Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.5038 del 24/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30097/2019 proposto da:

B.K., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto n. 10232/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato il 27/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, B.K., cittadino del *****, ha impugnato il decreto reso dal Tribunale di Ancora, depositato il 27 agosto 2019, che ne rigettava il ricorso avverso la decisione della competente Commissione territoriale, che a sua volta aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Ancona osservava che: a) le dichiarazioni del richiedente “anche laddove credibili, restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di miglioramento socio-economico, atteso che gli aspetti evidenziati in ricorso integrano personali timori circa la necessità di sostenere la famiglia d’origine tutt’ora in patria”; b) circa la situazione del paese di origine, molteplici fonti (fra le altre: UNOWAS del 2017; Amnesty International del 2017; EASO del 2017) consentono di tratteggiare il trend positivo, in termini di tutela dei diritti umani, inaugurato dal nuovo corso politico; c) con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato, “è necessario che il ricorrente fornisca elementi della situazione individuale e delle circostanze personali, dalle quali desumere, in considerazione poi dei fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell’adozione della decisione, la sussistenza di atti tali da essere configurati come persecuzione grave nei suoi confronti, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un’opinione politica”; d) quanto alla protezione sussidiaria, “non viene in rilievo nessuno dei profili di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), poichè “non emergono circostanze fondate tali da ritenere che il ricorrente possa essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel paese di origine, nè che le temute ripercussioni in caso di rientro integrano i presupposti del danno grave”, altresì in quanto “nello stato di provenienza sono presenti istituzioni che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero comunque in grado di proteggerlo”; e) con riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “non emergono elementi da cui desumere la sussistenza di una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente poichè quest’ultimo non riferisce tale pericolo”; e) circa la protezione umanitaria, “la mera condizione di emarginazione non è sufficiente per assumere come sussistente una particolare vulnerabilità soggettiva”, nè le condizioni del Paese di provenienza presentano una “elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, limitandosi al deposito di “atto di costituzione” al fine della partecipazione ad eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per aver il Tribunale ritenuto irrilevanti le dichiarazioni del richiedente – anche là dove credibili -, poichè attinenti ad un obiettivo privato di miglioramento economico, rendendo una valutazione insufficiente sulla situazione generale del paese d’origine, la quale sarebbe caratterizzata “da una situazione di insicurezza generalizzata in tutto il paese, come riportato da reports di accreditate e autorevoli fonti internazionali, fonti già ampiamente citate nel ricorso di primo grado”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, nel dolersi del diniego del rifugio politico, della protezione sussidiaria e umanitaria, svolge considerazioni prive di attinenza al decisum, in ordine al quale non articola critiche pertinenti.

In particolare, il ricorrente censura il giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata, ma il Tribunale ha ritenuto, che anche là dove credibile il racconto, quest’ultimo aveva abbandonato il proprio paese di origine per motivi economici (pag. 2 decreto impugnato).

La censura non si confronta affatto con tale motivazione, da cui discende, altresì, l’inconferenza della doglianza sul mancato esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alla fattispecie del rifugio e a quelle previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

2. – Con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto “il Tribunale di Ancona ha negato la protezione sussidiaria all’odierno ricorrente omettendo di fornire una qualsivoglia visione aggiornata della realtà socio-politica del Gambia”.

2.1. – Anche il secondo motivo è inammissibile.

L’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 30105/2018), ossia di omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti.

Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato la situazione generale del Gambia, indicando le fonti di conoscenza (cfr. sintesi nel “Rilevato che”), ed ha concluso affermando che non è interessata da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Per contro, il ricorrente censura quell’accertamento di fatto richiamando reports, allegati con il ricorso di primo grado, ancora più risalenti (Human Rights Watch del 2015, la risoluzione del Parlamento Europeo sul Gambia del 2016) rispetto a quelli esaminati dal giudice di merito ovvero di attendibilità attenuata (“scheda sul Gambia redatta dal Ministero degli Esteri e reperita sul sito *****” relativa al rischio di terrorismo internazionale nell’area del Sahel), nonchè pronunce di merito che avrebbero riconosciuto tutela sussidiaria a cittadini gambiani, così da confezionare una doglianza che, lungi dal denunciare un omesso esame di fatto decisivo, sovrappone l’apprezzamento della parte a quello riservato al Tribunale, quale critica inammissibile in sede di legittimità anche nella vigenza della precedente (e inapplicabile ratione temporis) formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. – Con il terzo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, poichè “il Tribunale di Ancona non ha di fatto dato alcun conto dell’esperimento di qualsivoglia concreta ed effettiva istruttoria in ordine alla situazione del Gambia o dei Paesi dove il ricorrente è transitato”.

3.1. – Il terzo motivo è inammissibile in ragione delle considerazioni svolte in sede di scrutinio del secondo motivo.

4. – Con il quarto motivo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, giacchè il Tribunale, ai fini del riconoscimento della tutela umanitaria, avrebbe omesso di valutare “il proficuo percorso di integrazione sociale in Italia”, ossia la frequenza di un corso di italiano tre volte a settimana, nonchè “documentazione medica prodotta anche in sede di audizione, attestante la positività dell’istante al batterio Helicobacter Pylrori”.

4.1. – Il quarto motivo è fondato.

Il Tribunale non ha reso corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Cass., SU., n. 29459/2019), secondo la quale il giudice di merito deve procedere ad una effettiva valutazione comparativa fra il grado di integrazione raggiunto dal richiedente asilo ed il rischio di compromissione del nucleo ineliminabile dei diritti umani in caso di rimpatrio, a prescindere dalla sua credibilità.

Giova, difatti, ricordare che ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio. A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell’adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, incorrendo altrimenti la pronuncia nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 22528/2020).

Tale è, nella specie, la motivazione adottata dal Tribunale, che si è limitato a rilievi del tutto generici rispetto alla concreta situazione del richiedente e, segnatamente, delle rappresentate condizioni di salute, rilevanti ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali in caso di rientro nel Paese di origine.

5. – Va, dunque, accolto il quarto motivo e rigettato nel resto il ricorso.

Il decreto deve essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il quarto motivo e rigetta nel resto il ricorso;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472