Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5082 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16743-2019 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 10881/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Brescia, B.N., cittadino del Bangladesh, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 2211/2019, depositato il 29 aprile 2019, il Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso B.N., nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso, B.N. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. L’istante lamenta che il Tribunale abbia escluso, peraltro con motivazione inadeguata, i presupposti per l’applicazione, nel caso di specie, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

1.2. Il ricorso è inammissibile.

1.2.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione delle norme succitate, non contiene, invero, al di là di uno stringato riferimento alla mancata attivazione dei poteri ufficiosi ed alla mancata valutazione della domanda di protezione umanitaria – che integrerebbe, semmai, il diverso vizio di omissione di pronuncia -, la dimostrazione di come determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 05/08/2020, n. 16700; Cass., 29/11/2016, n. 24298; Cass., 08/03/2007, n. 5353). Per il che la censura è da reputarsi inammissibile, poichè non conforme al modello legale del vizio denunciato, secondo l’interpretazione che ne ha dato questa Corte.

1.2.2. Il secondo motivo, poi, è del pari inammissibile, atteso che il ricorrente denuncia “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti o questioni controverse e decisive ai finni del giudizio”, laddove la novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, ha introdotto un nuovo modello di vizio, escludendo qualsiasi rilievo alla motivazione insufficiente e contraddittoria (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 27/11/2014, n. 25216; Cass., 06/07/2015, n. 13928Cass., 11/04/2017, n. 9253; Cass. Sez. U., 21/02/2017, n. 17619).

2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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