Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.5035 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35371/2019 proposto da:

D.I., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPA’.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 820/2019 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, D.I., cittadino del *****, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, resa pubblica il 15 aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego da parte della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine dopo aver colpito violentemente con una bottiglia il proprio datore di lavoro al fine di evitarne un approccio, avendo poi appreso che era morto) non integrava ipotesi alcuna per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, anche tenuto conto della situazione socio-politica del Ghana e del fatto che la stessa narrazione era del tutto priva “di riscontri probatori…, al limite soltanto indiziari”; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di allegazioni specifiche su personali fattori di vulnerabilità del richiedente in caso di rimpatrio, potendo in Ghana curare adeguatamente la patologia da cui era affetto (patologia infettiva e parassitosi).

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3 (come richiamato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19), artt. 10-16 direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 14 e 27, D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 112, 115, 116, per non aver la Corte territoriale disposto l’audizione del richiedente al fine di chiarire le circostanze che lo avevano indotto a lasciare il Paese di origine, nonostante risultasse dal verbale redatto dinanzi alla Commissione territoriale che lo stesso fosse “molto provato durante l’audizione”.

1.1. – Il motivo è infondato.

Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584/2020, Cass. n. 22049/2020) Nella specie, da un lato la Corte territoriale ha in ogni caso assunto a fondamento della decisione tutto quanto dichiarato dal richiedente e, per altro, verso, non vengono affatto indicate in ricorso quali ulteriori circostanze fattuali, decisive, che avrebbe il richiedente stesso potuto riferire.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, artt. 14 e 17, per aver la Corte territoriale escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), senza operare alcun approfondimento istruttorio pur avendo ritenuto credibile la narrazione di esso richiedente, il quale, vittima di violenza sessuale, potrebbe essere accusato di atti sessuali contro natura e di omicidio nel Paese di origine.

2.1. – Il motivo è fondato.

In tema di protezione sussidiaria, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, incombendo al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della condizioni socio-giuridiche dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave in riferimento alla situazione allegata (Cass. n. 19716/2018; Cass. n. 14668/2020).

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto credibile il racconto del richiedente, nel quale si evidenziava il timore di essere accusato nel proprio Paese di origine di omossessualità e, comunque, di omicidio; ciò nonostante il giudice di merito, pur mettendo in risalto la condizione di grave criticità nella tutela dei diritti umani nei confronti degli omossessuali (p. 12 sentenza impugnata) e la situazione “allarmante” delle carceri nel Ghana (p. 15 della sentenza impugnata), ha poi escluso, senza attivare alcuna indagine officiosa, che vi fossero riscontri probatori in ordine alla situazione allegata, con ciò venendo meno al suo dovere di cooperazione istruttoria.

3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2, 8 e 14 CEDU, artt. 2, 10 e 111 Cost., artt. 112,115,116,132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento alla domanda di protezione umanitaria, non avendo la Corte territoriale indagato sulla effettiva situazione sanitaria e delle carceri nel Paese di origine di esso richiedente, tali da compromettere il nucleo essenziale dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

3.1. – L’esame del motivo è assorbito dall’accoglimento del primo mezzo di impugnazione, in punto di richiesta di riconoscimento della protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

4. – Va, dunque, accolto il secondo motivo, rigettato il primo motivo e dichiarato assorbito il terzo.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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