LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35504/2019 proposto da:
D.A., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GIAMPA’.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 806/2019 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 15/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato a tre motivi, D.A., cittadino *****, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, resa pubblica il 15 aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Paese di origine in quanto minacciato di morte dal datore di lavoro se non avesse ripagato il valore dei tre capi di bestiame persi durante il pascolo) non integrava ipotesi alcuna per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, anche tenuto conto della situazione socio-politica del Senegal; b) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di allegazioni specifiche su personali fattori di vulnerabilità del richiedente in caso di rimpatrio.
3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato al deposito “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17, nonchè dedotto omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed ancora prospettata violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento alla domanda di protezione sussidiaria, avendo la Corte territoriale deciso in base a fonti non aggiornate, indicate in modo generico, senza riferimenti temporali ed avulse dalla zona di provenienza di esso richiedente (*****).
1.1. – Il motivo è fondato in relazione alla domanda di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
A tal fine, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione generalizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che dev’essere aggiornato al momento della decisione, con specifica indicazione delle fonti tenute presenti (Cass. n. 17075/2018, Cass. n. 28990/2018, Cass. n. 11312/2019, Cass. n. 8230/2020).
Verifica, questa, che è affatto assente nella sentenza impugnata, in cui le fonti sono indicate in modo generico e senza che ciascuna abbia un puntuale riferimento temporale, salvo che per la pubblicazione di Human Rights Wachtes, risalente tuttavia al luglio 2016 (cfr. p. 13 della sentenza di appello).
2. – Con il secondo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, nonchè violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, artt. 112,115,116 c.p.c., art. 702 ter c.p.c., comma 3, in riferimento alle domande di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), di protezione umanitaria e della protezione di cui all’art. 10 Cost., comma 3, per aver la Corte territoriale, da un lato, ritenuto di non disporre l’audizione del richiedente al fine di chiarire le circostanze che lo avevano indotto a lasciare il Paese di origine e, dall’altro lato, affermato che la narrazione non era pertinente rispetto ai presupposti previsti per il riconoscimento della protezione richiesta.
2.1. – Il motivo è infondato.
Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584/2020, Cass. n. 22049/2020).
Nella specie, da un lato la Corte territoriale ha in ogni caso assunto a fondamento della decisione tutto quanto dichiarato dal richiedente e, per altro, verso, non vengono affatto indicate in ricorso quali ulteriori circostanze fattuali, decisive, avrebbe il richiedente stesso potuto riferire.
3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 112,132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6, in riferimento alla domanda di protezione umanitaria e a quella ex art. 10 Cost., comma 3, non avendo la Corte territoriale operato la necessaria comparazione tra le condizioni di vita in Italia e quelle nel Paese di origine di esso richiedente.
3.1. – L’esame del motivo è assorbito dall’accoglimento del primo mezzo di impugnazione, in punto di richiesta di riconoscimento della protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
4. – Va, dunque, accolto il primo motivo per quanto di ragione, rigettato il secondo motivo e dichiarato assorbito il terzo.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021