Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5105 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10838-2020 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2648/2019 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 20/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCALIA LAURA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Jo. Ot., nato in Nigeria, nell’Edo State, ricorre con un unico motivo per la cassazione del decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Messina, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente commissione territoriale gli negava il riconoscimento di ogni forma di protezione.

2. Con l’unico motivo il ricorrente- deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, degli artt. 29 e 30 Cost., degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 10 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, ratificati e resi esecutivi dalla L. 25 ottobre 1977, n. 881; degli artt. 9 e 10 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dalla L. 27 maggio 1991, n. 176; e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa motivazione su fatti dedotti dalle parti.

La commissione territoriale ritenuta la non credibilità del racconto del ricorrente ha escluso la sussistenza delle ragioni di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ma, ritenuta l’attendibilità delle dichiarazioni rese sul rapporto di coniuge e la presenza del coniuge in stato di gravidanza, trasmetteva gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 2.

Il tribunale aveva ritenuto invece l’inesistenza dei presupposti della protezione umanitaria non valutando ai fini del giudizio quegli stessi fatti decisivi, pure valutati dalla commissione e presente nell’esposizione contenuta in decreto, secondo i quali il ricorrente si trovava presso la struttura di accoglienza con la moglie e la figlia nata a Milazzo nel 2018 e che al momento dell’audizione, la moglie era incinta di un altro figlio, poi nato il 7 maggio 2019. La figlia era inserita nell’attestato nominativo del “Modello c3” depositato dal ricorrente e trasmesso dalla commissione.

Il tribunale aveva omesso di motivare sulle indicate evidenze al fine di riconoscere una specifica ed individuale vulnerabilità del ricorrente che avrebbe giustificato il riconoscimento della protezione umanitaria.

3. Nel preliminare rilievo che la proposta del relatore non vincola il collegio ai fini della decisione (Cass. n. 5371 del 02/03/2017: Cass. n. 4541 del 22/02/2017), il motivo proposto presenta profili strutturali di inammissibilità.

Quanto alla dedotta violazione di legge il motivo è manifestamente infondato per errore nella sussunzione. Cio che viene in rilievo nella fattispecie in esame non è infatti una errata interpretazione delle norme sulla protezione umanitaria invocata ma nella ricostruzione del fatto diversa da quella ritenuta nell’impugnato decreto l’applicabilità delle prime.

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicchè è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. n. 6035 del 13/03/2018; Cass. SU n. 25573 del 12/11/2020) e che va invece correttamente inquadrata e dedotta sub specie del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (vd. Cass. n. 18715 del 23/09/2016).

Quanto al pure dedotto profilo dell’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia, veto è che della definizione dell’invocata fattispecie sul vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma1, n. 5, del fatto che si vuole omesso nella valutazione del tribunale manca l’evidenza, pure richiesta dalla invocata norma, che lo stesso sia stato oggetto di dibattito tra le parti che, sulla sua esistenza, si siano confrontate a definizione del tema di decisione e che abbia natura decisiva per la controversia.

Inoltre, la censura non rispetta i nuovi canoni dell’art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nella sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. Ex plurimis Cass. 27415/2018; Cass. n. 13573 del 02/07/2020).

Il profili si accompagna invero all’affermazione del principio, da valere in materia sugli oneri di allegazione, per il quale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice e chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma e necessario che il richiedente alleghi i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. n. 13573 del 02/07/2020; Cass. n. 18808 del 10/09/2020).

Nella specie si ha che le evidenze in fatto denunciate in ricorso (presenza nel territorio italiano insieme al richiedente anche del coniuge e dei due figli minori) non hanno costituito oggetto di puntuale allegazione di parte, ma di un generico riferimento nella esposizioni contenuta nel decreto impugnato quale antefatto di lite per richiamo li operato ad una parte del racconto reso dal richiedente alla commissione territoriale.

4. Il ricorsa, va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, uve dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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