Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5078 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6764-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA RAVIELE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Campobasso, S.M. cittadino del Bangladesh, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto del 22 novembre 2018, depositato il 17 gennaio 2019, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice di secondo grado escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e ritenendo non sussistenti ragioni di vulnerabilità ai fini della concessione della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso S.M. nei confronti del Ministero, affidato a due motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, S.M. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Lamenta il ricorrente che il Tribunale non abbia fissato l’udienza di comparizione delle parti, sebbene mancasse agli atti la videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Dall’esame del decreto impugnato, si evince, infatti, che l’udienza di comparizione delle parti è stata regolarmente fissata dal Tribunale e si è tenuta il 22 novembre 2018. Il Tribunale ha ritenuto soltanto di non procedere a nuova audizione dell’istante, attesa “l’accurata ed approfondita audizione del richiedente dinanzi ella Commissione)”

1.2.2. Orbene – secondo l’insegnamento di questa Corte – nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, senza che sorga tuttavia l’automatica necessità di dare corso all’audizione il cui obbligo, conformemente alla Dir. 2013/32/CE, grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame del richiedente. Ne consegue che il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (Cass., 31/01/2019, n. 2817; Cass., 28/02/2019, n. 5973; Cass., 20/01/2020, n. 1088; Cass., 14/05/2020, n. 8931). Tanto più che nella specie, il ricorrente non ha neppure allegato gli elementi che, in caso di audizione, avrebbe – in ipotesi – potuto sottoporre o illustrare al Tribunale.

1.2.3. A tal riguardo, va, per vero, osservato che, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, il giudice di merito non ha l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (Cass., 11/11/2020, n. 25439; Cass., 07/10/2020, n. 21584). Il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve, pertanto, contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass., 11/11/2020, n. 25312).

Siffatto onere non è stato, per contro, adempiuto nel caso di specie, per cui la censura in esame non può trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, S.M. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Lamenta l’istante che il Tribunale non abbia inteso concedere peraltro con motivazione assolutamente carente – al medesimo neppure la misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – temporalmente applicabile, nel testo precedente il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, alla fattispecie concreta (Cass. Sez. U., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461) – nonostante che nei fatti allegati fossero ravvisabili evidenti ragioni di vulnerabilità.

2.2. Il motivo è inammissibile.

2.2.1. Il giudice territoriale ha motivato il diniego di protezione umanitaria in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende, che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente, non evidenziano situazione alcuna di vulnerabilità personale. Del resto il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente ha indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019).

2.2.2. Nè il ricorrente – al di là della riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità, neppure sotto il profilo dell’eventuale integrazione nella realtà sociale italiana, limitandosi all’allegazione di un rapporto di lavoro, peraltro già valutato dal Tribunale, che – alla stregua degli elementi suindicati – ne ha escluso, in fatto, la sufficienza ai fini del riconoscimento della misura di protezione in parola.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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