LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10405-2020 proposto da:
E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA’ della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE CAROTTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro prò
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 309/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E.A., nato in Nigeria, cittadino del Delta State, ricorre con tre motivi perla cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Venezia, rigettando l’impugnazione, ha confermato l’ordinanza del locale tribunale che ne aveva disatteso la richiesta di protezione sussidiaria e di riconoscimento di un permesso per gravi ragioni umanitarie e con essa il giudizio, espresso dal primo giudice, di non credibilità del racconto e di insussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso alle misure richieste.
Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
2. Nel racconto reso il ricorrente aveva dichiarato di essere statò costretto a lasciare il proprio Paese perchè, egli tassista dopo aver investito involontariamente, mentre era alla guida della propria autovettura, un uomo che risultava essere un militare delle forze governative, subiva la reazione violenta di un commilitone che con furia cieca, all’esito del sinistro cui aveva assistito, lo colpiva con un coltello e lo minacciava di morte ritenendolo colpevole delle gravi lesioni subite dal compagno.
Il dichiarante così decideva di riparare dapprima in Libia, ove rimaneva per un anno lavorando saltuariamente come muratore, e quindi in Italia.
3. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione di legge sostanziale e processuale per nullità della sentenza dovuta a motivazione apparente e la nullità del procedimento oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere il giudice violato i criteri di interpretazione degli elementi istruttori ed avere omesso l’esame di un fatto decisivo.
Quanto aia coerenza interna del racconto, la corte di appello aveva ritenuto la vicenda narrata determinata da ragioni del diritto penale comune, esposte in termini non verosimili e non verificabili, là dove invece la stessa era assolutamente verosimile e priva di conttaddittorietà e nella versione resa in sede amministrativa e successivamente giudiziale non era stato mai richiesto alcun approfondimento con segnalazione al dichiarante delle contraddizioni in cui egli era incorso perchè prendesse specifica posizione.
I giudici di appello non avevano considerato che una vicenda di diritto penale comune non poteva essere risolta dalle autorità nigeriane in cui la polizia costituisce una sorta di casta.
Quanto alla coerenza estrinseca del racconto, la corte non aveva accertato le condizioni del paese di origine spettando ai giudici colmare, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, le eventuali lacune del racconto.
Easo Coi della Nigeria dell’HRW del 17 agosto 2010 ed il report del gov.uk-foreign-traveladvvice-nigeria riferivano di una situazione attuale di criticità ed instabilità politico-istituzionale dell’area di provenienza che avrebbe giustificato il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e).
4. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione di legge sostanziale e processuale per nullità della sentenza dovuta a motivazione apparente e la nullità del procedimento oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 115 c.p.c., art. 2, commi 1 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 per avere il giudice omesso di applicare il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e e) in violazione dei oriteli legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento alla credibilità intrinseca del ricorrente.
La narrazione doveva ritenersi attendibile con il riconoscimento del danno grave ex art. 14 cit. e vi era pericolo di una violenza indiscriminata perpetrata dalle stesse forze di polizia non in grado di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini.
4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione, o motivatone apparente, e quindi nullità del procedimento ed omesso esame di un fatto decisivo in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, comma 3, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed al D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 per non avere il giudice valutato la vulnerabilità del richiedente in relazione alle allegate condizioni di vita e per avere omesso l’esame di un fatto decisivo.
II racconto era attendibile ed in Italia il richiedente, presente dal 2015, si era integrato frequentando corsi di lingua italiana e di formazione professionale e lavorando con costanza e regolarità. La corte non aveva valutato la condizione di specifica vulnerabilità del richiedente.
5. Il primo motivo è inammissibile perchè, generico, non si confronta con la motivazione impugnata nella parte in cui la corte territoriale esclude che la vicenda narrata, di criminalità comune, sia inquadrabile in una ipotesi di protezione internazionale e che l’esistenza di una situazione di pericolo attuale al rientro del richiedente nel paese di origine doveva essere da lui allegata, essendo le dichiarazioni raccolte con le garanzie di imparzialità in fase amministrativa e giudiziale.
Per le ipotesi di protezione sussidiaria ed. individualizzanti, previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) è necessaria l’allegazione da parte del richiedente, che abbia reso un racconto ritenuto credibile, di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio e solo all’esito di una siffatta puntuale allegazione là dove il richiedente lamenti altresì la mancata protezione da parte delle Autorità statali dalle violenze da lui subite, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad effettuare indagini aggiornate in ordine alla specifica situazione allegata. La corte ha escluso con un giudizio che non si espone a sindacato di questa Corte.che il richiedente abbia reso un racconto legittimante il riconoscimento della misura, qualificando l’episodio riferito di diritto penale comune. L’evidenza che la polizia costituisca una casta in Nigeria e che l’autorità statale non tuteli le ragioni del richiedente rispetto ai militari dell’autorità governativa è circostanza che non risulta dedotta nel giudizio di merito e che quindi nella sua puntuale e tempestiva allegazione possa valere ad estendere d’ufficio l’accertamento di merito. La corte di appello ha poi scrutinato l’EASO Coi sulla situazione della Nigeria aggiornato al novembre 2018 (p. 5 sentenza) escludendo che nella zona dei Delta State vi fosse una situazione di anarchia senza il controllo delle autorità e le diverse fonti richiamate in ricorso, non contestando della prima il travisamento o il superamento per fonti più aggiornate e decisive, si traducono in un’inammissibile censura di merito (Cass. n. 4037 del 18/02/2020). La pure dedotta omessa valutazione di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 difetta del tutto di indicare quale fatto, storico non sia stato valutato ed il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza, non potendo il primo tradursi, pena l’inammissibilità stessa del motivo stesso perchè di diretta rivisitazione del merito, in una contestazioni sulla valutazione della singola fattispecie (ex multis. Cass. n. 13578 del 02/07/2020).
6. Il secondo motivo è ancora generico perchè manca di allegare la tempestiva deduzione di una situazione di rischio, individuale, e non, riferita al paese di provenienza, là dove la corte di merito la esclude, anche quanto all’esistenza -di una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato nei tenitori di provenienza del richiedente, valorizzando proprio il mancato cenno alla situazione generale del paese di provenienza da patte del richiedente (sul presupposto dovere di allegazione di parte in materia di protezione sussidiaria: Cass. n, 14668 del 09/07/2020) 7. Il terzo motivo sul riconoscimento di un permesso per ragioni umanitarie è inammissibile perchè il ricorrente non allega l’esistenza di una condizione di vulnerabilità dedotta in fase di merito e non valutata dalla corte di appello che sul punto espressamente molava (Cass. 13573 del 02/07/2020).
8. Il ricorso è pertanto inammissibile. Nulla sulle spese nella nella tardività ed irritualità della costituzione dell’amministrazione intimata. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021