LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17006-2019 proposto da:
O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA STRUMIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto 4361/2018 R.G. del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato l’11/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Bologna, O.F., cittadino della Nigeria, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 1823/2019, depositato l’11 aprile 2019, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.
2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e ritenendo non sussistenti ragioni di vulnerabilità ai fini della concessione della protezione umanitaria.
3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso O.f., nei confronti del Ministero, affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’intimato Ministero dell’interno, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “con il presente atto al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.”. Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e all’art. 366, comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale. (cfr. Cass., 18/04/2019, n. 10813; Cass., 25/09/2012, n. 16261; Cass., 09/03/2011, n. 5586; Cass., 07/07/2017, n. 16921).
2. Con il primo motivo di ricorso, O.F. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. L’istante lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto – ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – non attendibile – e comunque inidonea a fondare una domanda di protezione internazionale – la narrazione dei fatti che lo avrebbero determinato a lasciare il Paese di origine, consistiti nel timore di essere ucciso da uno zio, che il medesimo aveva sorpreso mentre, con i cugini, erano intenti ad uccidere il padre del ricorrente, e che era stato da questi denunciato.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.2.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla inattendibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340).
In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.
1.2.2. Nel caso di specie, il giudice di appello ha adeguatamente motivato circa i motivi per i quali ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni del richiedente, non essendo stato il medesimo in grado neppure di precisare il luogo preciso in cui sarebbe avvenuto l’omicidio del padre, da parte dello zio e dei cugini, ed avendo fornito più volte, su di un fatto di tale gravità, versioni lacunose e discordanti. Per di più, il motivo del contrasto tra i familiari – legato a questioni ereditarie relative ad un terreno – sarebbe altresì venuto meno, essendosi ormai lo zio ed i cugini impossessati dei beni ereditari, come dichiarato dallo stesso istante. A fronte di tali motivate argomentazioni, le censure in esame si traducono, in concreto, oltre che in astratte deduzioni giuridiche, in una sostanziale – e peraltro generica – richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, improponibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758). Va, pertanto, esclusa in radice – attesa la non credibilità dello straniero – la concessione al medesima dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).
2. Con il secondo motivo di ricorso, O.F. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2.1. L’esponente si duole del fatto che la Corte d’appello non gli abbia riconosciuto neppure la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), senza tenere adeguatamente conto, sulla base di dati attinti da fonti internazionali aggiornate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, della situazione socio-politica del Paese di origine.
2.2. La censura è inammissibile.
2.2.1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), invero, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto, peraltro, ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (ex plurimis, Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass., 17/05/2019, n. 13449; Cass., 22/05/2019, n. 13897; Cass., 20/05/2020, n. 9230; Cass., 30/06/2020, n. 13255).
2.2.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato, sulla base di numerose fonti internazionali citate nel provvedimento, che la regione di provenienza dell’istante non è caratterizzata da situazioni di conflitto armato generalizzato, ed il motivo di ricorso è del tutto generico e ripropone questioni di merito.
3. Con il terzo motivo di ricorso, O.F. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
3.1. Lamenta l’istante che il Tribunale non abbia inteso concedere al medesimo neppure la misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – temporalmente applicabile, nel testo precedente il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, alla fattispecie concreta (Cass. Sez. U., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461) – nonostante che nei fatti allegati fossero ravvisabili evidenti ragioni di vulnerabilità.
3.2. Il motivo è inammissibile.
3.2.1. Il giudice territoriale ha motivato il diniego di protezione umanitaria in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende, che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente, non evidenzia situazione alcuna di vulnerabilità personale. Del resto l’accertata non credibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019). Nè il ricorrente al di là della riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità, neppure sotto il profilo dell’eventuale integrazione nella realtà sociale italiana, limitata – come accertato dal giudice di merito – all’apprendimento della lingua italiana ed ad alcune attività di volontariato.
3.2.2. Il mezzo deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021