Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5092 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 10099/2020 R.G., sollevato dal Tribunale di Ancona con ordinanza dell’11/03/2020 nel procedimento tra:

H.A. e MINISTERO DELL’INTERNO UNITA’ DUBLINO, iscritto al n. 1238/2020 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Presidente Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Ancona.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ordinanza del 11/03/2020 il Tribunale di Ancona – Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea – a seguito della pronuncia con la quale il Tribunale di Roma aveva declinato la propria competenza a conoscere del ricorso promosso da H.A., avverso il provvedimento dell’Unità di Dublino, con cui era stato disposto il suo trasferimento fuori dai confini dell’Italia, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio, ritenendo a sua volta competente il Tribunale di Roma.

A fondamento del proposto regolamento, richiamando le ordinanze di questa Corte n. 18755/2019, 18.756/2019, 18.757/2019, ha sostenuto che in tale tipo di controversia non opera il cosiddetto criterio di prossimità contenuto nel D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, ossia quello che radica la competenza territoriale in base alla permanenza dei migranti in una struttura o in un centro di accoglienza. Al contrario, deve riconoscersi prevalenza al diverso criterio dell’art. 4, comma 1, che fa riferimento al luogo della sede dell’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, nel caso di specie, l’Unità di Dublino, avente sede esclusiva a Roma.

Le parti sono rimaste intimate.

Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Ancona alla luce del nuovo orientamento di questa Corte, segnato dall’ordinanza n. 31127 del 2019.

Devono condividersi le conclusioni del Procuratore generale.

Con la citata ordinanza (n. 31127 del 2019), questa Corte ha ritenuto di disattendere la soluzione indicata nelle precedenti ordinanze n. 18755, 18756, 18757 del 2019, per le ragioni che seguono.

L’interpretazione del D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, coordinato con il comma 1, deve essere costituzionalmente orientata in funzione dell’attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. All’interno di questa cornice costituzionale, la posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero, in relazione all’esercizio del diritto di difesa, induce a ritenere preferibile, ai fini del radicamento della competenza territoriale, il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del ricorrente, fissandolo nella sede della Sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale più prossima ad essa, da individuarsi in quella nella cui circoscrizione ha sede la struttura od il centro ove il cittadino straniero sia ospitato.

Il principio applicato è coerente anche con l’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”. Il criterio indicato, peraltro, è applicabile anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018.

In conclusione, per i ricorsi proposti da cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il Ministero dell’Interno, la competenza territoriale si radica nella Sezione specializzata in materia d’immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente. Il medesimo principio è applicabile D.L. n. 13 del 2017, ex art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.

Deve pertanto essere affermata la competenza territoriale della Sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Ancona, cui si rimette la causa nei termini di legge.

Nessun provvedimento sulle spese, poichè trattasi di regolamento d’ufficio.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Ancona, dinanzi a cui il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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