è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,167,324,342,347 c.p.c. e art. 2909 c.c., per aver la Corte territoriale pronunciato oltre “i limiti delle questioni devolute” in quanto il giudice di primo grado aveva ritenuto credibile la narrazione di esso richiedente e rigettato la richiesta di status di rifugiato in ritenuta assenza del presupposto della persecuzione e dell’attinenza delle vicenda alla sfera penale ordinaria; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per aver la Corte territoriale motivato apoditticamente sulla non credibilità del racconto di esso richiedente.

1.1. – Il motivo è infondato sotto il profilo sub a) e fondato sotto il profilo sub b).

1.1.1 – Posto che la censura sub a) prospetta l’esistenza di un preteso giudicato interno espresso, formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., la parte della decisione di primo grado che il ricorrente riproduce (“(…) i fatti e le circostanze illustrate devono considerarsi circoscritti alla sfera giuridica del diritto penale ordinario (per quanto concerne eventuali ipotesi di reato formulato nei confronti del richiedente). Ciò che esclude che il ricorrente si trovi in una situazione tale da legittimare il riconoscimento dello status di rifugiato”) non è in alcun modo idonea ad evidenziare un’affermazione espressa del primo giudice di sussistenza della credibilità del racconto, atteso che le espressioni usate non la sottendono in alcun modo.

1.1.2. – Quanto al secondo profilo, giova rammentare che, in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, in forza di un prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 6897/2020, cfr. anche Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019) e del rispetto del c.d. minimo costituzionale della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014).

La Corte territoriale, nell’apprezzamento della credibilità del richiedente, non si è attenuta al principio di procedimentalizzazione legale della decisione, avendo reso una motivazione del tutto apparente, priva di qualsiasi intelligibile evidenza del ragionamento in forza del quale è giunta alla formazione del proprio convincimento, oltre che intrinsecamente contraddittoria, là dove, a fronte della postulata inattendibilità del narrato, dà poi rilievo alla incarcerazione del richiedente per la vicenda personale non creduta veritiera (profilo, questo, ribadito anche nell’esame della domanda di protezione umanitaria).

2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3 (come richiamato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19), artt. 10-16 direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 14 e 27, artt. 112,115,116, c.p.c., per non aver la Corte territoriale disposto l’audizione del richiedente al fine di chiarire le circostanze che ha ritenuto esser generiche.

2.1. – L’esame del secondo motivo è assorbito dall’accoglimento della censura scrutinata sub p. 1.1.2., occorrendo, tuttavia, rammentare il principio di diritto per cui, nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584/2020, Cass. n. 22049/2020).

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 11, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 115 e 116 c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente negato lo status di rifugiato adducendo essere di “materia di sanzione penale” la vicenda narrata e giustificata l’incarcerazione per omicidio commesso per vendetta, senza tenere conto della situazione di persecuzione dei seguaci dell’ex presidente G. e della situazione degradante 3.1. – L’esame del terzo motivo è assorbito dall’accoglimento della censura scrutinata sub p. 1.1.2., giacchè esso presuppone la credibilità della narrazione del richiedente circa la vicenda personale.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, artt. 14 e 17, per aver la Corte territoriale escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), senza operare idoneo approfondimento istruttorio in riferimento alla situazione carceraria della Costa D’Avorio e per aver escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), in base a fonti informative non aggiornate.

4.1. – L’esame della censura che attiene al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), è assorbito dall’accoglimento della censura scrutinata sub p. 1.1.2., giacchè esso presuppone la credibilità della narrazione del richiedente circa la vicenda personale.

4.2. – La doglianza che attiene al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), è fondata: rispetto ad essa è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione generalizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che dev’essere aggiornato al momento della decisione, con specifica indicazione delle fonti tenute presenti (Cass. n. 17075/2018, Cass. n. 28990/2018, Cass. n. 11312/2019, Cass. n. 8230/2020).

Verifica, questa, che la Corte territoriale non ha operato correttamente, posto che – a fronte di report del 2018 della Commissione Nazionale del diritto di asilo (versato in atti) – ha fermato la propria indagine ha fonti dell’anno 2017, dalle quali, peraltro, si evince (seppure come genericamente riportato in sentenza) della precaria sicurezza nelle zone di confine con Liberia e Mali.

5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2, 8 e 14 CEDU, artt. 2, 10 e 111 Cost., artt. 112,115,116,132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento alla domanda di protezione umanitaria, non avendo la Corte territoriale tenuto conto della comprovata integrazione sociale del richiedente in Italia e della situazione personale di compromissione del nucleo essenziale dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio nel Paese di provenienza.

5.1. – L’esame del motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedenti mezzi di impugnazione.

4. – Vanno, dunque, accolti il primo e quarto motivo per quanto di ragione, con assorbimento dei restanti motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie, per quanto di ragione, il primo e quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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