Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5074 del 24/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1810-2019 proposto da:

CONSUMER ELECTRONICS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, società INTERMED 2000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO MADAMA, rappresentate e difese dall’avvocato ANGELO CONTRINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2866/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamenti relativi all’anno di imposta 2010 aventi ad oggetto IRAP e IRES;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente rilevando in particolare che “… in merito alle restanti fatture… il dato qualitativo risulta essere stato analizzato dalla società Consumer Electronics s.p.a. in maniera insufficiente per poter dimostrare un vero e proprio interesse economico: non può certamente essere considerata sufficiente la comparazione con un solo produttore terzo fornita dalla società, in quanto il TUIR, art. 110, comma 5, per poter considerare ammissibili le spese, richiede la dimostrazione di un vero e proprio interesse economico”;

avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità del’udienza depositava memoria chiedendo che la questione sia trattata in pubblica udienza, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, la parte contribuente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del T.U.I.R., art. 110, in ordine alla nozione di “effettivo interesse economico” all’esecuzione delle transazioni commerciali con il fornitore residente in un c.d. Paese “black list” che legittima la disapplicazione della disciplina, in quanto la comparazione è stata effettuata con un solo produttore terzo il quale però proponeva, a parità di prodotto, prezzi più elevati;

ritenuto che il motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte:

in tema di determinazione del reddito d’impresa, a decorrere dal 1 gennaio 2007 (data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006), la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (cd. “black list”) è condizionata alla prova, da parte dell’impresa residente, che “le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva” ovvero che “le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico”: Cass. n. 9338 del 2020; Cass. n. 4030 del 2015;

nella specie la CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove sostenendo che “… in merito alle restanti fatture… il dato qualitativo risulta essere stato analizzato dalla società Consumer Electronics s.p.a. in maniera insufficiente per poter dimostrare un vero e proprio interesse economico: non può certamente essere considerata sufficiente la comparazione con un solo produttore terzo fornita dalla società, in quanto il TUIR, art. 110, comma 5, per poter considerare ammissibili le spese, richiede la dimostrazione di un vero e proprio interesse economico” – ha ritenuto non raggiunta la prova circa la sussistenza di un effettivo interesse economico al compimento dell’operazione commerciale della parte contribuente con un’impresa domiciliata fiscalmente in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (cd. “black list”), circostanza che avrebbe consentito la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse, mentre, quanto alla doglianza relativa alla circostanza che quell’unico produttore terzo – assunto come termine di paragone – proponeva, a parità di prodotto, prezzi più elevati rispetto a quelli a cui effettivamente è stato concluso l’acquisto, il ricorso è inammissibile in parte qua perchè, pur dolendosi formalmente di una violazione di legge, mira in realtà surrettiziamente a contestare la valutazione degli elementi probatori e quindi il merito della lite, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 18928 del 2020; Cass. n. 10353 del 2020).

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.300,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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