Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5051 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25824-2019 proposto da:

D.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 26, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CANTELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ELENA PORQUEDDU;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RILEVATO

che:

D.G.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Piemonte, n. 179/7/2019 depositata il 07.02.2019, che aveva rigettato l’appello da lui proposto in relazione agli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, con i quali veniva dichiarata la decadenza dalle agevolazioni prima casa, in quanto il contribuente risultava, al tempo dell’acquisto dell’immobile sito in Torino alla via *****, già titolare dell’immobile sito nel medesimo Comune, in Via *****.

In particolare, il contribuente in data 18.01.2013 aveva acquistato un alloggio (A/2) e relativa pertinenza, chiedendo, ai fini dell’imposta di registro e ipocatastale e ai fini dell’imposta sostituitiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all’acquisto, alla costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, dichiarando, nell’atto di compravendita, di non essere titolare esclusivo dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui era situata la porzione immobiliare acquistata. Tale dichiarazione però non corrispondeva alla realtà dei fatti, visto che dai controlli effettuati dall’Ufficio era emerso che al momento del suddetto acquisto, il ricorrente era già titolare del diritto di proprietà su altro immobile sito sempre nel Comune di Torino.

Avverso i predetti avvisi di liquidazione, il ricorrente aveva proposto separati ricorsi alla CTP di Torino, deducendone l’illegittimità e chiedendo la sospensione dell’esecutività degli atti impugnati, lamentando una errata applicazione della normativa in materia di agevolazione prima casa in quanto per l’altra abitazione di cui era proprietario, non aveva usufruito delle agevolazioni fiscali prima casa, visto che al momento dell’acquisto l’immobile agevolato era locato e non idoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative L’Ufficio si era costituito in entrambi i procedimenti incardinati presso la CTP di Torino, controdeducendo a tutte le doglianze proposte da controparte.

La CTP di Torino, previa riunione dei procedimenti, rigettava i ricorsi del contribuente, ritenendo che l’agevolazione in esame si applicasse in presenza delle condizioni oggettive e soggettive individuate espressamente dal legislatore e provate dal richiedente, prova che nel caso di specie non era stata fornita, non bastando una mera dichiarazione di inadeguatezza dell’immobile de quo senza allegazione di elementi atti ad evidenziarla. Inoltre nessun rilievo aveva la circostanza che l’immobile di proprietà del ricorrente fosse locato al momento dell’acquisto dell’immobile agevolato, non trattandosi di una causa di forza maggiore che aveva impedito la vendita dell’immobile locato o l’acquisto del secondo immobile in un altro Comune.

Il contribuente appellava la suddetta decisione, contestando errata e falsa applicazione di legge sulla norma relativa alle agevolazioni prima casa ed errata applicazione del materiale probatorio.

La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo che la limitata metratura dell’immobile posseduto, utilizzata come giustificazione di inadeguatezza dello stesso a rispondere alle esigenze abitative di una famiglia, abbia natura soggettiva, come tale inidonea a giustificare l’applicazione dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, art. 1, parte prima, nota II bis, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è fondato, per avere l’Ufficio revocato le agevolazioni prima casa senza considerare che l’immobile posseduto nello stesso Comune era inidoneo alle esigenze familiari.

1.2 Giova premettere che il D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo applicabile ratione temporis (come modificato con la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, discutendosi di un atto di compravendita stipulato nel dicembre 2005), indica quale presupposto dell’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” la non titolarità (e cioè la cosiddetta “impossidenza”), da parte dell’acquirente, che non abbia in precedenza fruito di tale agevolazione, “dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare” (Nota II-bis, comma 1, lett. b). L’elemento impediente risultante dal testo del citato Decreto è, dunque, la mera pre-possidenza” di un’altra casa di abitazione”, null’altro essendo aggiunto dalla norma per qualificare tale “pre-possidenza”, con riferimento in particolare alle caratteristiche strutturali della “casa” già posseduta o alla sua rispondenza alle esigenze abitative dell’acquirente. Tale formulazione normativa venne introdotta dopo le modifiche che, tra il 24 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, avevano regolato la materia: il disposto del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 1, comma 1, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75 (per il quale l’acquirente doveva dichiarare “di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione”), e poi il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 243 (il quale ribadiva che l’acquirente doveva dichiarare “di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione”). Con le richiamate disposizioni dell’anno 1993, dunque, era stato introdotto (per la prima volta espressamente) il principio in base al quale la “pre-possidenza” abitazione in tanto non era ostativa a un nuovo acquisto agevolato in quanto si trattasse di un fabbricato non “idoneo ad abitazione”; concetto, quello della “non idoneità”, che la giurisprudenza di legittimità specificò dovesse ravvisarsi nel caso in cui l’acquirente possedesse un alloggio concretamente non idoneo, per dimensioni e caratteristiche, per lo scopo abitativo anche della sua famiglia, con necessaria valutazione di tale requisito in senso soggettivo, sicchè l’inidoneità già posseduto doveva essere valutata dal punto di vista del compratore in relazione alle esigenze abitative del suo nucleo familiare. (così Cass., sez. 5, 5/02/2016, n. 2278, e, da ultimo, Cass., sez. 5, 2/02/2018, n. 2565).

