LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12845-2019 proposto da:
F.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO BARONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1650/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, F.U., cittadino del Pakistan, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto del 13 novembre 2017, l’adito Tribunale rigettava il ricorso, quanto allo status di rifugiato ed alla protezione sussidiaria, mentre riconosceva all’istante la protezione umanitaria.
2. Con sentenza n. 1650/2019, depositata il 22 marzo 2019, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello del richiedente. Il giudice di secondo grado escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, motivazione peraltro a carattere esclusivamente economico, e ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale.
3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso F.U. nei confronti del Ministero, affidato a due motivi. Il Ministero/ intimato non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale. (cfr. Cass., 18/04/2019, n. 10813; Cass., 25/09/2012, n. 16261; Cass., 09/03/2011, n. 5586; Cass., 07/07/2017, n. 16921).
2. Con i due motivi di ricorso, F.U. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2.1. L’istante lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto – ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – non attendibile – e comunque inidonea a fondare una domanda di protezione internazionale – la narrazione dei fatti che lo avrebbero determinato a lasciare il Paese di origine, consistiti nel timore di essere ucciso, a causa delle continue aggressioni da parte di libici.
2.2. L’esponente si duole, altresì, del fatto che il Tribunale non abbia concesso al medesimo neppure la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a), b) e c), senza tenere adeguatamente conto, sulla base di dati attinti da fonti internazionali aggiornate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, della situazione socio-politica del Paese di origine.
3. I motivi sono inammissibili.
3.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla inattendibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340).
In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti., D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.
3.2. Nel caso di specie, il giudice adito ha adeguatamente motivato circa i motivi per i quali ha ritenuto non attendibili, e comunque inidonee a fondare una domanda di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente, poichè la vicenda narrata pone in evidenza motivazioni di carattere esclusivamente economico, risolvibili in patria mediante ricorso alle autorità locali, e la censura si limita a considerazioni generiche e di principio, ribadendosi la necessità di accertamenti istruttori, esclusi dalla inattendibilità del narrato.
3.3. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poi, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica uni apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato con motivo di ricorso per cassazione, solo nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 12/12/2018, n. 32064; Cass., 21/11/2018, n. 30105; Cass., 15/07/2020, n. 15047).
3.3.1. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a effettuare un generico riferimento alla situazione conflittuale che caratterizza il Paese di origine, nonchè al fatto che le fonti relative al Pakistan sarebbero “facilmente reperibili”, senza preoccuparsi di citarne neppure una e di riportarne il contenuto essenziale. Per contro, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass., 21/10/2019, n. 26728).
3.3.2. Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza statuizione alcuna sulle spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021