Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.5063 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 611/2017 proposto da:

D.D.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Sica Luciano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 43/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

D.D.F. ricorre con un unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, in epigrafe indicata avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi. V.C. è rimasta intimata.

Con detta sentenza la Corte distrettuale, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto la domanda di addebito a carico della moglie e posto a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della V. di Euro 450,00= mensili, oltre adeguamento ISTAT.

D.D. ha rinunciato al ricorso in prossimità dell’adunanza camerale.

In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

– Dichiara estinto il processo;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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