1.3.Tale interpretazione, peraltro, si poneva in linea di continuità con quanto già ritenuto dalla Suprema Corte nel vigore della precedente disciplina, nonostante che nella stessa non fosse menzionato il requisito della “idoneità” ma “solo” quella della non possidenza di “altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione”(cfr. Cass. sez. 5, 7/08/2009, n. 18128), secondo la quale “il requisito della impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione” sussiste nel caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non resta escluso dalla proprietà di un altro appartamento, ove l’interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze”). A fronte della sostituzione della disciplina di cui al D.L. n. 16 del 1993 e al D.L. n. 155 del 1993 (che, come visto, era esplicita sul punto della “idoneità” della casa pre-posseduta) con una disciplina (L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131) in cui il concetto di “idoneità” non era più previsto, la Corte ha ritenuto (nella citata sentenza n. 18128/2009, sul punto confr. anche Cass. n. 2565/2018, in motivazione) che la successiva normativa, lungi dall’introdurre un requisito, appare invece meramente interpretativa di quella precedente, e ciò in quanto il concetto di abitazione presuppone implicitamente il requisito della “idoneità”, con la conseguenza che, se la casa “preposseduta” non è “idonea”, la sua presenza non impedirebbe l’ottenimento dell’agevolazione “prima casa” in occasione di un nuovo acquisto (Cass. 19989/2018).

1.4. Conforta detta interpretazione la pronuncia della Corte Costituzionale che, nel dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa parte prima, art. 1, nota II-bis, lett. b), n. 1) – come modificata dalla L. n. 549 del 1995 – ha richiamato l’interpretazione “costituzionalmente orientata” delle pronunce della Cassazione (citando, in particolare, Cass. n. 100 del 2010 e Cass. n. 18128 del 2009), affermando che la intervenuta sostituzione nella legge sulla “prima casa” dell’espressione “fabbricato idoneo ad abitazione” con quella “casa di abitazione” è da intendersi “nel senso che la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un’altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato” (Cfr. Corte Cost. Ord. n. 203 del 22.06.2011).

1.5. Va pertanto data continuità all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, conforme alla interpretazione della Corte Costituzionale, che, in analoga fattispecie, ha ritenuto sussistere il beneficio fiscale di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 1, nell’ipotesi di possesso di altro alloggio non concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi del contribuente e della sua famiglia. In particolare, il beneficio deve essere riconosciuto sia in relazione a “circostanze di natura oggettiva”, come nel caso d’effettiva inabitabilità, sia di natura soggettiva, come nel caso in cui l’immobile sia inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative (Cass. civ. Sez. V, sentenza 18 febbraio 2003, n. 2418; Cass. 2010 n. 100).

Non si può ritenere d’ostacolo, dunque, all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune) che, “per qualsiasi ragione” sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione” (Cass. civ. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564; Sez. 5, Sentenza n. 5236 del 28/02/2008).

1.6. Con specifico riferimento a immobile locato a terzi la S.C. ha ritenuto che tale idoneità manchi nell’ipotesi in cui l’immobile pre-posseduto nel medesimo Comune sia locato a terzi (Cass. n. 19989 del 2018): anche sotto questo profilo la decisione della CTR è pertanto errata.

2. Le considerazioni svolte comportano la cassazione della sentenza d’appello, discostatasi dai superiori principi di diritto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito, condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.300,00, oltre le spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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