Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5089 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18372-2019 proposto da:

M.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ERICA PEZZOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA, PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE, PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 699/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Trieste, M.M.A., cittadino del Pakistan, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto del 6 giugno 2017, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Con sentenza n. 699/2018, depositata il 3 dicembre 2018, la Corte d’appello di Trieste rigettava l’appello del richiedente. Il giudice di secondo grado escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, e ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e ritenendo non sussistenti ragioni di vulnerabilità ai fini della concessione della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso M.M.A., nei confronti del Ministero, affidato a tre motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, M.M.A. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. L’istante lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto – ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – non attendibile, e comunque inidonea a fondare una domanda di protezione internazionale, la narrazione dei fatti che lo avrebbero determinato a lasciare il Paese di origine, consistiti nel timore di essere ucciso, da un gruppo estremista musulmano, per avere venduto un terreno ad un cristiano che aveva intenzione di costruirvi una chiesa.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla inattendibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340).

In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.

1.2.2. Nel caso di specie, il giudice di appello ha adeguatamente motivato in ordina, ai motivi per i quali ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni del richiedente, non avendo il medesimo fornito dati certi in ordine al nominativo dell’acquirente del terreno, e non essendo comunque tale vendita sufficiente a confermare la veridicità del racconto, in relazione alla minacce di morte ricevute dal gruppo islamista. La Corte territoriale ha rilevato, altresì, delle discrepanze tra il contenuto della memoria allegata alla domanda di protezione – peraltro, neppure tradotta in italiano – e la narrazione dei fatti resa dal richiedente. A fronte di tali motivate argomentazioni, le censure in esame si traducono, in concreto, in una sostanziale – e peraltro generica – richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, improponibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758). E neppure risulta che l’istante abbia allegato e dimostrato, nel giudizio di primo grado, di essersi rivolto alle autorità di polizia e di non avere ricevuto protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c). Va, pertanto, esclusa in radice – attesa la non credibilità dello straniero – la concessione al medesima dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

2. Con il secondo motivo di ricorso, M.M.A. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. L’esponente si duole, altresì, del fatto che la Corte d’appello non abbia riconosciuto al medesimo neppure la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), senza tenere adeguatamente conto, sulla base di dati attinti da fonti internazionali aggiornate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, della situazione socio-politica del Paese di origine.

2.2. La censura è inammissibile.

2.2.1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), invero, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto, peraltro, ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (ex plurimis, Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass., 17/05/2019, n. 13449; Cass., 22/05/2019, n. 13897; Cass., 20/05/2020, n. 9230; Cass., 30/06/2020, n. 13255).

2.2.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato, sulla base di fonti internazionali citate nel provvedimento, che la regione di provenienza dell’istante non è caratterizzata da situazioni di conflitto armato generalizzato, e la relativa censura è del tutto generica e ripropone questioni di merito.

3. Con il terzo motivo di ricorso, M.M.A. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 3.1. Lamenta l’istante che il Tribunale non abbia inteso concedere al medesimo – peraltro non motivazione assolutamente carente – neppure la misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – temporalmente applicabile, nel testo precedente il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, alla fattispecie concreta (Cass. Sez. U., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461) – nonostante che nei fatti allegati fossero ravvisabili evidenti ragioni di vulnerabilità.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.2.1. Il giudice territoriale ha motivato il diniego di protezione umanitaria anzitutto in considerazione del fatto che, in relazione a tale misura di protezione, l’istante non aveva proposto uno specifico motivo di appello, e che comunque la narrazione delle vicende, che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente, non evidenziano situazione alcuna di vulnerabilità personale. Del resto l’accertata non credibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione – nella specie neppure allegata – raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019). Nè il ricorrente al di là della riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità, neppure sotto il profilo dell’eventuale integrazione nella realtà sociale italiana.

3.2.2. Il mezzo deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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